CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 1986
Cassazione n. 13715/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1986 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 21/11/2023 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 25/9/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., valutando aspecifici i motivi. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduc:e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, avendo contestato con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado nella parte in cui attribuiva rilevanza e dirimenza alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il motivo non poteva essere considerato aspecifico; che anche la doglianza in tema di recidiva era specifica, atteso che sottoponeva a puntuale critica la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la recidiva sulla base di formule di stile, in tal modo denunciandone l'insufficiente motivazione.3. Il ricorso è fondato. Invero, i motivi di appello non erano generici, posto che - con riferimento al primo - si chiedeva una rivalutazione dell'e dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] proposta sulla base di una articolata analisi e si evidenziava come anche gli altri elementi a carico fossero inidonei a fondare il giudizio di responsabilità; con riferimento alla ritenuta recidiva si contestava che il fatto sub iudice fosse espressivo di una maggiore pericolosità dell'imputato, nonostante il precedente penale specifico da cui lo stesso risultava gravato. In altri termini, ritiene il Collegio che nel caso di specie risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Sarà, dunque, questione di nnerito in relazione alla fondatezza o meno dei motivi, ma certamente non di ammissibilità per aspecificità degli stessi. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 20