CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 40930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella che il 13/12/2022 gli ha applicato la pena concordata per i reati di concorso in rapina, lesioni e furto eeclusa l'aggravante dell'aver commesso il fatto con armi con riguardo al reato di lesioni, concesse le attenuanti generiche e le ulteriori circostanze di cui all'articolo 62 numero 4 e 6 cod. pen. Deduce il ricorrente nullità della sentenza di applicazione della pena concordata per illegalità del trattamento sanzionatorio, "non essendo stato quantificato il reale apporto sanzionatorio di ciascuna fattispecie determinato dalla minore riprovevolezza connotante ciascuna delle condotte in continuazione, trattandosi di entità il cui valore coerente, prescindendo dalle richiamate ipotesi di calcolo, è esclusivamente quantificabile dal rapporto tra il loro cumulo materiale ed il loro cumulo giuridico". Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Il giudice del merito ha individuato il reato più grave ed ha indicato il "quantum" degli aumenti di pena per i singoli reati posti in continuazione, facendo riferimento alle determinazioni concordate dalle parti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 13/06/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7-2 [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZI