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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02712/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, e per il rigetto dei ricorsi nel resto; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del 23 ottobre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale aggravata, in quanto commessa con armi e da più persone riunite, e di danneggiamento e, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, li ha condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile.

In particolare, la Corte di appello ha revocato di ufficio la sospensione condizionale della pena perché i precedenti penali degli imputati sono ostativi alla concessione di detto beneficio che risulterebbe concesso in violazione dell'art. 164 cod. proc. pen..

2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sostiene che la revoca di detto beneficio, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comporti violazione del divieto di reformatio in peius, sancito dalla disposizione sopra citata.

Inoltre non si precisano quali sarebbero i precedenti penali ostativi e la natura e l'ammontare delle pene inflitte con le precedenti sentenze.

Anche laddove fosse intervenuta un'ipotesi di revoca obbligatoria di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto precisare se ricorresse l'ipotesi prevista dal n. 1 o quella di cui al n. 2 di detta disposizione, precisando perché ricorrerebbero i presupposti dell'una o dell'altra.

Non risulta possibile comprendere il ragionamento che ha condotto la Corte di appello alla revoca del beneficio.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione al delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello applicato l'aggravante di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen. per essere il delitto stato commesso su cosa esposta alla pubblica fede.

Evidenzia il ricorrente che per effetto delle modifiche apportate all'art. 635 cod. pen. dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e dal decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53 il delitto di danneggiamento semplice previsto dall'art. 635, primo comma, cod. pen. nel testo previgente non è più punibile.

Il Tribunale aveva condannato l'imputato per il reato aggravato ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. pen. in quanto commesso su cosa esposta alla pubblica fede.

Con l'atto di appello era stata impugnata la sentenza di primo grado nel punto relativo a detta aggravante e la Corte di appello, pur escludendo l'applicazione dell'aggravante, aveva ritenuto che il reato fosse procedibile d'ufficio in quanto aggravato dalla violenza alla persona.

In tal modo la Corte di appello ha applicato un'aggravante non contestata, cosicché sul punto la sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta, o comunque non ritenuta dal giudice di primo grado, con conseguente violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Deve osservarsi che il beneficio della sospensione condizionale oggetto di revoca da parte della Corte di appello non è stato applicato da altra sentenza passata in giudicato, ma dalla sentenza di primo grado, cosicché risulta evidente che non possono trovare applicazione i primi due commi dell'art. 168 cod. pen. cui hanno fatto riferimento il ricorrente ed il Procuratore generale nel formulare le loro conclusioni.

Difatti i primi due commi si riferiscono esclusivamente alla revoca, da parte del giudice della cognizione, del beneficio applicato con una precedente sentenza ormai passata in giudicato.

Solo laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen., la revoca del beneficio, non dichiarata dal giudice di primo grado o dal giudice di secondo grado, potrà essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, trattandosi di ipotesi di revoca obbligatoria che opera per il solo verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 168 cod. pen. la revoca del beneficio, in quanto discrezionale («... può revocare ...»), non può essere disposta dal giudice di appello in difetto di impugnazione del pubblico ministero e nemmeno dal giudice dell'esecuzione.

Nel caso di specie, invece, il beneficio della sospensione condizionale oggetto di revoca da parte della Corte di appello non è stato applicato con una precedente sentenza passata in giudicato, ma dalla sentenza di primo grado.

La disposizione che consente al giudice dell'esecuzione e a quello di appello di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena è il terzo comma dell'art. 168 cod. pen. che afferma che la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. pen. in presenza di cause ostative.

Il quarto comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena non può essere applicata più di una volta, a meno che, in occasione della seconda condanna, la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen..

La Corte di appello ha applicato detta disposizione che viene espressamente richiamata nella motivazione della sentenza di secondo grado ove, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, vengono pure menzionati i precedenti penali che si ritengono ostativi.

Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] è stato già condannato tre volte per delitti in materia di sostanze stupefacenti e che [OSCURATO:PERSONA] è stato più volte condannato per reati contro il patrimonio ed è gravato da altro precedente per minaccia e lesioni.

Si consideri allora che questa Corte di cassazione ha affermato che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art.168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913).

Peraltro, poiché trattasi di provvedimento di revoca che ha natura dichiarativa, esso non richiede una motivazione particolarmente approfondita, essendo sufficiente affermare che il beneficio è stato applicato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. sulla base dei precedenti penali dell'imputato, cosicché nel caso di specie, per quanto sopra esposto, il provvedimento risulta adeguatamente motivato.

E' pur vero che le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

Laddove la causa ostativa fosse nota al giudice di primo grado al momento della sua decisione, la applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena integrerebbe un error in iudicando che potrebbe essere rimosso solo attraverso l'impugnazione del Pubblico ministero.

Si è quindi affermato che è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. ad opera del giudice di appello che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione, sempre che la causa ostativa all'applicazione del beneficio fosse ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello (Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504).

Qualora essa sia rimasta ignota al giudice di primo grado, è possibile per il giudice di appello intervenire d'ufficio revocando il beneficio.

I ricorrenti, tuttavia, non precisano nel loro motivo di impugnazione se nel caso di specie il giudice di primo grado, consultando il certificato del casellario giudiziale agli atti del fascicolo per il dibattimento, potesse rilevare la causa ostativa, cosicché il motivo risulta estremamente generico e come tale inammissibile.

Né essi sostengono che i precedenti penali degli imputati consentissero la applicazione del beneficio.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stato emesso in data 11 agosto 2015, ossia anteriormente alle modifiche apportate all'art. 635 cod. pen. dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

In detto decreto vengono contestate sia l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, sia l'aggravante della violenza alla persona.

Difatti, per stabilire se una circostanza aggravante sia stata o meno contestata, occorre fare riferimento non solo al capo d'imputazione concernente il reato cui l'aggravante inerisce, ma altresì agli altri capi d'imputazione, compresi quelli da cui l'imputato sia stato prosciolto (Sez. 5, n. 6994 del 23/04/1992, Cascone, Rv. 190669).

Nel caso di specie, nel capo di imputazione relativo al delitto di danneggiamento (distinto dalla lettera b) si precisa che il reato è stato commesso con la condotta descritta al capo a), ove si afferma che attraverso il lancio della pietra non solo è stato frantumato il finestrino dell'automobile, ma sono state pure cagionate lesioni personali alla vittima che si trovava a bordo.

Non è, quindi, sostenibile che l'aggravante della violenza alla persona non fosse stata contestata e deve, quindi, escludersi la nullità assoluta eccepita dai ricorrenti.

Quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius, deve considerarsi che per effetto delle modifiche apportate all'art. 635 cod. pen. dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 il danneggiamento non aggravato previsto dall'art. 635, primo comma, cod. pen. nel testo previgente non è più penalmente sanzionato.Quelle che precedentemente costituivano circostanze aggravanti del delitto di danneggiamento sono ora divenute elementi costitutivi del nuovo delitto di danneggiamento procedibile di ufficio.

Peraltro, ai fini della sussistenza del reato, è ora sufficiente che ricorra una qualunque delle ipotesi previste dai nuovi commi primo e secondo dell'art. 635 cod. pen..

La sentenza di primo grado è stata pronunciata quando dette modifiche erano già entrate in vigore e ai fini della motivazione della condanna era sufficiente che si desse atto della ricorrenza di una sola delle ipotesi di cui ai primi due commi del riformulato art. 635 cod. proc. pen..

Il Tribunale, tuttavia, ha dato atto sia della sussistenza della esposizione alla pubblica fede, sia della sussistenza della violenza alla persona, avendo condannato gli imputati pure per il delitto di lesione personale cagionato attraverso la condotta violenta descritta nel capo di imputazione distinto dalla lettera a), richiamato, quanto alla descrizione delle modalità della condotta, dal capo di imputazione di cui alla lettera b).

Non rileva che il Tribunale non abbia operato un aumento di pena per l'aggravante della violenza alla persona; difatti, essa aveva cessato di costituire un'aggravante, essendo divenuta un elemento costitutivo del reato, al pari dell'esposizione del bene alla pubblica fede, per la quale pure, infatti, il Tribunale non ha applicato alcun aumento di pena.

Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza anche laddove si afferma che non è stata ritenuta sussistente dal Tribunale la violenza alla persona.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono pure essere condannati alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute per la difesa della parte civile, la cui liquidazione deve essere rimessa al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato, che vi provvederà emettendo apposito decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.

P.R. n. 115 del 2002, essendo la parte civile stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.

P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, e per il rigetto dei ricorsi nel resto; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del 23 ottobre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale aggravata, in quanto commessa con armi e da più persone riunite, e di danneggiamento e, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati, li ha condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile. In particolare, la Corte di appello ha revocato di ufficio la sospensione condizionale della pena perché i precedenti penali degli imputati sono ostativi alla concessione di detto beneficio che risulterebbe concesso in violazione dell'art. 164 cod. proc. pen.. 2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sostiene che la revoca di detto beneficio, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comporti violazione del divieto di reformatio in peius, sancito dalla disposizione sopra citata. Inoltre non si precisano quali sarebbero i precedenti penali ostativi e la natura e l'ammontare delle pene inflitte con le precedenti sentenze. Anche laddove fosse intervenuta un'ipotesi di revoca obbligatoria di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto precisare se ricorresse l'ipotesi prevista dal n. 1 o quella di cui al n. 2 di detta disposizione, precisando perché ricorrerebbero i presupposti dell'una o dell'altra. Non risulta possibile comprendere il ragionamento che ha condotto la Corte di appello alla revoca del beneficio. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione al delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello applicato l'aggravante di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen. per essere il delitto stato commesso su cosa esposta alla pubblica fede. Evidenzia il ricorrente che per effetto delle modifiche apportate all'art. 635 cod. pen. dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e dal decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53 il delitto di danneggiamento semplice previsto dall'art. 635, primo comma, cod. pen. nel testo previgente non è più punibile. Il Tribunale aveva condannato l'imputato per il reato aggravato ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. pen. in quanto commesso su cosa esposta alla pubblica fede. Con l'atto di appello era stata impugnata la sentenza di primo grado nel punto relativo a detta aggravante e la Corte di appello, pur escludendo l'applicazione dell'aggravante, aveva ritenuto che il reato fosse procedibile d'ufficio in quanto aggravato dalla violenza alla persona. In tal modo la Corte di appello ha applicato un'aggravante non contestata, cosicché sul punto la sentenza sarebbe affetta da nullità assoluta, o comunque non ritenuta dal giudice di primo grado, con conseguente violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve osservarsi che il beneficio della sospensione condizionale oggetto di revoca da parte della Corte di appello non è stato applicato da altra sentenza passata in giudicato, ma dalla sentenza di primo grado, cosicché risulta evidente che non possono trovare applicazione i primi due commi dell'art. 168 cod. pen. cui hanno fatto riferimento il ricorrente ed il Procuratore generale nel formulare le loro conclusioni. Difatti i primi due commi si riferiscono esclusivamente alla revoca, da parte del giudice della cognizione, del beneficio applicato con una precedente sentenza ormai passata in giudicato. Solo laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen., la revoca del beneficio, non dichiarata dal giudice di primo grado o dal giudice di secondo grado, potrà essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, trattandosi di ipotesi di revoca obbligatoria che opera per il solo verificarsi delle condizioni previste dalla legge. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 168 cod. pen. la revoca del beneficio, in quanto discrezionale («... può revocare ...»), non può essere disposta dal giudice di appello in difetto di impugnazione del pubblico ministero e nemmeno dal giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, invece, il beneficio della sospensione condizionale oggetto di revoca da parte della Corte di appello non è stato applicato con una precedente sentenza passata in giudicato, ma dalla sentenza di primo grado. La disposizione che consente al giudice dell'esecuzione e a quello di appello di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena è il terzo comma dell'art. 168 cod. pen. che afferma che la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. pen. in presenza di cause ostative. Il quarto comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena non può essere applicata più di una volta, a meno che, in occasione della seconda condanna, la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.. La Corte di appello ha applicato detta disposizione che viene espressamente richiamata nella motivazione della sentenza di secondo grado ove, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, vengono pure menzionati i precedenti penali che si ritengono ostativi. Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] è stato già condannato tre volte per delitti in materia di sostanze stupefacenti e che [OSCURATO:PERSONA] è stato più volte condannato per reati contro il patrimonio ed è gravato da altro precedente per minaccia e lesioni. Si consideri allora che questa Corte di cassazione ha affermato che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art.168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913). Peraltro, poiché trattasi di provvedimento di revoca che ha natura dichiarativa, esso non richiede una motivazione particolarmente approfondita, essendo sufficiente affermare che il beneficio è stato applicato in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. sulla base dei precedenti penali dell'imputato, cosicché nel caso di specie, per quanto sopra esposto, il provvedimento risulta adeguatamente motivato. E' pur vero che le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Laddove la causa ostativa fosse nota al giudice di primo grado al momento della sua decisione, la applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena integrerebbe un error in iudicando che potrebbe essere rimosso solo attraverso l'impugnazione del Pubblico ministero. Si è quindi affermato che è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. ad opera del giudice di appello che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione, sempre che la causa ostativa all'applicazione del beneficio fosse ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello (Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504). Qualora essa sia rimasta ignota al giudice di primo grado, è possibile per il giudice di appello intervenire d'ufficio revocando il beneficio. I ricorrenti, tuttavia, non precisano nel loro motivo di impugnazione se nel caso di specie il giudice di primo grado, consultando il certificato del casellario giudiziale agli atti del fascicolo per il dibattimento, potesse rilevare la causa ostativa, cosicché il motivo risulta estremamente generico e come tale inammissibile. Né essi sostengono che i precedenti penali degli imputati consentissero la applicazione del beneficio. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stato emesso in data 11 agosto 2015, ossia anteriormente alle modifiche apportate all'art. 635 cod. pen. dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. In detto decreto vengono contestate sia l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, sia l'aggravante della violenza alla persona. Difatti, per stabilire se una circostanza aggravante sia stata o meno contestata, occorre fare riferimento non solo al capo d'imputazione concernente il reato cui l'aggravante inerisce, ma altresì agli altri capi d'imputazione, compresi quelli da cui l'imputato sia stato prosciolto (Sez. 5, n. 6994 del 23/04/1992, Cascone, Rv. 190669). Nel caso di specie, nel capo di imputazione relativo al delitto di danneggiamento (distinto dalla lettera b) si precisa che il reato è stato commesso con la condotta descritta al capo a), ove si afferma che attraverso il lancio della pietra non solo è stato frantumato il finestrino dell'automobile, ma sono state pure cagionate lesioni personali alla vittima che si trovava a bordo. Non è, quindi, sostenibile che l'aggravante della violenza alla persona non fosse stata contestata e deve, quindi, escludersi la nullità assoluta eccepita dai ricorrenti. Quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius, deve considerarsi che per effetto delle modifiche apportate all'art. 635 cod. pen. dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 il danneggiamento non aggravato previsto dall'art. 635, primo comma, cod. pen. nel testo previgente non è più penalmente sanzionato.Quelle che precedentemente costituivano circostanze aggravanti del delitto di danneggiamento sono ora divenute elementi costitutivi del nuovo delitto di danneggiamento procedibile di ufficio. Peraltro, ai fini della sussistenza del reato, è ora sufficiente che ricorra una qualunque delle ipotesi previste dai nuovi commi primo e secondo dell'art. 635 cod. pen.. La sentenza di primo grado è stata pronunciata quando dette modifiche erano già entrate in vigore e ai fini della motivazione della condanna era sufficiente che si desse atto della ricorrenza di una sola delle ipotesi di cui ai primi due commi del riformulato art. 635 cod. proc. pen.. Il Tribunale, tuttavia, ha dato atto sia della sussistenza della esposizione alla pubblica fede, sia della sussistenza della violenza alla persona, avendo condannato gli imputati pure per il delitto di lesione personale cagionato attraverso la condotta violenta descritta nel capo di imputazione distinto dalla lettera a), richiamato, quanto alla descrizione delle modalità della condotta, dal capo di imputazione di cui alla lettera b). Non rileva che il Tribunale non abbia operato un aumento di pena per l'aggravante della violenza alla persona; difatti, essa aveva cessato di costituire un'aggravante, essendo divenuta un elemento costitutivo del reato, al pari dell'esposizione del bene alla pubblica fede, per la quale pure, infatti, il Tribunale non ha applicato alcun aumento di pena. Ne consegue che il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza anche laddove si afferma che non è stata ritenuta sussistente dal Tribunale la violenza alla persona. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono pure essere condannati alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute per la difesa della parte civile, la cui liquidazione deve essere rimessa al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato, che vi provvederà emettendo apposito decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d. P.R. n. 115 del 2002, essendo la parte civile stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d. P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così
Sentenza Cassazione n. 02712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris