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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 19258/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Alcamo (TP) avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19 dicembre 2017 divenuta irrevocabile (il ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con sentenza n. 43423 del 2018), parzialmente riformando quella del Tribunale di Trapani in data 13 ottobre 2016, confermava la condanna dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Questi era stato falsamente incolpato da [OSCURATO:PERSONA] di tentata estorsione, per avergli chiesto il risarcimento del danno derivante dalla pretesa violazione di doveri professionali che avrebbe cagionato la perdita di un immobile di sua proprietà.

La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione della condanna, ritenendo che le nuove prove dedotte dal richiedente per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva in realtà mai perduto la proprietà dell'immobile e che perciò la sua pretesa risarcitoria era infondata (la confessione resa dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], registrata a sua insaputa nello studio professionale; le visure della Conservatoria dei registri immobiliari) non fossero sufficienti per ribaltare sia il quadro istruttorio che la valutazione espressa nella sentenza di condanna.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunziandone con un motivo di gravame sostanzialmente unitario la mancanza di motivazione, poiché la Corte territoriale aveva sostanzialmente omesso di valutare nel merito la efficacia dirimente e la valenza probatoria delle prove nuove, prodotte nel giudizio di revisione dal richiedente al fine di dimostrare l'effettivo intento estorsivo di [OSCURATO:PERSONA].

Con memoria depositata in data 29 marzo 2022 la difesa del ricorrente ha ribadito le doglianze proposte.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la rimozione degli effetti del giudicato di condanna in sede di revisione non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito.

Orbene, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, pur avendo in premessa correttamente sostenuto che gli elementi nuovi e diversi rispetto a quelli definiti nel processo impongono "uno scrutinio nel merito circa la fondatezza della prospettata revisione", non abbia poi adempiuto al compito di apprezzare concretamente la valenza delle nuove prove a ribaltare l'originario costrutto accusatorio.Quanto alla registrazione fonica della conversazione fra l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è limitata ad affermarne apoditticamente la "insufficienza certificatoria" se non addirittura la "evanescenza", senza che sia dato tuttavia di apprezzarne il contesto spazio-temporale né il tenore effettivo di quelle dichiarazioni - asseritamente confessorie dell'inesistenza del preteso danno risarcibile da violazione dei doveri professionali- per saggiarne la utilizzabilità e l'affidabilità ai fini della revisione del giudicato di condanna.

Anche con riferimento all'ulteriore prova -che il richiedente asserisce essere nuova- costituita dalle allegate visure immobiliari, attestanti a suo avviso che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] non aveva in realtà mai perduto la proprietà del suo immobile, non è rinvenibile alcuna, pur doverosa, delibazione nel testo della sentenza impugnata.

3. L'ingiustificata mancanza di un congruo e logico apparato argomentativo a sostegno del provvedimento impugnato ne comporta l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Alcamo (TP) avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19 dicembre 2017 divenuta irrevocabile (il ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con sentenza n. 43423 del 2018), parzialmente riformando quella del Tribunale di Trapani in data 13 ottobre 2016, confermava la condanna dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Questi era stato falsamente incolpato da [OSCURATO:PERSONA] di tentata estorsione, per avergli chiesto il risarcimento del danno derivante dalla pretesa violazione di doveri professionali che avrebbe cagionato la perdita di un immobile di sua proprietà. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione della condanna, ritenendo che le nuove prove dedotte dal richiedente per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva in realtà mai perduto la proprietà dell'immobile e che perciò la sua pretesa risarcitoria era infondata (la confessione resa dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], registrata a sua insaputa nello studio professionale; le visure della Conservatoria dei registri immobiliari) non fossero sufficienti per ribaltare sia il quadro istruttorio che la valutazione espressa nella sentenza di condanna. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunziandone con un motivo di gravame sostanzialmente unitario la mancanza di motivazione, poiché la Corte territoriale aveva sostanzialmente omesso di valutare nel merito la efficacia dirimente e la valenza probatoria delle prove nuove, prodotte nel giudizio di revisione dal richiedente al fine di dimostrare l'effettivo intento estorsivo di [OSCURATO:PERSONA]. Con memoria depositata in data 29 marzo 2022 la difesa del ricorrente ha ribadito le doglianze proposte. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la rimozione degli effetti del giudicato di condanna in sede di revisione non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito. Orbene, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, pur avendo in premessa correttamente sostenuto che gli elementi nuovi e diversi rispetto a quelli definiti nel processo impongono "uno scrutinio nel merito circa la fondatezza della prospettata revisione", non abbia poi adempiuto al compito di apprezzare concretamente la valenza delle nuove prove a ribaltare l'originario costrutto accusatorio.Quanto alla registrazione fonica della conversazione fra l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è limitata ad affermarne apoditticamente la "insufficienza certificatoria" se non addirittura la "evanescenza", senza che sia dato tuttavia di apprezzarne il contesto spazio-temporale né il tenore effettivo di quelle dichiarazioni - asseritamente confessorie dell'inesistenza del preteso danno risarcibile da violazione dei doveri professionali- per saggiarne la utilizzabilità e l'affidabilità ai fini della revisione del giudicato di condanna. Anche con riferimento all'ulteriore prova -che il richiedente asserisce essere nuova- costituita dalle allegate visure immobiliari, attestanti a suo avviso che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] non aveva in realtà mai perduto la proprietà del suo immobile, non è rinvenibile alcuna, pur doverosa, delibazione nel testo della sentenza impugnata. 3. L'ingiustificata mancanza di un congruo e logico apparato argomentativo a sostegno del provvedimento impugnato ne comporta l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così de
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