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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31933/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. 'L/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha disposto, ex art. 444. cod. proc. pen., l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della pena di mesi cinque di reclusione ed euro seimila di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110, 348 cod. pen., nonché la conversione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 56-quater

I. 689/1981, come novellato dal d.lgs. 150/22, in euro quindicimila di multa e la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo l'illegalità della pena là dove concede la sospensione condizionale della pena pecuniaria sostitutiva in manifesta violazione del divieto di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è ammissibile e fondato.

2. Occorre evidenziare che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sostitutiva risulta espressamente vietata dalla medesima dall'art. 61-bis

I. 689/1981 (aggiunto dall'art. 71 decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022).

Tale norma così recita: «le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del cod. pen. relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente capo», tra le quali, appunto, è ricompresa la pena pecuniaria sostitutiva.

Il divieto è, del resto, evincibile anche dal dettato dell'art. 58

I. 689/81, che regola il potere discrezionale del giudice nella applicazione e nella scelta delle pene sostitutive: «il giudice, nei limiti fissati dalla legge, e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena può applicare le pene sostitutive della pena detentiva».

3. Trattandosi di pena concordata anche con riferimento alla concessione del suddetto beneficio, l'illegalità della relativa statuizione travolge l'accordo nella sua interezza e, conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.

Così deciso il 30 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. 'L/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha disposto, ex art. 444. cod. proc. pen., l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della pena di mesi cinque di reclusione ed euro seimila di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110, 348 cod. pen., nonché la conversione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 56-quater I. 689/1981, come novellato dal d.lgs. 150/22, in euro quindicimila di multa e la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo l'illegalità della pena là dove concede la sospensione condizionale della pena pecuniaria sostitutiva in manifesta violazione del divieto di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è ammissibile e fondato. 2. Occorre evidenziare che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sostitutiva risulta espressamente vietata dalla medesima dall'art. 61-bis I. 689/1981 (aggiunto dall'art. 71 decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022). Tale norma così recita: «le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del cod. pen. relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente capo», tra le quali, appunto, è ricompresa la pena pecuniaria sostitutiva. Il divieto è, del resto, evincibile anche dal dettato dell'art. 58 I. 689/81, che regola il potere discrezionale del giudice nella applicazione e nella scelta delle pene sostitutive: «il giudice, nei limiti fissati dalla legge, e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena può applicare le pene sostitutive della pena detentiva». 3. Trattandosi di pena concordata anche con riferimento alla concessione del suddetto beneficio, l'illegalità della relativa statuizione travolge l'accordo nella sua interezza e, conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. Così deciso il 30 april
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