CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 36908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DF1S9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis e 99, comma 2, cod. pen., commesso in Bolzano il 1 maggio 2020, ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, dubitandosi della congruità delle disposte riduzioni per le circostanze ex artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., poiché non sarebbero stati valutati tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, persino nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P