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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22045/2026

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ntroMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;-resistente-avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Nola il 25/2/2024 e notificata il11/3/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] chiese la liquidazione degli onorarispettantigli per avere difeso [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio aspese dello Stato, nel giudizio di querela di falso intentata nei suoiconfronti da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento R.G.7801/2016, che quest’ultimo aveva instaurato onde ottenere l’esecuzionespecifica di un contratto preliminare di vendita - la cui sottoscrizione ilproprio cliente aveva dedotto essere apocrifa - e che si era concluso con lasentenza n. 622/2023, con cui il Tribunale di Nola aveva accertato lafalsità della sottoscrizione apposta sul predetto documento e condannatoGiovanni Piccolo alle spese del giudizio in favore dell’Erario.Il provvedimento di rigetto della predetta istanza, intervenuto il16/5/2023, fu confermato, in sede di opposizione, dal Tribunale di Nolacon l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che il provvedimento diammissione al patrocinio a spese dello Stato potesse riguardare il soloprocedimento per il quale era stato emesso e non anche gli altri giudizi,ancorché a esso connessi, sicché andava escluso, nella specie, il giudiziodi querela di falso, atteso che l’ammissione aveva riguardato il sologiudizio principale.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a due motivi.

Il Ministero della Giustizia hadepositato atto di costituzione al fine di partecipare alla discussione oraleex art. 370 c.p.c..Considerato che:1.

In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzionedell'intimato Ministero della Giustizia, tardivamente effettuata con un attodenominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso,sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsiin giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza didiscussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c..Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt.Numero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/2026370 c.p.c. e 366 primo comma, n. 4, c.p.c., in base ai quali ilcontroricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione deimotivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra letante Cass. n. 23921/2020; Cass. n. 27557/2022; Cass., Sez. 1,6/4/2024, n. 5983).Venendo al merito, con il primo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002 e la violazione e falsaapplicazione delle disposizioni di legge dettate dagli artt. 34 e 295 c.p.c.,perché il giudice di merito, in contrasto con la dicitura letterale del citatoart. 75 che estende l’ammissione a tutti i gradi del giudizio e anche alle“procedure derivate e accidentali”, aveva ritenuto che il procedimento perquerela di falso, in quanto autonomo dal giudizio principale, fosse esclusodal provvedimento di ammissione riguardante quest’ultimo.Con il secondo motivo si lamenta l’insufficiente e contraddittoriamotivazione, nonché l’omessa valutazione di un elemento essenziale diprova, perché il giudice di merito aveva motivato sulla base di principigenerali, senza considerare che il provvedimento di ammissione al gratuitopatrocinio nella causa R.G.N. 7801/2016 non specificava l’oggetto dellacontesa e che il procedimento di querela di falso, ancorché autonomo edeciso da un organo deliberante diverso da quello del giudizio principale,recava il medesimo numero di R.G..

Inoltre, la decisione si poneva incontrasto con il provvedimento conclusivo di quel procedimento, nel qualeGiovanni Piccolo, in quanto rimasto soccombente, era stato condannato alpagamento delle spese di lite in favore dell’Erario e non di PasqualeCeriello.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.Va innanzitutto ricordato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 75 d.P.R. n.115 del 2002, «L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e perogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate edaccidentali, comunque connesse».Numero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/2026Quest’ultima situazione può senz’altro dirsi sussistente nel caso dellaquerela di falso proposta in via incidentale, quale mezzo per rimuovere laforza probatoria di un documento posto dall'avversario a base delladomanda o dell'eccezione, la quale, nel dar luogo a un sub procedimentosostanzialmente deformalizzato (Cass., Sez. 3, 04/06/2021, n. 15703),ancorché autonomo, postula, per la sua stessa proponibilità, la rilevanzadel documento della cui autenticità si controverte (Cass., Sez. 1,06/12/2006, n. 26149), ossia la sua potenziale attitudine a incidere sullastatuizione nel merito (Cass., Sez. 2, 26/03/2002, n. 4310).Nella specie, il documento era costituito proprio dal contratto preliminareche [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a fondamento dell’azione di esecuzionein forma specifica ex art. 2932 c.c., con la conseguenza chel’accertamento sulla sua falsità, oggetto della querela di falso, erasenz’altro strettamente connesso con la domanda principale proposta eche, di conseguenza, l’inclusione del relativo sub procedimento in quelloprincipale ricadeva nel disposto di cui al ridetto art. 75, comma 1.Ha pertanto errato il giudice di merito nell’escludere il dirittodell’opponente a ottenere la liquidazione del compenso spettantegli sulsub procedimento di querela di falso, sostenendo che, in ragione della suaautonomia, non fosse compreso nel provvedimento di ammissione delcliente al gratuito patrocinio.L’ordinanza deve perciò essere cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato l’assorbimento delsecondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/6/2026.Il PresidenteMauro MocciNumero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;-resistente-avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Nola il 25/2/2024 e notificata il11/3/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] chiese la liquidazione degli onorarispettantigli per avere difeso [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio aspese dello Stato, nel giudizio di querela di falso intentata nei suoiconfronti da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento R.G.7801/2016, che quest’ultimo aveva instaurato onde ottenere l’esecuzionespecifica di un contratto preliminare di vendita - la cui sottoscrizione ilproprio cliente aveva dedotto essere apocrifa - e che si era concluso con lasentenza n. 622/2023, con cui il Tribunale di Nola aveva accertato lafalsità della sottoscrizione apposta sul predetto documento e condannatoGiovanni Piccolo alle spese del giudizio in favore dell’Erario.Il provvedimento di rigetto della predetta istanza, intervenuto il16/5/2023, fu confermato, in sede di opposizione, dal Tribunale di Nolacon l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che il provvedimento diammissione al patrocinio a spese dello Stato potesse riguardare il soloprocedimento per il quale era stato emesso e non anche gli altri giudizi,ancorché a esso connessi, sicché andava escluso, nella specie, il giudiziodi querela di falso, atteso che l’ammissione aveva riguardato il sologiudizio principale.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a due motivi. Il Ministero della Giustizia hadepositato atto di costituzione al fine di partecipare alla discussione oraleex art. 370 c.p.c..Considerato che:1. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzionedell'intimato Ministero della Giustizia, tardivamente effettuata con un attodenominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso,sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsiin giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza didiscussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c..Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt.Numero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/2026370 c.p.c. e 366 primo comma, n. 4, c.p.c., in base ai quali ilcontroricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione deimotivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra letante Cass. n. 23921/2020; Cass. n. 27557/2022; Cass., Sez. 1,6/4/2024, n. 5983).Venendo al merito, con il primo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002 e la violazione e falsaapplicazione delle disposizioni di legge dettate dagli artt. 34 e 295 c.p.c.,perché il giudice di merito, in contrasto con la dicitura letterale del citatoart. 75 che estende l’ammissione a tutti i gradi del giudizio e anche alle“procedure derivate e accidentali”, aveva ritenuto che il procedimento perquerela di falso, in quanto autonomo dal giudizio principale, fosse esclusodal provvedimento di ammissione riguardante quest’ultimo.Con il secondo motivo si lamenta l’insufficiente e contraddittoriamotivazione, nonché l’omessa valutazione di un elemento essenziale diprova, perché il giudice di merito aveva motivato sulla base di principigenerali, senza considerare che il provvedimento di ammissione al gratuitopatrocinio nella causa R.G.N. 7801/2016 non specificava l’oggetto dellacontesa e che il procedimento di querela di falso, ancorché autonomo edeciso da un organo deliberante diverso da quello del giudizio principale,recava il medesimo numero di R.G.. Inoltre, la decisione si poneva incontrasto con il provvedimento conclusivo di quel procedimento, nel qualeGiovanni Piccolo, in quanto rimasto soccombente, era stato condannato alpagamento delle spese di lite in favore dell’Erario e non di PasqualeCeriello.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.Va innanzitutto ricordato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 75 d.P.R. n.115 del 2002, «L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e perogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate edaccidentali, comunque connesse».Numero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/2026Quest’ultima situazione può senz’altro dirsi sussistente nel caso dellaquerela di falso proposta in via incidentale, quale mezzo per rimuovere laforza probatoria di un documento posto dall'avversario a base delladomanda o dell'eccezione, la quale, nel dar luogo a un sub procedimentosostanzialmente deformalizzato (Cass., Sez. 3, 04/06/2021, n. 15703),ancorché autonomo, postula, per la sua stessa proponibilità, la rilevanzadel documento della cui autenticità si controverte (Cass., Sez. 1,06/12/2006, n. 26149), ossia la sua potenziale attitudine a incidere sullastatuizione nel merito (Cass., Sez. 2, 26/03/2002, n. 4310).Nella specie, il documento era costituito proprio dal contratto preliminareche [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a fondamento dell’azione di esecuzionein forma specifica ex art. 2932 c.c., con la conseguenza chel’accertamento sulla sua falsità, oggetto della querela di falso, erasenz’altro strettamente connesso con la domanda principale proposta eche, di conseguenza, l’inclusione del relativo sub procedimento in quelloprincipale ricadeva nel disposto di cui al ridetto art. 75, comma 1.Ha pertanto errato il giudice di merito nell’escludere il dirittodell’opponente a ottenere la liquidazione del compenso spettantegli sulsub procedimento di querela di falso, sostenendo che, in ragione della suaautonomia, non fosse compreso nel provvedimento di ammissione delcliente al gratuito patrocinio.L’ordinanza deve perciò essere cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato l’assorbimento delsecondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/6/2026.Il PresidenteMauro MocciNumero registro generale 7832/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 22045/2026Data pubblicazione 27/06/2026
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