CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 10798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in qualità di rappresentante legale pro-temporedella società [OSCURATO:SOCIETA]., avversol’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P ubblico ministero in persona del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto d ichiararsi l'inammissibilità del ricorso , riportandosi alla memoria trasmessa. Sentite le conclusioni dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA],che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha r espinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA].,da parte del rappresentante legale pro tempore B arbaro [OSCURATO:PERSONA] , e per l'effetto ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 settembre 2025 , avente ad oggetto il 50% di un terreno intestato alla suindicata società,avendo ritenuto sussistente il fumusdel delitto di turbata libertà degli incantidi cui a ll'art . 353 cod. pen. aggravato dall'essere la condotta destinata ad agevolare un'associazione di stampo mafioso. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deduce ndo : 2.1. Violazione degli art t. 192 cod. proc. pen. e 353 cod. pen. i n quanto il medesimo compendio probatorio posto a fondamento del provvedimento cautelare era stato inizialmente valutato come inidoneo a contestare il reato di cui al capo 36 della rubrica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui veniva attribuito un ruolo meramente passivo nella vicenda che portava la Maversrl, all ’ aggiudicazione del bene sottoposto a sequestro. Solo a seguito della nota dei Ros del 10 settembre 2025,che nulla aggiungeva al precedente quadro indiziario,veniva iscritta nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] notizia di reato, ritenendo che costoro si fossero scientemente rivolti al [OSCURATO:PERSONA] per essere autorizzati a partecipare all'asta e ave ssero accettato le condizioni da questi imposte per ottenere l'esito positivo dell'astagiudiziaria, falsata dal condizionamento ambientale. Osserva la difesa che questa circostanza troverebbe smentita nella conversazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie [OSCURATO:PERSONA],dalla quale si desumeche era stato [OSCURATO:PERSONA] a cercare [OSCURATO:PERSONA] per chiedere informazioni sul terreno di [OSCURATO:PERSONA], da individuarsi verosimilmente in [OSCURATO:PERSONA],altro soggetto che aveva chiesto l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], e che anche altre c onversazioni tratte dal compendio indiziario non consentono di confermare la prospettazione accusatoria e dimostrano che i [OSCURATO:PERSONA] erano persone offese in questa vicenda e subivano il condizionamento del [OSCURATO:PERSONA]. Non esiste un singolo passaggio o singola intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o qualche altro soggetto legato al [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultimo nel corso di una intercettazione escludeva di avere rapporti con i [OSCURATO:PERSONA],sebbene questa frase sia stata interpretata dal Tribunale nella ordinanza impugnata in modo del tutto erroneo. 3.Con memoria trasmessa il 17/2/2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alla memoria trasmessa dalla Procura generale,allegando a sostegno dei motivi di ricorso p e rizia trascrittiva del dialogo registrato il 26/10/2021 al progressivo 3572. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Va premesso che il ricorso avverso le misure cautelari reali può avere ad oggetto soltanto eventuali violazioni di legge e non anche pretesi vizi della motivazione: nel caso in esame non ricorrono i presupposti della violazione di legge, intesa come falsa applicazione dei criteri di cui all’art. 321 cod.proc.pen., in quanto il collegio del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza e ha reso articolata e non apparente motivazione, confrontandosi con gli assunti difensivi. Dalla lettura del ricorso, emerge che la difesa della società ricorrente non ha inteso contestare il fumus del reato di turbativa d’asta tout court , quanto piuttosto l’idoneità della portata indiziaria degli elementi investigativi acquisiti in relazione a l consapevole contributo concorsuale dei [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione del reato de quo. Ma va ricordato che per disporre una misura cautelare reale è sufficiente la sussistenza del fumus del reato ipotizzato e il rapporto tra questo e il bene sequestrato e non è necessario pervenire ad un giudizio di gravità indiziaria a carico dei soggetti coinvolti. Nelcaso in esame si ipotizza che il terreno sia stato assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di un’asta giudiziaria, il cui esito è stato condizionato dal Piromallie in ordine a questa prospettazione la difesa nulla deduce. Quanto al ruolo dei [OSCURATO:PERSONA], nell’ordinanza si afferma che la società [OSCURATO:SOCIETA] è riconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente non espone motivi specifici per contestare tale affermazione. Va poi osservato che il Tribunale ha risposto puntualmente alle doglianze assunte dalla difesa, evidenziando a pag. 6 dell’ordinanza quei passaggi del compendio intercettivo da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] sollecitato l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] per garantirsi l’aggiudicazione del terreno e aveva rispettato le indicazioni del capo cosca in ordine alle modalità di condotta da tenere in relazione alla vendita all'asta. Tale assunto è dimostrato dal fatto che non erano state presentateofferte in due precedenti aste,così comportando un significativo abbassamento del prezzo di vendita, sebbene i predetti avessero lospecifico interesse di vedersi assegnato il lotto che era stato loro promesso in vendita e che, tuttavia , era stato pignorato prima della registrazione del contratto preliminare. Tutte le considerazioni e le censure formulate dalricorrente deducono pretesi vizi della motivazione,che non consentono la proposizione del ricorso e addirittura censure nel merito della valutazione del compendio intercettivo,che è stato oggetto di puntuale ricostruzione da parte del Tribunale e che , a maggior ragione , non possono essere sollevate in sede di legittimitàavente avverso una misura cautelare reale. In conclusione va affermato che il Tribunale – contrariamente agli assunti difensivi –ha reso motivazione idonea, di certo non apparente e tantomeno apodittica, priva di vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, affrontando i profili ritenuti essenziali della vicenda per affermare che non poteva essere accolta l’istanza di riesame, tanto meno sotto il profilo dell’assenza del fumus. (Sez. 2 -, Sentenza n. 20393 del 22/05/2025 Rv. 288156 – 01). 2.Per le ragioni sin qui rassegnate, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità . L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]