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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 20814/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20913/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delDirettore pro tempore -intimata- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliatapresso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21; [OSCURATO:PERSONA]- controric orrente - avverso la sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10 /0 4 /201 4 e depositata in pari data dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello al Tribunale di Roma contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 564/13, depositata in data 12/02/2013, nel giudizio avverso cartella di pagamento n. 09720120080321106000.

2. Il Tribunale, con sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10/04/2014 ai sensi dell’art. 281-sexiescod. proc. civ., confermava la sentenza impugnata.

3. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a ad un motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

E’ rimasta intimata Equitalia sud [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.

Considerato che: La materia del contendere riguarda, come emerge pacificamente dalla sentenza del Tribunale di Roma impugnata , una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e quindi relativa acrediti che non hanno natura tributaria.

Di conseguenza gli atti vanno rimessi alla Prim a Presi dente , affinc hé possa valutare l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente.

P.Q.M. rimette gli atti allaPrima Presidente per la eventuale assegnazione alla sezione di questa Corte tabellarmente compete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20913/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delDirettore pro tempore -intimata- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliatapresso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21; [OSCURATO:PERSONA]- controric orrente - avverso la sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10 /0 4 /201 4 e depositata in pari data dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello al Tribunale di Roma contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 564/13, depositata in data 12/02/2013, nel giudizio avverso cartella di pagamento n. 09720120080321106000. 2. Il Tribunale, con sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10/04/2014 ai sensi dell’art. 281-sexiescod. proc. civ., confermava la sentenza impugnata. 3. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a ad un motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ rimasta intimata Equitalia sud [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: La materia del contendere riguarda, come emerge pacificamente dalla sentenza del Tribunale di Roma impugnata , una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e quindi relativa acrediti che non hanno natura tributaria. Di conseguenza gli atti vanno rimessi alla Prim a Presi dente , affinc hé possa valutare l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente. P.Q.M. rimette gli atti allaPrima Presidente per la eventuale assegnazione alla sezione di questa Corte tabellarmente compete
Sentenza Cassazione n. 20814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris