CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29444/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Gip del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso il provvedimento con il quale lo stesso Giudice per le indagini preliminari il 1/2/2023 ha respinto l'istanza di dissequestro dei beni (una somma in contanti di 15.100,00 euro e due orologi) di cui al sequestro disposto nel corso del processo celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] (marito dell'istante) e ha disposto la conseguente confisca dei medesimi beni ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esatta individuazione del concetto di "profitto del reato" quanto ai beni oggetto del sequestro e ora della confisca; Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al tema della riferibilità o meno di detti beni all'interessata non avendo il giudice dell'esecuzione considerato i redditi dichiarati e percepiti dalla terza interessata nel corso degli anni; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione, facendo riferimento alle modalità di commissione dei reati oggetto della condanna di [OSCURATO:PERSONA] -associazione a delinquere, importazione di beni contraffatti e ricettazione, relativi a orologi di lusso- ha adeguatamente motivato circa l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 474 bis cod. pen. per cui la confisca è obbligatoria, ciò sul punto evidenziando la riferibilità dei beni in sequestro (una somma in contanti, un orologio Panerai e uno Hublot) agli stessi e come questi costituissero il profitto di tali reati, ciò peraltro anche tenuto conto del luogo ove questi erano stati rinvenuti (la comune camera da letto e quindi direttamente riferibili anche all'imputato), e questo anche senza considerare i dubbi espressi circa l'effettiva esistenza e consistenza dei redditi dichiarati nel corso degli anni dalla ricorrente, per lo più riconducibili alla stessa società coinvolta nella commissione dei reati; Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, al di là della consistenza effettiva dei redditi riferibili alla ricorrente, che pure il giudice ha considerato, la difesa non ha ottemperato all'onere di dimostrare che la stessa ricorrente sia l'effettiva proprietaria dei beni stessi, non essendo di contro sufficiente escludere la riferibilità all'imputato (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 - 02), ciò anche considerato che il fatto che i modelli degli orologi fossero da donna non dimostra che questi fossero di proprietà della ricorrente piuttosto che del marito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas