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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29861/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BIZZOCA Fedele - imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 8, alla incompletezza dell'istruttoria svolta (con particolare riferimento al rigetto delle richieste di esame dell'imputato e del commercialista) e alla carenza di offensività della condotta; ritenuto che le doglianze siano - oltre che improntate ad una lettura parcellizzata e minimizzante degli elementi acquisiti - meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata: sulla pacifica inesistenza delle operazioni commerciali sottese alle fatture; sulle ulteriori conferme derivanti dall'esame delle operazioni svolte sul conte corrente postale utilizzato dal BIZZOCA; sull'insussistenza della prospettata necessità di rinnovare l'istruttoria, anche alla luce di quanto già emerso e dell'inconferenza della documentazione allegata a sostegno dell'istanza; sulla certa sussistenza dell'elemento soggettivo, alla luce della sistematica interposizione tra aziende produttrici e presunti acquirenti, posta in essere - in assenza di possibili spiegazioni alternative - per consentire a dette società di mettere a bilancio costi mai sostenuti; ritenuto infine che l'esame della residua censura sia precluso dalla sua mancata deduzione in appello, non avendo il ricorrente contestato il riepilogo dei motivi contenuto in sentenza (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle knmende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BIZZOCA Fedele - imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 8, alla incompletezza dell'istruttoria svolta (con particolare riferimento al rigetto delle richieste di esame dell'imputato e del commercialista) e alla carenza di offensività della condotta; ritenuto che le doglianze siano - oltre che improntate ad una lettura parcellizzata e minimizzante degli elementi acquisiti - meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata: sulla pacifica inesistenza delle operazioni commerciali sottese alle fatture; sulle ulteriori conferme derivanti dall'esame delle operazioni svolte sul conte corrente postale utilizzato dal BIZZOCA; sull'insussistenza della prospettata necessità di rinnovare l'istruttoria, anche alla luce di quanto già emerso e dell'inconferenza della documentazione allegata a sostegno dell'istanza; sulla certa sussistenza dell'elemento soggettivo, alla luce della sistematica interposizione tra aziende produttrici e presunti acquirenti, posta in essere - in assenza di possibili spiegazioni alternative - per consentire a dette società di mettere a bilancio costi mai sostenuti; ritenuto infine che l'esame della residua censura sia precluso dalla sua mancata deduzione in appello, non avendo il ricorrente contestato il riepilogo dei motivi contenuto in sentenza (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle knmende P.Q.M
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