CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia emessa il 4/4/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il duplice travisamento del fatto sul quale si fonderebbe la condanna. Per un verso, sarebbe stata individuata una quantità di sostanza certamente superiore a quella reale;i per altro verso, si affermerebbe che la stessa fosse già divisa in dosi, quando, in realtà, sarebbe stata contenuta in un barattolo. Ancora, la motivazione risulterebbe viziata quanto alle ragioni della differenza nel peso della sostanza individuato dal R.I.S. di Messina e dai Carabinieri di Cardeto, pari a ben 13,304 grammi, che potrebbe giustificarsi soltanto in ragione di uno scambio tra quanto v sequestrato e quanto peritato. Infine, la motivazione è censurata quanto al diniego .. delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. 4. Pacifico il ritrovamento, nell'abitazione dell'imputato, di sostanza stupefacente del tipo marijuana, la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata su più punti, invero decisivi per l'affermazione di responsabilità penale con riguardo alla destinazione della stessa sostanza allo spaccio. 4.1. In primo luogo, si afferma (pag. 6) che la stessa aveva un quantitativo pari a 1,362 chili; ebbene, premesso che tale riferimento risulta verosimilmente il frutto di un errore materiale, riportandosi in precedenza (pag. 4) il principio attivo complessivo nella misura di 1,362 grammi, la Corte evidenzia comunque un'apparente confusione tra il quantitativo lordo di marijuana e, per l'appunto, il dato riferito al solo principio attivo. 4.2. In secondo luogo, la sentenza (ancora pag. 6) individua, tra gli indici di destinazione allo spaccio, "l'esistenza di dosi già confezionate". Questo dato, tuttavia, non appare confermato dalla decisione di primo grado che, per come richiamata alle pagg. 3-4 di quella d'appello, menziona "un vasetto di vetro trasparente con tappo in plastica con all'interno un involucro in cellophane contenente sostanza che apparentemente sembrava marijuana". Non risulta riportato, dunque, alcun confezionamento di dosi, peraltro assente anche nella successiva parte della motivazione, che specifica il quantitativo di stupefacente partitamente e complessivamente sequestrato. 4.3. Infine, la motivazione della sentenza risulta viziata anche nella parte in cui ha giustificato la differenza di peso nella sostanza, tra quanto riscontrato dai Carabinieri di Cardeto (36 grammi netti) e quanto accertato dal R.I.S. di Messina (22,696 grammi), sostenendo che, "trattandosi di pochi grammi di differenza (...), la divergenza non può che ricondursi al diverso strumento di pesatura utilizzato". 4.3.1. Questo argomento, infatti, non appare sufficiente a motivare un divario che, alla luce dell'ordine di grandezze interessato, pari a poche decine di grammi, risulta invece significativo e meritevole di ulteriore approfondimento, anche al finedi riscontrare l'effettiva identità della sostanza pesata nelle due occasioni, oltre che la reale misura dello stupefacente. 5. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.MIl CprOgliere estensore [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 12 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisabetta «bito 3