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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28723/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Milano confermava la responsabilità del Macaluso per i reati di rapina impropria e lesioni.

Si contestava ricorrente di avere sottratto 20 confezioni di salmone norvegese ed, al fine di garantirsi l'impunità ed assicurarsi il possesso dei beni sottratti, di avere usato violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza, causandogli una lesione personale giudicata guaribile in tre giorni.

La violenza era stata esercitata dal Macaluso durate fuga dal magazzino nel quale era stato rinchiuso in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione‹:si deduceva il travisamento per omissione della prova in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato che il ricorrente era affetto da claustrofobia e non avrebbe considerato la documentazione medica prodotta dalla quale si evincerebbe che, alla data dei fatti, il ricorrente aveva una frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro e del calcagno causata da una rovinosa caduta durante la fuga: il che testimonierebbe sia che aveva avuto un attacco di panico, sia che non era "fuggito", ma si era solo allontanato per recarsi al pronto soccorso. 2.2 Violazione di legge: si deduceva che non era stata rispettata la regola prevista dall'articolo 192 cod. proc. pen. che governa la valutazione delle prove a struttura indiziaria; segnatamente: non sarebbe valutata la documentazione medica prodotta dalla difesa indicativa della verosimiglianza di una tesi alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito;

2.3. violazione di legge (art. 533 cod. proc. pen.): non sarebbe stato rispettato il canone valutativo previsto dall'articolo 533 del codice di rito ,che impone la valutazione della colpevolezza attraverso una ricostruzione probatoria che rispetti la regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio".

3. Si tratta di motivi manifestamente infondati, che rendono il ricorso inammissibile.

In via preliminare si riafferma che La "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione "precipita" in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio dì un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova.

La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell —oltre ogni ragionevole dubbio" non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).Ebbene nel caso in esame non si rileva alcuna illogicità manifesta.

Né si rileva, contrariamente a quanto dedotto, nessun travisamento per omissione, considerato che la tesi alternativa proposta dalla difesa - ovvero il fatto che la fuga era stata indotta da una crisi di panico testimoniata dalle lesioni che il ricorrente di era prodotto cadendo - è stata presa in esame dai giudici di merito di entrambi i gradi, che con valutazione omogenea ne hanno escluso la verosimiglianza rilevando come il ricorrente, uscito dal locale, piuttosto che fermarsi per riaversi dalla crisi di panico, si era diretto verso l'automobile dove si trovava la complice ad attenderlo (pag. 8 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado).

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Milano confermava la responsabilità del Macaluso per i reati di rapina impropria e lesioni. Si contestava ricorrente di avere sottratto 20 confezioni di salmone norvegese ed, al fine di garantirsi l'impunità ed assicurarsi il possesso dei beni sottratti, di avere usato violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza, causandogli una lesione personale giudicata guaribile in tre giorni. La violenza era stata esercitata dal Macaluso durate fuga dal magazzino nel quale era stato rinchiuso in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione‹:si deduceva il travisamento per omissione della prova in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato che il ricorrente era affetto da claustrofobia e non avrebbe considerato la documentazione medica prodotta dalla quale si evincerebbe che, alla data dei fatti, il ricorrente aveva una frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro e del calcagno causata da una rovinosa caduta durante la fuga: il che testimonierebbe sia che aveva avuto un attacco di panico, sia che non era "fuggito", ma si era solo allontanato per recarsi al pronto soccorso. 2.2 Violazione di legge: si deduceva che non era stata rispettata la regola prevista dall'articolo 192 cod. proc. pen. che governa la valutazione delle prove a struttura indiziaria; segnatamente: non sarebbe valutata la documentazione medica prodotta dalla difesa indicativa della verosimiglianza di una tesi alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito; 2.3. violazione di legge (art. 533 cod. proc. pen.): non sarebbe stato rispettato il canone valutativo previsto dall'articolo 533 del codice di rito ,che impone la valutazione della colpevolezza attraverso una ricostruzione probatoria che rispetti la regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". 3. Si tratta di motivi manifestamente infondati, che rendono il ricorso inammissibile. In via preliminare si riafferma che La "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione "precipita" in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio dì un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell —oltre ogni ragionevole dubbio" non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).Ebbene nel caso in esame non si rileva alcuna illogicità manifesta. Né si rileva, contrariamente a quanto dedotto, nessun travisamento per omissione, considerato che la tesi alternativa proposta dalla difesa - ovvero il fatto che la fuga era stata indotta da una crisi di panico testimoniata dalle lesioni che il ricorrente di era prodotto cadendo - è stata presa in esame dai giudici di merito di entrambi i gradi, che con valutazione omogenea ne hanno escluso la verosimiglianza rilevando come il ricorrente, uscito dal locale, piuttosto che fermarsi per riaversi dalla crisi di panico, si era diretto verso l'automobile dove si trovava la complice ad attenderlo (pag. 8 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il
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