CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21263/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che l’unica censura dedotta da [OSCURATO:PERSONA], relativa al trattamentosanzionatorio, oltre ad essere formulata in termini generici, è interamente versata in fatto edè, comunque manifestamente infondata.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena e di bilanciamento dicircostanze , il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti aifini della dosimetria della pena.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, chenon erano valorizzabili in favore dell’imputato elementi postivi idonei a determinare undiverso e più favorevole esito del giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanzeinflitta dal Tribunale, giustificatamente apprezzata come adeguata alla gravità del fatto, allapersonalità dell’imputato e all’accresciuta pericolosità sociale desunta dalla recidiva2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente