CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile GEODIL s.r.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha depositato conclusioni e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile di concorso nella tentata rapina del 18 dicembre 2017 ai danni di un distributore di benzina e di lesioni, ricettazione e porto d'armi, e della rapina del 28 novembre 2017; [OSCURATO:PERSONA] della stessa tentata rapina, porto d'arma comune da sparo, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, di due rapine del 28 novembre 2017 e del 2 ottobre 2017 ai danni dello stesso distributore di benzina, [OSCURATO:PERSONA] della rapina del 28 novembre 2017, ricettazione, porto d'armi e favoreggiamento relativamente alla tentata rapina, [OSCURATO:PERSONA] della rapina del 2 ottobre 2017. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la Corte di appello aveva ritenuto che non vi fosse stata alcuna ritrattazione da parte del teste-persona offesa Della Giustina, malgrado in dibattimento lo stesso avesse ribadito di non essere sicuro dell'individuazione di persona all'epoca effettuata, non confermando affatto l'individuazione fotografica poichè indicava un soggetto diverso; inoltre la Corte di appello aveva ritenuto che il Collegio non avesse privilegiato le dichiarazioni contenute nella denuncia a scapito delle indicazioni fornite nel corso dell'esame dibattimentale, non considerando che: a) le indicazioni rese dal teste non andavano affatto ad avvalorare la spontaneità delle indicazioni originarie, bensì a descrivere esattamente quale era stata la sua percezione degli eventi; b) non vi era alcuna corrispondenza in altezza, età e corporatura di [OSCURATO:PERSONA]; c) illogica era la motivazione circa il raffronto con l'altro (presunto) elemento di prova, costituito dalla camminata claudicante dell'imputato; d) altrettanto illogica era la motivazione circa il riscontro della presunta indicazione della persona offesa con gli elementi di prova costituiti dalle intercettazioni e tabulati telefonici; totalmente assente, inoltre, era il traffico telefonico in occasione degli episodi delittuosi contestati, né il cellulare in uso era mai stato geolocalizzato in corrispondenza o prossimità delle aree interessate agli episodi delittuosi. 1.2 Il difensore rileva inoltre, quanto alla ricettazione e porto della pistola, che vi era nella sentenza impugnata soltanto un generico riferimento alla testimonianza resa da Dell'è._ Giustina sulla minaccia subita con uso di un'arma che non aveva saputo né potuto descrivere, né stabilire se si trattasse di una pistola giocattolo, vista la sua totale inesperienza in materia (nessuna arma era stata sequestrata).• 1.3 Quanto alla rapina di cui al capo I) dell'imputazione, il difensore evidenzia che la descrizione dei fatti e, soprattutto, della fisionomia dei rapinatori, tratti, abbigliamento e postura apparivano fin troppo generiche, ed erano frutto di apprensione indiretta, per lo più attraverso la successiva visione del video di sorveglianza; inoltre, l'altezza, il peso e l'età risultavano variabili e non compatibili con quelle di [OSCURATO:PERSONA]; in appello si era lamentato, relativamente alla presenza dell'auto saltuariamente usata dall'imputato, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto in uso il veicolo in questione; sulla mancanza di una spiegazione alternativa sulla presenza dei mozziconi di sigaretta, il difensore rileva che la visione di due individui intenti a fumare prima della commissione del reato era stata ricavata da una testimonianza de relato, visto che il teste che ne aveva parlato non aveva appreso i fatti direttamente, ma mediante l'analisi di un documento (la visione di un filmato); in mancanza del documento, la prova non sussisteva, e comunque [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre sostenuto di essersi recato più volte nell' esercizio in questione. 1.4 Sempre con riferimento alla rapina di cui al capo I) dell'imputazione, il difensore rileva che la Corte di appello aveva omesso qualsiasi motivazione sulle censure relative: a) all'analisi dei tabulati telefonici; b) alla testimonianza dell'operante Talarico; c) al riscontro captativo di cui al progr. 530 del 5 febbraio 2018 tra Ioppolo e Profeta con l'intermediazione di una voce maschile poi identificata in [OSCURATO:PERSONA]. 1.5 Illogica e carente di motivazione, secondo il difensore, era anche la pronuncia della Corte di appello relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. con criterio di prevalenza sulla recidiva ex art. 99 cod.pen. e le aggravanti, laddove la Corte territoriale si era limitata ad asserire, meramente, che l'applicazione non poteva essere accompagnata da un giudizio di prevalenza. 1.6 D difensore rileva che altrettanto illogica e carente di motivazione era anche la pronuncia della Corte di appello in ordine al quinto motivo di appello sulle doglianze circa l'eccessività degli aumenti di pena ex art. 81 cod.pen. per le fattispecie sub b), c), d), e), poste in continuazione rispetto al capo i), laddove la Corte territoriale si era limitata ad enunciare come l'aumento per sanzionare i reati meno gravi fosse stato certamente modesto. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore osserva che la sentenza impugnata violava gravemente il principio di cui all'art. 192, 2°connma cod.proc.pen. per la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, e quello di cui all'art. 530 comma 2 cod.proc.pen. in quanto le prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano insufficienti o contraddittorie; in particolare, il difensore insiste sulla testimonianza del vice brigadiere Talarico che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di appello, non aveva chiarito a casa di quale degli imputati era stato trovato il capo di abbigliamento in quanto a pag. 23 delle trascrizioni effettivamente il teste aveva risposto che l'indumento era stato trovato a casa di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA], ma ciò era in contraddizione con la descrizione dell'appartamento laddove il teste aveva riferito che l'appartamento si trovava all'interno di un condominio dove vivevano altri familiari di [OSCURATO:PERSONA], e che nello stesso vi erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e tale Consuelo; inoltre, la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante il fatto che nella tentata rapina di cui al capo a) Della Giustina non avesse riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], malgrado avesse descritto l'abbigliamento del rapinatore e i due abitassero nello stesso paese (era poi inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] avesse pensato di porre in essere una rapina nel luogo dove lavorava una persona in grado di riconoscerlo). 2.2 II difensore rileva inoltre che il ritrovamento dei mozziconi di sigaretta era avvenuto due ore dopo i fatti, per cui non era da escludere una alterazione della distribuzione spaziale, ossia uno spostamento degli oggetti dalla loro posizione originaria, e quindi una possibile contaminazione prima della acquisizione delle prove. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 D difensore, premesso che il ruolo di "palo" di Ioppolo era stato ritenuto acclarato alla luce della testimonianza del teste Pezzola, osserva che era stato travisato quanto dichiarato dal teste, che non aveva mai detto di aver riconosciuto Ioppolo alla guida della [OSCURATO:PERSONA], né aveva saputo riferire il numero degli occupanti la vettura, né aveva saputo descrivere chi fosse alla guida. 3.2 Per il reato di favoreggiamento, contestato a Ioppolo per aver messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una vettura per lasciare il luogo della seconda rapina (capo f), il difensore rileva che l'unico testimone sentito (Tancredi) non aveva saputo indicare con precisione marca e modello della vettura, né elementi caratterizzanti la stessa; contesta, inoltre, la sussistenza del dolo, visto che l'imputato ben poteva non essere a conoscenza delle intenzioni dei soggetti a cui aveva permesso l'uso della vettura, né vi era motivazione sul punto. 3.3. Per quanto riguardava gli ulteriori reati contestati a Ioppolo, la motivazione dei giudici di merito si basava sulla coincidenza spazio-temporale della presenza di Ioppolo unitamente a [OSCURATO:PERSONA] nel momento di rinvenimento del borsone contenente la pistola con matricola abrasa, senza che si fosse motivato in alcun modo sulla consapevolezza di Ioppolo del contenuto del borsone. 3.4 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di rideterminazione della pena, atteso che, fermo restando che il concorso nel reato di rapina (qualora ritenuto sussistente), l'applicazione dell'art. 114 cod.pen. ben poteva permettere al giudice di dosare l'applicazione della pena in relazione all'effettivo apporto causale dell'imputato. 4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II difensore lamenta che la sentenza impugnata, laddove confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina del 2 ottobre 2017, era contraddittoria e si fondatfi su dati probatori travisati e incompresi: il teste Santecchi mai aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] fosse fuggito a bordo della [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, aveva specificato di non ricordare se ci fosse qualcuno insieme a [OSCURATO:PERSONA], e comunque le immagini registrate dalla telecamera esterna al distributore mostravano chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] era entrato in macchina dal lato del guidatore e che non vi erano altre persone sulla autovettura; inoltre, gli alibi definiti "eventuali" dalla Corte di appello non erano stati smentiti ed il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva il telefono spento nelle ore coincidenti con quelle in cui era stata commessa la rapina, nulla dimostrava; quanto alla "presenza dei segni sulla vettura attestata dalla PG", il difensore rileva l'insufficienza di tale dato per dimostrare la corrispondenza della vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e quella ripresa dalla telecamera del distributore di benzina, vista l'illeggibilità della targa e la differenza cromatica. 4.2 II difensore osserva che lui e [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 16 settembre 2021, in cui si faceva espresso riferimento alle modalità dell'appello cartolare, per cui non si erano presentati in udienza, salvo poi scoprire che il processo si era svolto in presenza, con illegittima dichiarazione di assenza e disparità tra le parti, visto che il Procuratore generale aveva potuto esporre le proprie ragioni senza alcun contraddittorio. 4.3 II difensore eccepisce che, malgrado fosse stata contestata l'entità della pena inflitta, nulla aveva motivato la Corte di appello. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della parte civile Gedoil s.r.I., presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva la conferma della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili..;• '•••n 1.1 Con riferimento a tutte le censure, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289) Ciò premesso, si deve rilevare anche che riguardo ai ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Devono quindi ritenersi inammissibile le censure proposte nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutte tese ad una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio; in particolare dalla testimonianza della persona offesa Della Giustina, riportata nella sentenza di primo grado, emerge come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato riconosciuto dal teste, che aveva anche precisato i particolari del riconoscimento, in quanto aveva riferito che il rapinatore era una persona che aveva visto un paio di volte ed era zio di un suo amico (pag.5 e 6 della sentenza di primo grado); analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, è irrilevante che non sia stata posta in sequestro alcuna arma, visto che Della Giustina ha , espressamente riferito di essere stato minacciato con una pistola, e che la sua incertezza era solo sul tipo di arma usata (pag.4 e 5 della sentenza di primo gradì analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo ed il quarto di ricorso, avendo la Corte di appello richiamato gli elementi probatori evidenziati dalla sentenza di primo grado. Quanto alla rapina di cui al capo I), la sentenza di primo grado ha svolto un articolato ragionamento sul fatto che i due rapinatori erano stati accompagnati da una terza persona, che era alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] bordeaux, ripresa dalle telecamere di sorveglianza e notata dal teste Pezzola vicino al luogo dove poi era stata commessa la rapina, e che [OSCURATO:PERSONA] aveva in uso tale autovettura; il teste Sivoccia, comandante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha poi riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] dalla sua andatura claudicante notata da una delle vittime della rapina ([OSCURATO:PERSONA]); infine, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i due rapinatori mentre fumavano una sigaretta, gettando poi i mozziconi, e dall'analisi sugli stessi è emerso che gli stessi erano attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Quanto alla censure sul mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, si deve osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, n.. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450); del tutto generica era poi la censura sulla dosimetria della pena e per gli aumenti in continuazione contenuta nell'atto di appello, per cui non sussisteva un onere specifico di motivazione al riguardo (la Corte di appello ha comunque evidenziato le efferate. modalità del fatto). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Il difensore propone una ricostruzione alternativa della testimonianza di Talarico, richiamando pag.23 della trascrizione del verbale del 15 settembre 2020 quando la Corte di appello ha chiarito che il teste, a pag.26, ha rettificato quando prima dichiarato, confermando che la felpa rossa era stata trovata a casa di [OSCURATO:PERSONA], e non di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo di ricorso non si confronta inoltre con la motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 e 4, ha elencato gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina del 28 novembre 2017, per la tentata rapina di cui al capo a) e per i rimanenti reati per i quali è stato condannato, consistenti nella localizzazione del telefono di [OSCURATO:PERSONA] nella zona in cui venne rubato il [OSCURATO:PERSONA] usato per la tentata rapina e nelle conversazioni intercettate 7 n r.r del 28 gennaio 2018 (oltre alle analisi sui mozziconi di sigaretta di cui si è parlato prima). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Ioppolo è inammissibile. 3.1 La Corte di appello ha infatti richiamato le pagine 22 e 23 della sentenza di primo grado, nelle quali si evidenzia che il teste Pezzola ha consentito la certa individuazione sul luogo dei fatti della [OSCURATO:PERSONA] rossa guidata dall'imputato; la sentenza di primo grado aveva infatti valorizzato i tabulati telefonici, dimostrativi della presenza di Ioppolo sul luogo della rapina, l'intercettazione del 5 febbraio 2018 in cui Ioppolo parla alla moglie delle autovetture usate per la rapina ("ma a noi non c'ha visto nessuno, non l'abbiamo fatta con quella...da un'altra parte stava parcheggiata quella...tre macchine abbiamo avuto, adesso c'hanno visto proprio su quella?") e i suoi rapporti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Quanto al reato di favoreggiamento di cui al capo f), la Corte di appello ha richiamato non solo la testimonianza di Tancredi, ma anche la conversazione intercettata; il motivo relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico è inammissibile per non essere stato proposto in appello. 3.3 Sui reati contestati ai capi 4 e 5 il ricorrente propone una inammissibile diversa valutazione da quella della Corte di appello, che ha ritenuto come la presenza di Ioppolo insieme a [OSCURATO:PERSONA] e il nascondimento della borsa contenente l'arma in tempi recentissimi rispetto all'arresto dei due costituissero prova della riferibilità anche e Ioppolo del borsone contenente l'arma. 3.4 Quanto al motivo sulla pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la genericità del motivo di appello comporta che la Corte di appello non avesse un onere di motivazione sul punto (motivazione che comunque è presente a pag.7 della sentenza impugnata. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che il teste Santecchia ha dichiarato di avere visto [OSCURATO:PERSONA] fuggire con un complice a bordo della [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro e che erano stati notati, tramite le immagini della sorveglianza, i graffi sulla vettura usata per la fuga che corrispondevano a quelli in uso a [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza di primo grado avevamo anche sottolineato i contatti telefonici con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dell'orario della rapina del 2 ottobre 2017. 4.2 Relativamente alla eccezione procedurale, l'art. 2, del D.L. 105 del 23 luglio 2021, convertito in legge n.126 del 16 settembre 2021 al suo primo comma, prevedeva che il regime emergenziale veniva prorogato fino al 31 8 A dicembre 2021, ma il comma 2 dell'art. 7 prevedeva espressamente che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 10 agosto 2021 e il 30 settembre 2021."; poiché l'art. 23 bis riguardava i processi da tenersi in Corte di appello, per i quali si prevedeva la trattazione scritta, l'esclusione di tale modalità di trattazione fino al 30 settembre 2021 comporta che il processo, il 16 settembre 2021, doveva essere trattato in udienza pubblica, come in effetti avvenuto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile costituita. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00