CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 20814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20913/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delDirettore pro tempore -intimata- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliatapresso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21; [OSCURATO:PERSONA]- controric orrente - avverso la sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10 /0 4 /201 4 e depositata in pari data dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello al Tribunale di Roma contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 564/13, depositata in data 12/02/2013, nel giudizio avverso cartella di pagamento n. 09720120080321106000. 2. Il Tribunale, con sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10/04/2014 ai sensi dell’art. 281-sexiescod. proc. civ., confermava la sentenza impugnata. 3. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a ad un motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ rimasta intimata Equitalia sud [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: La materia del contendere riguarda, come emerge pacificamente dalla sentenza del Tribunale di Roma impugnata , una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e quindi relativa acrediti che non hanno natura tributaria. Di conseguenza gli atti vanno rimessi alla Prim a Presi dente , affinc hé possa valutare l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente. P.Q.M. rimette gli atti allaPrima Presidente per la eventuale assegnazione alla sezione di questa Corte tabellarmente compete