CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribadito nella memoria, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 343 cod. pen„ è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione, che dà conto della condotta reattiva e oppositiva dell'imputato, consapevole di aver travalicato i limiti al punto da sollecitare il cancelliere a non verbalizzare l'espressione offensiva verso il giudice (pag.1-2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]