CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 luglio 1961; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo 1949; avverso la sentenza del 14 marzo 2025 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 4 febbraio 2015), responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere - allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto - sottratto, distrutto, occultato o omesso la tenuta di tutta la contabilità, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari. 2. Propongono ricorso per cassazione sia [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi d'impugnazione (anche se con numerazione incoerente). 3.1. I primi tre sono tra loro connessi e attengono al ritenuto esercizio in fatto delle funzioni gestorie da parte del ricorrente. La difesa deduce, sotto i paralleli profili del vizio di motivazione e della violazione di legge (in relazione all'art. 2392 cod. civ.), che la Corte ne avrebbe ritenuto l'esistenza alla luce della sola abituale presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei locali aziendali (peraltro, sempre più rada alla luce della stabile permanenza del ricorrente all'Isola d'Elba ove si occupava di struttura ricettiva), dei frequenti rapporti intrattenuti con gli amministratori e della formale impossibilità di esercitare in proprio le funzioni amministrative (in ragione di una pregressa condanna per fatti analoghi). Non avrebbe considerato, però, la mancanza di effettivi e diretti atti gestori e di direttive impartite, l'estraneità rispetto alla gestione della contabilità (per come riferito dal teste Murina) e la logica impossibilità di attribuire ai precedenti penali funzione probatoria rispetto all'attribuzione di responsabilità per nuovi reati. 3.2. Il quarto invoca la riqualificazione dei fatti in termini di bancarotta semplice, mancando l'esistenza del necessario dolo specifico che deve caratterizzare il reato contestato. 3.3. Il quinto attiene al trattamento sanzionatorio, quanto in particolare alle circostanze attenuanti generiche e a quelle di cui agli artt. 114 cod. pen. e 219 I. fall., alla luce della residualità del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], privo di funzioni direttive e in età avanzata. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi d'impugnazione, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 4.1. Il primo deduce che i giudici di merito avrebbero ritenuto la responsabilità del ricorrente alla luce della sola carica amministrativa ricoperta, senza valutare l'assenza di poteri decisionali (chiaramente riferita dal curatore) e senza indicare gli elementi dai quali è stata dedotta la specifica intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. 4.2. Il secondo motivo attiene alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen., invocata in ragione del ruolo marginale e meramente esecutivo svolto all'interno della società. 4.3. il terzo attiene alla concreta determinazione delle pene accessorie, quantificate senza una specifica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. 2. I primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, avendo dato atto la Corte territoriale degli elementi dai quali è stato desunto l'esercizio in fatto delle funzioni gestorie. 2.1. Sotto il profilo della processuale, infatti, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, per come costantemente ritenuto da questa Corte, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in uno dei settori gestionali dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv. 234254). 2.2. Ciò considerato, la Corte territoriale ha desunto l'esercizio in fatto delle funzioni gestorie da parte del [OSCURATO:PERSONA] non dalla stabile presenza all'interno dei locali aziendali, ma dalle chiarissime dichiarazioni rese dai dipendenti della società (che in [OSCURATO:PERSONA] hanno individuato il "capo della società") e dalle convergenti affermazioni rese dallo stesso commercialista [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito della personale conduzione delle intere trattative per la cessione della società da parte di [OSCURATO:PERSONA]); dichiarazioni che, provenienti da persone inserite all'interno dell'organizzazione imprenditoriale, appaiono logicamente indicative del ruolo assunto dal ricorrente nella gestione della società. In questo contesto, il riferimento alla formale inabilitazione conseguente a precedenti condanne riportate per fatti analoghi non ha rappresentato, nella logica motivazionale, un dato probatorio decisivo per il giudizio di colpevolezza (necessariamente fondato sul principio di materialità), ma un elemento attraverso il quale leggere le circostanze fattuali autonomamente dotate di forza probatoria, indicante le ragioni che avrebbero condotto il [OSCURATO:PERSONA] a non (poter) assumere anche formalmente il ruolo gestorio in concreto esercitato. Ne discende, da un canto, la manifesta infondatezza della deduzione per cui la Corte avrebbe ritenuto l'esercizio delle funzioni gestorie alla luce della sola abituale presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei locali aziendali, non confrontandosi, la difesa con gli altri elementi specificamente indicati, dall'altro, l'irrilevanza della (solo asserita) fisica lontananza del ricorrente (in sé non incompatibile con la concreta gestione dell'attività imprenditoriale). Né la dedotta estraneità rispetto alla gestione contabile esclude la responsabilità dell'amministratore (tale dovendosi ritenere anche chi esercita, in fatto, le funzioni gestorie), rientrando tra i suoi doveri comunque il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture contabili; scritture che, al termine del mandato, l'amministratore uscente ha il dovere di consegnare al nuovo amministratore, in applicazione dei principi generali che regolano il rapporto organico (esplicitati dall'art. 1713 co. 1 cod. civ. in tema di mandato). Per cui, accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili ed essendo l'amministratore responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica (rispondendo dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore: Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271839), sarebbe stato onere del ricorrente provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fu conseguenza di fatti a lui stesso non imputabili. E tanto non risulta neanche allegato. 3. Manifestamente infondati anche i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui afferiscono al ruolo svolto all'interno della società: l'accettazione (anche solo formale) del ruolo gestorio, se non implica necessariamente la consapevolezza di eventuali disegni criminosi, attinenti alla distrazione di singoli beni costituenti il patrimonio sociale, nutriti dall'amministratore di fatto, comunque non esclude il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (ex multis, Sez. 5 n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251). 4. Fondati, invece, i motivi, proposti da entrambi i ricorrenti, afferenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 4.1. Va premesso che il reato di bancarotta fraudolenta documentale si può manifestare nelle sue due alternative forme descritte (entrambe) al n. 2 dell'art.216 I. fall.: la sottrazione delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture. Entrambe le fattispecie tutelano il medesimo interesse ad una chiara, completa e veritiera rappresentazione contabile degli aspetti economici e finanziari della società (interesse esso stesso funzionale a garantire l'efficienza delle dinamiche concorrenziali e, in ultimo, la tutela degli interessi patrimoniali dei quali gli stessi terzi sono portatori), ma sono strutturate in termini radicalmente differenti. La prima fattispecie (c.d. "specifica") sanziona la sottrazione, la distruzione o la falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico, inteso quale scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali; profilo, quello della intenzionale direzionalità della condotta, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217 (che, parimenti, incrimina l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). La seconda fattispecie (c.d. "generale"), invece, si struttura in termini di dolo generico e presuppone, al contrario, che la contabilità sia stata effettivamente tenuta, ancorché in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Ed è proprio l'esistenza dei libri contabili, la loro materiale apprensione e la conseguente valutazione da parte degli organi fallimentari a dar conto della sostanziale diversità esistente tra le due fattispecie: una contabilità (anche parzialmente) mancante (per sottrazione, distruzione o omessa tenuta) o integralmente falsificata (in un momento successivo alla sua formazione), nella bancarotta "specifica"; una contabilità esistente, ancorché ideologicamente falsa in ragione della falsità di singole annotazioni, la bancarotta "generica" (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321; Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175). Una diversità che rende logicamente incompatibile la coesistenza di entrambe le fattispecie se non in relazione a condotte differenti (la sottrazione alcuni libri contabili, costituente condotta di bancarotta fraudolenta documentale specifica, e l'intrinseca falsità delle altre scritture non sottratte, costituente condotta di bancarotta fraudolenta documentale generica), lo è chiaramente in relazione al medesimo fatto storico.4.2. Ciò considerato, al capo B) della rubrica al ricorrente è contestato di aver distrutto, occultato o, comunque, omesso la tenuta di tutta la contabilità al fine di arrecare pregiudizio ai creditori e procurarsi un ingiusto profitto ed entrambi i giudici di merito, concordemente, nel ricostruire le vicende che hanno interessato la società fallita, hanno chiaramente evidenziato di come non fosse stato rinvenuto alcun documento contabile. Tanto integra, nei suoi profili oggettivi, il reato contestato, rende irrilevante l'ulteriore precisazione contenuta nel capo d'imputazione quanto alla rilevata impossibilità di ricostruire le vicende societarie (logicamente connessa all'assenza di ogni documentazione contabile) ed impone l'accertamento del dolo specifico (procurarsi un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie). Ebbene, in primo grado, il Tribunale, pur dando atto dell'assenza della documentazione, ha ancorato la sussistenza del reato al mero dolo generico e, a fronte di uno specifico motivo di censura, la Corte territoriale non ha indicato gli elementi logici e fattuali dai quali ha dedotto lo specifico fine arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie o, parallelamente, di procurarsi un ingiusto profitto, limitandosi ad evocare una ritenuta "evidenza" non altrimenti specificata. Tanto rende la motivazione apparente ed impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. 5. L'accoglimento dei motivi afferenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, assorbe ogni valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con