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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00582/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 6589/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro-tempore: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro-tempore; entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: RCCNTN75C05F05H); -controricorrente – - avverso la sentenza n. 3201/15/2018 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunziata in data 28.5.2018 e depositata in data 11.7.2018; -udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo (di cui dichiarava di aver avuto conoscenza in data 23.4.2015) e le cartelle in esso contenute per imposte e tasse erariali riferite agli anni dal 1993 al 2003, assumendo l’inesistenza o comunque la nullità della notificazione delle cartelle impugnate, l’intervenuta prescrizione delle pretese creditorie recate dalle stesse e la decadenza degli enti impositori.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, sez.

III, con sentenza n. 6991/03/2016, verificata la regolare notificazione delle cartelle sottostanti, dichiarava il ricorso improcedibile.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente il gravame proposto dal contribuente e, riformando “in parte qua” la sentenza impugnata, annullava le cartelle esattoriali n. 6820000157219157, n. 6820000277565609, n. 06820010645421327, n. 0620010666682137, n. 06820030100254578, n. 06820090321574757, n. 06820100261410111, n. 06820100557247656, ravvisando, in relazione a ciascuna di esse, specifici vizi del procedimento notificatorio.

Confermava la legittimità dell’atto impugnato con riferimento alle altre cartelle esattorialiincluse nell’estratto di ruolo.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione, sulla base di due motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Lamentano che la decisione impugnata, con riferimento alle cartelle n. 06820010645421327 e n. 06820030100254578, abbia errato a ritenere non validamente perfezionata la notificazione sull’assunto della mancata specificazione, nella relata di notifica, del soggetto ricevente quale destinatario ovvero quale persona diversa legittimata a ritirare la copia.

Secondo le ricorrenti, in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale ordinario, deve ritenersi sufficiente che l’agente postale indichi la persona come legittimata alla ricezione, facendo sottoscrivere l’avviso di ricevimento.

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..

Lamentano che la sentenza impugnata abbia errato a ritenere non validamente perfezionata la notificazione della cartella di pagamento n. 06820100261410111, ritirata dal portiere, in difetto di invio di cartolina informativa.

Affermano, infatti, che in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale, non sia necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario.

3. Il controricorrente solleva eccezione di inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza e deduce l’infondatezza del ricorso.

4. Occorre preliminarmente osservare che il giudizio ha ad oggetto l’impugnativa dell’estratto di ruolo, altrimenti conosciuto,e delle cartelle di pagamento in esso contenute.

5. Sul tema è intervenuto il legislatore, il quale, con l' art. 3 - bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dallaL. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 delD.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha introdotto il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 110/2024.

Il legislatore ha stabilito non soltanto che "L'estrattodi ruolo non è impugnabile", ma anche che "Ilruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione aruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dalcodice dei contratti pubblicidi cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

La richiamata disposizione ha, dunque, limitato ad alcune specifiche ipotesi l’accesso alla tutela immediata avverso l’estratto di ruolo e le cartelle allo stesso sottese.

5.1. Il problema che si pone, pertanto, in questo caso, è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso gli estratti di ruolo e le cartelle non notificate, nei quali - come nel caso di specie - non sia allegato un concreto pregiudizio in relazione alle ipotesi individuate dalla legge.

In relazione al D. Lgs. n. 215/2021 sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, ilD.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3- bis , inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando ilD.P.R. n. 602 del 1973, art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".

Sotto altro versante, le Sezioni Unite hanno affermato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agliartt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

La disciplina in questione - specificano le Sezioni Unite - non è difatti irragionevole, né arbitraria.

Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso.

In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".

Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di atto di per sé non "lesivo", nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determini un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa disposizione.

La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni.

Ne deriva che di questo interesse ad agire - che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale - è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità.

Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi in merito alla prospettata intrinseca irrazionalità della norma stessa.

Tali dubbi devono essere superati considerando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito della disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

A tale riguardo si rileva che laCorte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2023, n. 190, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, rilevando come il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, alla Corte medesima.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno quindi ulteriormente ribadito che "In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dallalegge n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventualevulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 12459 del 7/5/2024).

5.2. Non vi è dubbio che i medesimi principi trovino applicazione anche con riferimento alla disciplina di cui alD.

Lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4 - bis, D.P.R. 602/1973- che si applica ai processi pendenti, poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale; in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato (con riferimento allalegge n. 215/2021si vedano Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425 ; Cass.23/03/2023, nn. 8330,8374 e 8377 ; Cass. 12/04/2023, n. 9765 , Cass.26/06/2024, n. 17606).

5.3. Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell'interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il controricorrente, per cui, decidendo sul ricorso originario, esso si rivela inammissibile.

Sul punto va precisato che la pronuncia nel merito nei gradi precedenti non ha determinato, vertendosi di questione fondante del processo perché relativa alla sua stessa proponibilità, giudicato implicito di ammissibilità (Cass.

SSUU n. 24172/25).Ne consegue l'inammissibilità "ex se" ed "ab origine" dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio per difetto di interesse ad agireex art. 100 c.p.c..

La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio e, visto l'art.382, IIIcomma, ultimo periodo c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario.

6. Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio e dei giudizi di merito.

Per le medesime ragioni neppure sussistono i presupposti per ilpagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dallaL. n. 228 del 2012.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 6589/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro-tempore: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro-tempore; entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: RCCNTN75C05F05H); -controricorrente – - avverso la sentenza n. 3201/15/2018 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunziata in data 28.5.2018 e depositata in data 11.7.2018; -udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo (di cui dichiarava di aver avuto conoscenza in data 23.4.2015) e le cartelle in esso contenute per imposte e tasse erariali riferite agli anni dal 1993 al 2003, assumendo l’inesistenza o comunque la nullità della notificazione delle cartelle impugnate, l’intervenuta prescrizione delle pretese creditorie recate dalle stesse e la decadenza degli enti impositori. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, sez. III, con sentenza n. 6991/03/2016, verificata la regolare notificazione delle cartelle sottostanti, dichiarava il ricorso improcedibile. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente il gravame proposto dal contribuente e, riformando “in parte qua” la sentenza impugnata, annullava le cartelle esattoriali n. 6820000157219157, n. 6820000277565609, n. 06820010645421327, n. 0620010666682137, n. 06820030100254578, n. 06820090321574757, n. 06820100261410111, n. 06820100557247656, ravvisando, in relazione a ciascuna di esse, specifici vizi del procedimento notificatorio. Confermava la legittimità dell’atto impugnato con riferimento alle altre cartelle esattorialiincluse nell’estratto di ruolo. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione, sulla base di due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Lamentano che la decisione impugnata, con riferimento alle cartelle n. 06820010645421327 e n. 06820030100254578, abbia errato a ritenere non validamente perfezionata la notificazione sull’assunto della mancata specificazione, nella relata di notifica, del soggetto ricevente quale destinatario ovvero quale persona diversa legittimata a ritirare la copia. Secondo le ricorrenti, in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale ordinario, deve ritenersi sufficiente che l’agente postale indichi la persona come legittimata alla ricezione, facendo sottoscrivere l’avviso di ricevimento. 2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Lamentano che la sentenza impugnata abbia errato a ritenere non validamente perfezionata la notificazione della cartella di pagamento n. 06820100261410111, ritirata dal portiere, in difetto di invio di cartolina informativa. Affermano, infatti, che in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale, non sia necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario. 3. Il controricorrente solleva eccezione di inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza e deduce l’infondatezza del ricorso. 4. Occorre preliminarmente osservare che il giudizio ha ad oggetto l’impugnativa dell’estratto di ruolo, altrimenti conosciuto,e delle cartelle di pagamento in esso contenute. 5. Sul tema è intervenuto il legislatore, il quale, con l' art. 3 - bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dallaL. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 delD.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha introdotto il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 110/2024. Il legislatore ha stabilito non soltanto che "L'estrattodi ruolo non è impugnabile", ma anche che "Ilruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione aruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dalcodice dei contratti pubblicidi cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". La richiamata disposizione ha, dunque, limitato ad alcune specifiche ipotesi l’accesso alla tutela immediata avverso l’estratto di ruolo e le cartelle allo stesso sottese. 5.1. Il problema che si pone, pertanto, in questo caso, è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso gli estratti di ruolo e le cartelle non notificate, nei quali - come nel caso di specie - non sia allegato un concreto pregiudizio in relazione alle ipotesi individuate dalla legge. In relazione al D. Lgs. n. 215/2021 sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, ilD.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3- bis , inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando ilD.P.R. n. 602 del 1973, art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata". Sotto altro versante, le Sezioni Unite hanno affermato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agliartt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. La disciplina in questione - specificano le Sezioni Unite - non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di atto di per sé non "lesivo", nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determini un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa disposizione. La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni. Ne deriva che di questo interesse ad agire - che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale - è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi in merito alla prospettata intrinseca irrazionalità della norma stessa. Tali dubbi devono essere superati considerando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito della disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. A tale riguardo si rileva che laCorte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2023, n. 190, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, rilevando come il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, alla Corte medesima. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno quindi ulteriormente ribadito che "In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dallalegge n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventualevulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12459 del 7/5/2024). 5.2. Non vi è dubbio che i medesimi principi trovino applicazione anche con riferimento alla disciplina di cui alD. Lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4 - bis, D.P.R. 602/1973- che si applica ai processi pendenti, poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale; in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione: la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato (con riferimento allalegge n. 215/2021si vedano Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425 ; Cass.23/03/2023, nn. 8330,8374 e 8377 ; Cass. 12/04/2023, n. 9765 , Cass.26/06/2024, n. 17606). 5.3. Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell'interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il controricorrente, per cui, decidendo sul ricorso originario, esso si rivela inammissibile. Sul punto va precisato che la pronuncia nel merito nei gradi precedenti non ha determinato, vertendosi di questione fondante del processo perché relativa alla sua stessa proponibilità, giudicato implicito di ammissibilità (Cass. SSUU n. 24172/25).Ne consegue l'inammissibilità "ex se" ed "ab origine" dell'azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo del giudizio per difetto di interesse ad agireex art. 100 c.p.c.. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio e, visto l'art.382, IIIcomma, ultimo periodo c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario. 6. Il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio e dei giudizi di merito. Per le medesime ragioni neppure sussistono i presupposti per ilpagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dallaL. n. 228 del 2012. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris