CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 novembre 2023
Cassazione n. 21888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/11/2023 del Tribunale di Ravenna letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, quale giudice del dibattimento, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata di furto aggravato, avendo il Pubblico ministero dichiarato di non rinvenire in atti la notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio e chiesto che si procedesse alla rinnovazione della notifica, ha disposto la restil:uzione degli atti al Pubblico ministero affinché fosse effettuata la notifica mancante all'imputata. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, chiedendone l'annullamento senza rinvio e lamentandone l'abnormità, perché determinerebbe una indebita regressione del procedimento a carico dell'imputata; il procedimento per la notifica del decreto di citazione a giudizio era stato avviato ed era in corso e, pertanto, alla rinnovazione della notifica avrebbe dovuto provvedere il Tribunale, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È ben vero che in passato questa Corte di cassazione ha affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la notificazione, assunta come non avvenuta, del decreto di citazione a giudizio, incombendo sul giudice, in tale caso, l'onere della rinnovazione della citazione (Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Mofrh, Rv. 246056). Deve, tuttavia, osservarsi che ancor prima le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione avevano affermato che occorre distinguere i casi in cui il decreto di citazione sia stato validamente emesso e la sua notificazione, benché effettuata, risulti invalida per non essere stato rispettato il termine minimo di comparizione o sia affetta da qualche vizio, dalla ipotesi in cui il pubblico ministero abbia omesso l'attività di notificazione; in quest'ultimo caso «infatti la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell'art. 553 c.p.p. e si giustifica la restituzione degli stessi al pubblico ministero perché curi lo svolgimento dell'attività indebitamente omessa, senza però che ciò comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto ali citazione» (vedi motivazione di Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche recentemente (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213). 2. Nel caso di specie il Pubblico ministero ha dichiarato all'udienza del 13 novembre 2023 di non rinvenire in atti la notifica del decreto di citazione all'imputata, cosicché il provvedimento è stato adottato dal Tritunale senza che fosse stato provato in udienza il compimento di alcuna attività volta alla notificazione del decreto di citazione all'imputata. Sulla base del principio sopra esposto, in tale situazione del tutto correttamente il Tribunale, in presenza di una notifica inesistenl:e in quanto del 7) tutto omessa, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, non potendo applicarsi l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., atteso che non può rinnovarsi un atto del tutto omesso. Non rileva che la Procura della Repubblica in data 20 ottobre 2023 avesse inviato il decreto di citazione all'ufficio UNEP di Rimini per procedere alla successiva notificazione alla imputata, in quanto al momento dell'udienza la notifica non risultava essere stata neppure ancora tentata; non si è in presenza di una notificazione effettuata, ma viziata o irrituale. In applicazione del principio sopra esposto, deve escludersi l'abnormità dell'ordinanza impugnata ed il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso d