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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43003/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, congiuntamente, l'inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen., la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

Li , n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre le argomentazioni esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come la condotta dell'imputato si inserisse nelle attività illecite di una piazza di spaccio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, congiuntamente, l'inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen., la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. Li , n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il terzo motivo, relativo alla violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, sono inammissibili per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre le argomentazioni esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come la condotta dell'imputato si inserisse nelle attività illecite di una piazza di spaccio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 se
Sentenza Cassazione n. 43003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris