Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06806/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., con riferimento all'insussistenza del dolo di calunnia, con il secondo motivo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella querela dallo Sparacino. e, con il terzo motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al legittimo possesso degli assegni da parte dello Sparacino; Considerato che il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato plurimi elementi indiziari posti a fondamento della piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria; Rilevato che il secondo motivo, volto a denunciare la violazione della legge processuale in ragione dell'utilizzo delle dichiarazioni rese nella querela dalla persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (ex plurimis: Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, Rotili, Rv. 277965-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., con riferimento all'insussistenza del dolo di calunnia, con il secondo motivo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella querela dallo Sparacino. e, con il terzo motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al legittimo possesso degli assegni da parte dello Sparacino; Considerato che il primo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato plurimi elementi indiziari posti a fondamento della piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria; Rilevato che il secondo motivo, volto a denunciare la violazione della legge processuale in ragione dell'utilizzo delle dichiarazioni rese nella querela dalla persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (ex plurimis: Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, Rotili, Rv. 277965-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris