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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22056/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di minaccia, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove censurano l'operata ricostruzione del fatto (in punto, in particolare, di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come ulteriore destinatario delle espressioni intimidatorie rivolte alla moglie) e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che, in ogni caso, la motivazione rassegnata dal Tribunale è, comunque, giuridicamente ineccepibile, posto che è jus receptum che, nel delitto di minaccia, è persona offesa del reato colui che sia il titolare del bene giuridico protetto, ossia la libertà morale, ancorché le espressioni intimidatorie gli siano rivolte per il tramite di altra persona (Sez. 6, n. 27860 del 24/06/2009, Rv. 244426); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Autm is~à~.441.Li. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di minaccia, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove censurano l'operata ricostruzione del fatto (in punto, in particolare, di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come ulteriore destinatario delle espressioni intimidatorie rivolte alla moglie) e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che, in ogni caso, la motivazione rassegnata dal Tribunale è, comunque, giuridicamente ineccepibile, posto che è jus receptum che, nel delitto di minaccia, è persona offesa del reato colui che sia il titolare del bene giuridico protetto, ossia la libertà morale, ancorché le espressioni intimidatorie gli siano rivolte per il tramite di altra persona (Sez. 6, n. 27860 del 24/06/2009, Rv. 244426); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Autm is~à~.441.Li. [OSCURATO:PERSONA]
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