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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31923/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 19/11/2021 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Napoli, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la notifica, previa sospensione e revoca della ingiunzione a demolire, dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Got di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 27.11.2012, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce vizi di violazione di legge processuale in relazione all'art.548 comma 3 cod. proc. pen., contestando la decisione del giudice dell'esecuzione per cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sentenza di condanna n. 15846/12 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Pozzuoli del 27.11.2012, attraverso la notifica della correlata ingiunzione di demolire il manufatto abusivo di cui alla predetta sentenza, siccome effettuata con allegazione della medesima nella sua integralità.

Con conseguente esclusione della necessità di ordinare la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza medesima, come richiesto dal ricorrente, siccome non notificata al domicilio eletto. 1.11 ricorso è infondato.

Non può invocarsi il principio, affermato da Sez.

U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362, e successivamente ribadito da Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229905, e Sez. 6, n. 7706 del 11/11/2003, dep. 2004, Burgio, Rv. 229505, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito, con l'estratto di essa, non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali; in particolare, nel caso di specie le SS.UU citate avevano escluso che all'avviso con l'estratto della sentenza, suddetto, possa considerarsi equivalente la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva.

Le Sezioni Unite sono pervenute a tale approdo ermeneutico in quanto l'ordine di esecuzione - in un sistema in cui, a differenza della disciplina recata dal codice di rito antevigente, non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, e non consente dunque di postergare alla prima la conoscenza della motivazione della sentenza - non pone l'interessato in grado di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e, quindi, di proporre, cognita causa, una tempestiva impugnazione.

E' rispetto a tale preminente valutazione del [OSCURATO:PERSONA] che va considerata la circostanza, rilevante nel caso di specie, dell'intervenuta notifica al ricorrente, successivamente a quella dell'avviso di deposito ex art. 548 comma 3 cod. proc. pen. effettuata anzichè presso il domicilio eletto, a mani della moglie del medesimo, della integrale sentenza di cui al celebrato processo contumaciale.

Per concludere che non opera il principio evocato.Ciò perché il citato principio ha tenuto conto, come sopra anticipato, della circostanza per cui, a differenza della disciplina recata dal codice di rito antevigente, nell'attuale sistema non si distingue più tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, per cui ritenere l'ordine di esecuzione, di cui al caso concreto considerato dalla Suprema Corte, equipollente all'avviso di deposito dell'estratto contumaciale, non poteva consentire all'interessato, per le intrinseche caratteristiche del primo, di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e la relativa motivazione né quindi, di proporre, cognita causa, una tempestiva impugnazione.

Le sentenze di legittimità in linea con il predetto principio hanno tutte avuto riguardo al caso di atti "equipollenti" non in grado in realtà di mettere l'interessato in condizioni, analogamente all'avviso con estratto di sentenza di cui all'art. 548 ultimo comma citato, di conoscere la sentenza e di promuovere consapevole e tempestiva impugnazione.

Diverso è, quindi, il caso concreto, in cui, invece, la notifica ha avuto riguardo alla integrale sentenza di condanna, di cui, piuttosto, è l'avviso ex art.548 comma 3 cod. proc. pen. citato a costituire un mero equipollente.

In tal caso vengono meno le ragioni giustificative del principio sancito dalla Suprema Corte, atteso che l'interessato, ricevendo notifica della sentenza integrale ormai depositata, è stato posto perfettamente in grado di conoscere la stessa per la relativa impugnazione.

Circostanza assorbente, tale per cui non possono assumere rilievo le ulteriori considerazioni pure citate dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a fronte di atti equipollenti all'avviso contumaciale l'interessato perderebbe, rispetto ad altri condannati in contumacia cui non sia stato notificato il predetto avviso né atto equipollente, il diritto "ad una nuova decorrenza del termine con la conseguente assegnazione di un termine ridotto ed incerto per proporre impugnazione, essendo questo retrodatato al momento della notificazione o della avvenuta conoscenza in altro modo dell'atto equipollente".

Ciò in quanto tale "diritto" non può essere rivendicato a fronte della ormai intervenuta conoscenza della sentenza che l'avviso in questione mira a garantire.

Né osta a tale considerazione il rilievo per cui (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 50365/2016) in tal modo si introdurrebbe un nuovo dies a quo per impugnare, in contrasto con l'art. 585 cod. proc. pen. che nel fissare un carattere "chiuso" in ordine a tali termini troverebbe fondamento nella necessità di ancorare il termine per la presentazione del gravame ad un momento certo siccome legato ad "oggettivi indici di conoscenza del provvedimento".

Ciò perché proprio tale ultima precisazione, circa la necessità di "oggettivi indici di conoscenza del provvedimento" da impugnare mentre è comprensibile rispetto al tema della individuazione di atti equipollenti all'avviso ex art., 548 citato, che verrebbe affidato alla variabile discrezionalità dell'organo giudicante, non trova eguale fondamento rispetto al caso, concreto, della avvenuta conoscenza della sentenza che, invece, l'avviso con estratto della stessa mira, in forme invero "ridotte" ovvero per estratto, a far conoscere.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, considerato che la decisione contestata, nell'escludere l'invocata rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale e quindi la correlata sospensione e revoca dell'ingiunzione alla demolizione, appare in linea con il principio sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 19/11/2021 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Napoli, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la notifica, previa sospensione e revoca della ingiunzione a demolire, dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Got di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 27.11.2012, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge processuale in relazione all'art.548 comma 3 cod. proc. pen., contestando la decisione del giudice dell'esecuzione per cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sentenza di condanna n. 15846/12 del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Pozzuoli del 27.11.2012, attraverso la notifica della correlata ingiunzione di demolire il manufatto abusivo di cui alla predetta sentenza, siccome effettuata con allegazione della medesima nella sua integralità. Con conseguente esclusione della necessità di ordinare la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza medesima, come richiesto dal ricorrente, siccome non notificata al domicilio eletto. 1.11 ricorso è infondato. Non può invocarsi il principio, affermato da Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362, e successivamente ribadito da Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229905, e Sez. 6, n. 7706 del 11/11/2003, dep. 2004, Burgio, Rv. 229505, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito, con l'estratto di essa, non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali; in particolare, nel caso di specie le SS.UU citate avevano escluso che all'avviso con l'estratto della sentenza, suddetto, possa considerarsi equivalente la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva. Le Sezioni Unite sono pervenute a tale approdo ermeneutico in quanto l'ordine di esecuzione - in un sistema in cui, a differenza della disciplina recata dal codice di rito antevigente, non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, e non consente dunque di postergare alla prima la conoscenza della motivazione della sentenza - non pone l'interessato in grado di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e, quindi, di proporre, cognita causa, una tempestiva impugnazione. E' rispetto a tale preminente valutazione del [OSCURATO:PERSONA] che va considerata la circostanza, rilevante nel caso di specie, dell'intervenuta notifica al ricorrente, successivamente a quella dell'avviso di deposito ex art. 548 comma 3 cod. proc. pen. effettuata anzichè presso il domicilio eletto, a mani della moglie del medesimo, della integrale sentenza di cui al celebrato processo contumaciale. Per concludere che non opera il principio evocato.Ciò perché il citato principio ha tenuto conto, come sopra anticipato, della circostanza per cui, a differenza della disciplina recata dal codice di rito antevigente, nell'attuale sistema non si distingue più tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, per cui ritenere l'ordine di esecuzione, di cui al caso concreto considerato dalla Suprema Corte, equipollente all'avviso di deposito dell'estratto contumaciale, non poteva consentire all'interessato, per le intrinseche caratteristiche del primo, di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e la relativa motivazione né quindi, di proporre, cognita causa, una tempestiva impugnazione. Le sentenze di legittimità in linea con il predetto principio hanno tutte avuto riguardo al caso di atti "equipollenti" non in grado in realtà di mettere l'interessato in condizioni, analogamente all'avviso con estratto di sentenza di cui all'art. 548 ultimo comma citato, di conoscere la sentenza e di promuovere consapevole e tempestiva impugnazione. Diverso è, quindi, il caso concreto, in cui, invece, la notifica ha avuto riguardo alla integrale sentenza di condanna, di cui, piuttosto, è l'avviso ex art.548 comma 3 cod. proc. pen. citato a costituire un mero equipollente. In tal caso vengono meno le ragioni giustificative del principio sancito dalla Suprema Corte, atteso che l'interessato, ricevendo notifica della sentenza integrale ormai depositata, è stato posto perfettamente in grado di conoscere la stessa per la relativa impugnazione. Circostanza assorbente, tale per cui non possono assumere rilievo le ulteriori considerazioni pure citate dalle Sezioni Unite di questa Corte per cui, a fronte di atti equipollenti all'avviso contumaciale l'interessato perderebbe, rispetto ad altri condannati in contumacia cui non sia stato notificato il predetto avviso né atto equipollente, il diritto "ad una nuova decorrenza del termine con la conseguente assegnazione di un termine ridotto ed incerto per proporre impugnazione, essendo questo retrodatato al momento della notificazione o della avvenuta conoscenza in altro modo dell'atto equipollente". Ciò in quanto tale "diritto" non può essere rivendicato a fronte della ormai intervenuta conoscenza della sentenza che l'avviso in questione mira a garantire. Né osta a tale considerazione il rilievo per cui (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 50365/2016) in tal modo si introdurrebbe un nuovo dies a quo per impugnare, in contrasto con l'art. 585 cod. proc. pen. che nel fissare un carattere "chiuso" in ordine a tali termini troverebbe fondamento nella necessità di ancorare il termine per la presentazione del gravame ad un momento certo siccome legato ad "oggettivi indici di conoscenza del provvedimento". Ciò perché proprio tale ultima precisazione, circa la necessità di "oggettivi indici di conoscenza del provvedimento" da impugnare mentre è comprensibile rispetto al tema della individuazione di atti equipollenti all'avviso ex art., 548 citato, che verrebbe affidato alla variabile discrezionalità dell'organo giudicante, non trova eguale fondamento rispetto al caso, concreto, della avvenuta conoscenza della sentenza che, invece, l'avviso con estratto della stessa mira, in forme invero "ridotte" ovvero per estratto, a far conoscere. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, considerato che la decisione contestata, nell'escludere l'invocata rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale e quindi la correlata sospensione e revoca dell'ingiunzione alla demolizione, appare in linea con il principio sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e con
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