CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35474/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16/C,presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1228 /201 9 , [OSCURATO:PERSONA] -Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) -Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento depositata il 16 maggio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 447 - bis cod. proc. civ. la [OSCURATO:SOCIETA]. adì, nel 2016, il Tribunale di Milano in relazione a controversia insorta con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. intorno a un contratto del 24 maggio 2006 denominato «affitto di ramo d’azienda», sulla base del quale la prima aveva avviato un’attività di somministrazione d i alimenti e bevande all’interno di una unità immobiliare ricompresa nel [OSCURATO:PERSONA]. Previo accertamento della natura locativa del rapporto, chiese la condanna della controparte al pagamento dell'indennità di avviamento, ai sensi dell'art. 34 legge n. 392 del 1978, per l'importo di € 517.680. [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi, dedusse che si trattava di contratto di affitto di ramo d'azienda scaduto alla data pattuita del 9 aprile 2016 e che parte ricorrente si era resa morosa nel pagamento dell'indennità di occupazione. Ne chiese pertanto, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dell'indennità suddetta e delle penali convenzionalmente previste per il ritardo nella riconsegna dell'immobile. 2. Con sentenza n. 2758/2018 del 26 marzo 2018 il Tribunale accertò trattarsi di locazione di immobile valida ed efficace per mancanza di tempestiva disdetta; ne dichiarò,però, la risoluzione per inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, conseguentemente rigettando la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. diretta al riconoscimento dell’indennità di avviamento; rigettò anche le domande riconvenzionali tese al riconoscimento di indennità di occupazione, della penale convenzionale per ritardata restituzione dell’immobile, nonché quella di pagamento dei canoni insoluti maturati fino alla sentenza. 3. Pronunciando sui contrapposti gravami ─ di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in via principale e di [OSCURATO:SOCIETA]. in via incidentale ─ con sentenza n. 1228/2019, depositata il 16 maggio 2019, la Corte d’appello di Milano li ha rigettati entrambi, confermando la decisione di primo grado, con diversa motivazione. 3.1. Ha rilevato anzitutto che ─ pur avendo ragione l’appellante nel dire che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la clausola contrattuale che fissava la durata del contratto in dieci anni non era interamente nulla (con conseguente inserzione automatica della disciplina legale che la fissa in sei anni più sei) ma solo nella parte in cui non prevedeva il rinnovo tacito, alla scadenza dei primi dieci anni, per ulteriori sei anni in caso di mancata disdetta, con conseguente sostituzione automatica della disciplina legale solo per tale parte, nondimeno ─ «la previsione di una durata del contratto, non disdettato tempestivamente per la prima scadenza decennale, al 9 aprile 2022, non è tale da determinare la riforma della sentenza, poiché anche il Tribunale ha accertato che, al momento della pronuncia il contratto era ancora in vigore, e, proprio per questo, ha rilevato un grave inadempimento del conduttore, tale da determinarne la risoluzione». Ha quindi osservato che « proprio relativamente a tale pronuncia l'appellante ha articolato il secondo motivo di gravame» e che, tuttavia, tale motivo è infondato, costituendo «circostanza pacifica che la morosità maturata dal conduttore ammontava ad Euro 135.380,81 alla data dell'ottobre 2016». 3.2. Quanto poi all’appello incidentale ha osservato che: ─ a manifestarne l’infondatezza valgono le stesse considerazioni svolte in ordine alla qualificazione del contratto come locazione ad uso non abitativo e non come cessione di ramo d’azienda; ─ se è vero che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, era documentato in atti il possesso dell’autorizzazione amministrativa poi trasferita a Furo, ciò non vale tuttavia a dimostrare che ad oggetto del contratto fosse un ramo d’azienda piuttosto che (solo) un immobile con annessi impianti e manufatti a servizio e completamento dello stesso, donde la correttezza della qualificazione operata secondo il criterio discretivo dettato da Cass. n. 5989 del 2007.4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a unico motivo, cui resiste l’intimatadepositando controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale con quattro mezzi. A quest’ultimo resiste controparte depositando successivo controricorso. 5. La trattazione èstata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico [OSCURATO:SOCIETA]ha depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 e 34 legge 27 luglio 1978, n. 392,e degli artt.112 e 115 cod. proc. civ.: a) per avere il giu dice d'appello illegittimamente rilevato d'ufficio la tardività della disdetta della locatrice del 31 marzo 2016 (tardività non eccepita, in via principale, dalla conduttrice) e, conseguentemente, per aver ritenuto proseguito il contratto dichiarandolo risolto per il preteso inadempimento della conduttrice (sebbene la eventuale morosità fosse successiva alla già avvenuta cessazione del rapporto locatizio per disdetta della locatrice); b) conseguentemente, per aver omesso la pronuncia su (o, quantomeno, per aver illegittimamente rigettato in modo implicito) la domanda principale della conduttrice di accertamento della cessazione del contratto al 9aprile 2016 per disdetta della locatrice, con diritto al riconoscimento dell'indennità da perdita di avviamento di cui all'art. 34 della L. 392/1978. Osserva che, una volta ritenuta valida la previsione contrattuale di una durata decennale con scadenza alla data del 9 aprile 2016, ne sarebbe dovuto conseguire l’accertamento della cessazione del rapporto a quella data per effetto della disdetta comunicata dalla locatrice in data 31 marzo 2006, essendo sul punto irrilevante il rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui il contratto non era stato «disdettato tempestivamente per la prima scadenza decennale», dal momento che essa istante non aveva mai inteso far valere, quanto meno in via principale, la tardività della disdetta. Ne discende che la divisata morosità non avrebbe potuto ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto maturata successivamente alla scadenza naturale del contratto al 9 aprile 2016. 2. Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi. 2.1. Si trae chiaramente dalla motivazione della sentenza d’appello che la Corte milanese ha ritenuto di essere stata chiamata a pronunciare su due questioni, nessuna delle quali poneva in discussione che il contratto fosse cessato per effetto della disdetta alla prima scadenza contrattuale, ma entrambe anzi supponendone la sua prosecuzione per effetto di rinnovazione tacita. Il primo motivo dell’appello principale viene, infatti , descritto in motivazione (v. pag. 4 della sentenza) come inteso a denunciare la violazione dell’art. 27 legge eq. can. non per avere il Tribunale omesso di rilevare l’intervenuta scadenza del contratto ma solo per avere ritenuto che, per effetto della integrale nullità della previsione pattizia riguardante la durata del contratto, ad essa andasse sostituita la disciplina legale che questa determina in sei anni con rinnovazione automatica per altri sei anni in mancanza di disdetta. In altre parole, la Corte ha ritenuto che l’errore denunciato dall’appellante con il primo motivo consistesse nell’avere il Tribunale supposto che la durata fosse di anni 6+6 invece che 10+6. Assai chiaro in tal senso il seguente inciso leggibile al termine del secondo cpv. di pag. 4 della sentenza: «assume infatti l'appellante che il contratto avrebbe dovuto avere la prima scadenza al 9 aprile 2016, ossia dopo 10 anni secondo la pattuizione contrattuale, "con rinnovo per un ulteriore periodo di sei anni, estendendo la sua valenza di efficacia fino al 9 aprile 2022”».Del tutto coerente con tale lettura del motivo di gravame è poi il susseguente rilievo della sua inidoneità, nonostante la correttezza in sé degli argomenti esegetici, a determinare la riforma della sentenza dal momento che ─ si evidenzia testualmente in motivazione (ultime tre righe di pag. 4) ─ «ancheil Tribunale ha accertato che, al momento della pronuncia il contratto era ancora in vigore, e, proprio per questo, ha rilevato un grave inadempimento del conduttore, tale da determinarne la risoluzione»(enfasi aggiunta). Non altro senso può attribuirsi a tale rilievo se non quello che la censura dell’appellante, essendo diretta a far valere la prosecuzione del rapporto anche dopo il 9 aprile 2006, e per altri sei anni da quella data, è stata ritenuta dalla Corte lombardamale indirizzata dal momento che il diverso convincimento del Tribunale riguardava solo la data finale del rinnovo seennale ma non il fatto che alla data della sentenza il contratto era ancora in corso. In altre parole, il rilievo sta a significare che (secondo la Corte territoriale) l’appellante non aveva censurato, ma anzi intendeva fosse accertato, un dato fattuale che non solo non era stato (se non per aspetto marginale e irrilevante) negato dal primo giudice ma anzi costituiva uno dei presupposti della successiva statuizione di risoluzione del contratto (e del conseguente disconoscimento della pretesa indennitaria): quello cioè che il contratto si era rinnovato alla scadenza. Ulteriore conferma di ciò si trae dal successivo passaggio della sentenza, nel quale si rileva che il secondo motivo di gravame investiva bensì la statuizione di risoluzione per inadempimento, ma solo in relazione al presupposto della morosità;non, dunque, con riferimento al preliminare presupposto della pendenza del rapporto alla data della pronuncia. 2.2. A fronte di tale chiaro impianto motivazionale si appalesa fuori segno la denuncia di violazione degli artt. 28 e 34 legge n. 392 del 1978 non essendo indicata né tanto meno potendo ravvisarsi alcun passaggio della sentenza nel quale possa dirsi fatto malgoverno di tali norme.Altrettanto deve dirsi quanto alla denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (l’evocazione in rubrica, tra le norme processuali asseritamente violate, anche dell’art. 115 cod. proc. civ. rimanendo poi priva di alcuna, pur accennata, o implicita o indiretta, illustrazione). Il prospettato vizio è riferito ad una asserita domanda di accertamento della cessazione del contratto al 9 aprile 2016 per disdetta della locatrice, con conseguente diritto al riconoscimento dell’indennità da perdita dell’avviamento. Una tale prospettazione omette però di considerare che ad essere impugnata è una sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della pretesa indennitaria per motivi che, come detto, presupponevano che non fosse controverso il rinnovo del contratto alla prima scadenza. La doglianza di omessa pronuncia avrebbe , dunque, dovuto essere semmai riferita (non ad unadomanda ma) ad un motivo di gravame che, in ipotesi, avesse dedotto: a) che la domanda introduttiva era in realtà diretta anche all’accertamento alla scadenza del contratto alla prima scadenza del 9 aprile 2016 (o postulava comunque espressamente un tale accertamento come passaggio preliminare); b) il Tribunale aveva errato a interpretare diversamente la domanda e a non pronunciarsi su detto preliminare accertamento. Il motivo di ricorso però non ha tale contenuto. Anche volendo interpretarlo in tale prospettiva (omessa pronuncia su motivo di gravame), se ne dovrebbe rilevare l’inammissibilità per avere la ricorrente omesso di trascrivere, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., il motivo d’appello in ipotesi obliterato («è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte»: Cass. n . 17049 del 20/08/2015) ed anche di precisare di averne mantenuto la prospettazione in sede di precisazione delle conclusioni (« La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare -a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni»:Cass. n. 5087 del 03/03/2010). 3. Il ricorso principale deve dunqueessere dichiarato inammissibile. 4. Ne discende, ex art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo. Lo stesso risulta, infatti, notificato a mezzo p.e.c. in data 27 dicembre 2019, ben oltre la scadenza del termine lungo per impugnare (semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. nel testo ratione temporis applicabile, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2016), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (16 maggio 2019) e venuto, pertanto, a scadere il 17 dicembre2019. 5. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità. Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo alla ricorrente principale e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto. Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese. In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass.26/09/2018,n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443). 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principal e , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a ti