CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 1 aprile 2019 del Tribunale di Patti che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento e l'aveva condannato alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un bar, si contesta di essersi impossessato a scopo di profitto di energia elettrica sottraendola all'azienda erogatrice alterando il funzionamento del contatore ed in particolare collocando sulla parte superiore dello stesso un magnete che impediva, sia pure in parte, la registrazione dei consumi effettivi. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello e degli atti successivi, compresa la sentenza di appello. In particolare, il ricorrente deduce che con decreto del 19 novembre 2020, ritualmente notificato, era stata fissata, per la trattazione del giudizio di appello, l'udienza del 18 dicembre 2020. Nel decreto era contenuto l'avviso che i difensori delle parti avrebbero potuto collegarsi da remoto con l'aula di udienza comunicando tale volontà a mezzo posta elettronica certificata entro il giorno anteriore a quello dell'udienza. Il difensore del Cottone si era avvalso di tale facoltà comunicando la sua volontà di partecipare all'udienza di discussione mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso in data 16 dicembre 2020, ma aveva ricevuto in pari data risposta, anch'essa con lo stesso mezzo, che la sua istanza era tardiva. In tal modo era stato impedito al difensore del Cottone di partecipare all'udienza con il suo difensore, risultando violato il diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la erroneità ed illogicità della sentenza per avere affermato la sua penale responsabilità, nonostante la mancanza di prova della commissione del fatto da parte sua. Il tecnico della società erogatrice dell'energia elettrica, sentito come testimone, aveva affermato che il contatore era collocato in una nicchia all'interno di una sala attigua a quella destinata alla vendita, mentre un dipendente dell'imputato aveva affermato che il locale in cui era collocato il contatore non era chiuso con alcun lucchetto ed altro teste aveva precisato che il contatore era posto in una nicchia sita all'esterno del locale. La Corte di appello aveva invece ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato, osservando che nessun'altro oltre a lui aveva interesse a manomettere il contatore per ridurre la registrazione dei consumi. Tale supposizione era inidonea a colmare la carenza della prova in ordine alla sua individuazione quale responsabile del delitto e la Corte di appello, aggiungendo che egli non aveva fornito «elementi in merito a possibili anomalie tese a corroborare una altrimenti inverosimile alternativa», era giunta ad invertire l'onere della prova, addossando all'imputato la necessità di formulare ipotesi alternative. 2/77./r Chiunque avrebbe potuto collocare il magnete sul contatore e la Corte di appello non poteva presumere la responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo soggettivo. 3. Il difensore del ricorrente ha anche fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, applicabile ratione temporis, prevedeva che dalla data della sua entrata in vigore «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.». In particolare, il comma 2 del citato art. 23 prevede che, salvo che ricorrano le ipotesi sopra menzionate, la trattazione del processo avvenga in forma cartolare. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno stati resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Tuttavia, come si è già detto, il difensore può richiedere la discussione orale. Ai sensi del comma 4 del citato art. 23 la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. In tale ipotesi la trattazione del processo è orale. Nel caso di specie il difensore e l'imputato non hanno formulato tempestivamente la richiesta di cui al comma 4 del citato art. 23 e conseguentemente sono decaduti dalla relativa facoltà. Del tutto correttamente il Presidente del collegio ha rigettato l'istanza di discussione orale per tardività. Quanto all'avviso contenuto nel decreto di citazione per il giudizio di appello, secondo il quale i difensori delle parti private avrebbero potuto chiedere di partecipare all'udienza da remoto collegandosi tramite internet comunicando la loro richiesta in tal senso sino al giorno prima dell'udienza, trattasi di una particolare forma di discussione orale in cui la presenza fisica del difensore nell'aula di udienza viene sostituita da una partecipazione attuata attraverso un collegamento realizzato mediante specifiche applicazioni informatiche che consentono di organizzare videoconferenze tra soggetti che si collegano utilizzando i loro computer. Anche tale forma di trattazione è orale poiché consente al giudice ed ai difensori di comunicare tra loro oralmente, sebbene a distanza. Essa, quindi, costituisce non un terzo tipo di discussione del processo, che si aggiunge alla discussione orale ed alla trattazione cartolare, ma una speciale modalità di svolgimento della discussione orale. Ne consegue che il difensore, per potersi avvalere di tale modalità, avrebbe dovuto innanzitutto tempestivamente richiedere, entro il termine fissato dal comma 4 del citato art. 23, la discussione orale e poi richiedere, entro il giorno prima dell'udienza, di partecipare alla discussione orale mediante collegamento da remoto. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di furto di energia elettrica mediante congegno sistemato nel contatore, che la qualità di titolare del contratto di utenza può costituire prova presuntiva della responsabilità (Sez. 2, n. 13822 del 27/05/1986, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 174535; Sez. 2, n. 848 del 11/12/1974, dep. 1975, Ruggiero, Rv. 129139). Peraltro, la Corte di appello ha considerato provato che il contatore fosse allocato in un locale sito nella disponibilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni testimoniali del tecnico della società erogatrice dell'energia elettrica. Quanto al rilievo, contenuto nella sentenza qui impugnata, che l'imputato non ha fornito valide alternative in ordine alla ricostruzione del fatto, deve osservarsi che la Corte di appello non ha inteso invertire l'onere della prova, ma ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale nell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284). 3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Il termine di prescrizione non è ancora interamente decorso, considerato che esso è rimasto sospeso dal 15 ottobre 2018 al 18 marzo 2019, in virtù di un rinvio del processo disposto su richiesta del difensore e motivato da esigenze familiari. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p