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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20455/2026

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aione, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diGiuseppina Romano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmelinaToma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale presso l’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Università E Della Ricerca in persona dellegale rappresentante pro tempore, Ministero [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidenza DelConsiglio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che opelegis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.614/2025 depositatail 30/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17733/2025Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 20455/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aione, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diGiuseppina Romano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmelinaToma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale presso l’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Università E Della Ricerca in persona dellegale rappresentante pro tempore, Ministero [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidenza DelConsiglio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che opelegis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.614/2025 depositatail 30/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 17733/2025Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 20455/2026Data pubblicazione 17/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 20455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris