CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 12 luglio 2023 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal PM in data 15 settembre 2022 in seguito alla sentenza del GIP in data 8 febbraio 2006 n. 96. 2. La ricorrente articola tre censure. Con la prima lamenta la violazione di legge perché le era stata negata la possibilità di procedere all'autodemolizione del fabbricato senza dover previamente versare le spese della consulenza fatta eseguire dal PM; con la seconda eccepisce la violazione di norme processuali perché non era in grado di reperire soluzioni abitative alternative percependo una pensione di soli 700 euro; con la terza deduce la violazione di norme processuali perché non le era stata concessa la possibilità di demolire solo l'ampliamento del manufatto nella misura di mq 40. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dal GIP in funzione di giudice dell'esecuzione. La prima attiene alla facoltà prevista dal PM nell'ordine di demolizione di autorizzare l'interessata alla demolizione in proprio previa corresponsione degli esborsi per la consulenza espletata. La censura non si confronta affatto con la motivazione dell'ordinanza impugnata ove si dà atto che la ricorrente non ha mai chiesto di procedere in proprio alla demolizione del fabbricato abusivo, con la conseguenza che la facoltà riconosciuta dal PM, peraltro rientrante nelle sue prerogative, è meramente eventuale e quindi non valutabile. La seconda attiene alla proporzionalità della misura che il Giudice ha valutato e congruamente motivato con riferimento alla giurisprudenza sovranazionale e alla giurisprudenza nazionale che si è formata sull'art. 8 CEDU. Infatti, dalla sentenza di condanna per l'abuso edilizio all'ordine di demolizione del manufatto è intercorso un congruo lasso di tempo - sedici anni - che la ricorrente non ha utilizzato per reperire un idoneo alloggio alternativo e, d'altra parte, correttamente il Giudice ha escluso che le condizioni economiche precarie siano di per sé sufficienti a giustificare la revoca dell'ordine di demolizione, in assenza della dimostrazione della richiesta di accesso a misure di sostegno (tra le più recenti, Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950-01 e n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, Rv. 284627-01). Infine, la terza attiene alla possibilità di una riduzione della demolizione alla sola parte abusiva del manufatto. Già il Giudice ha negato tale possibilità che contemplerebbe un accertamento in fatto incompatibile con il giudicato. La motivazione è corretta e la censura, riprodotta tal quale con il ricorso per cassazione, esula dalla cognizione del giudice di legittimità Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Liut/ P. Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso,