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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40024/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Egli lamenta violazione di legge in punto di configurabilità del reato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è generico, perché si risolve sostanzialmente nella riproposizione di quello d'appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata; ed è, inoltre, manifestamente infondato in fatto, poiché si fonda su una ricostruzione degli accadimenti non corrispondente a quella ritenuta in sentenza e in questa sede non sindacabile.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge in punto di configurabilità del reato. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico, perché si risolve sostanzialmente nella riproposizione di quello d'appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata; ed è, inoltre, manifestamente infondato in fatto, poiché si fonda su una ricostruzione degli accadimenti non corrispondente a quella ritenuta in sentenza e in questa sede non sindacabile. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 40024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris