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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 09461/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18476/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] N. 98, ANGRI elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 7 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 6197/2017 depositata il 12/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostino, Corso Italia n. 98, Angri, ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 6197/2017 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 12 dicembre 2017.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva accolto l’opposizione proposta dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali pari ad € 392,00 intimatole dal [OSCURATO:PERSONA]Agostino, Corso Italia n. 98, Angri, ritenendo liberatorio il pagamento fatto nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] amministratore agli effetti dell’art. 1189 c.c., in quanto nominato dall’assemblea in data 7 aprile 2009, a seguito della revoca dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA] contestualmente deliberata.

Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]Agostino denuncia l’omesso esame dei documenti prodotti dalle parti.

Il secondo motivo di ricorso deduce la falsa applicazione dell’art. 1189 c.c.

La controricorrente afferma che il ricorso è infondato.

Il ricorso è inammissibile.

A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (come quella in esame) è l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c.

L’art. 360, comma 1, c.p.c., prevede, del resto, l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado diappello o in unico grado, mentre la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado).

Né rileva l’art. 111, comma 7, Cost., in quanto la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, è, come detto, appellabile, sia pure per motivi limitati, e non rientra, pertanto, tra le sentenze ed i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione (Cass. Sez. 6-2-, 22/02/2022, n. 5812; Cass. Sez. 6- 2 , 28/05/2020, n. 10063 ; Cass. Sez. 3, 04/06/2007, n. 13019).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 900,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18476/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] N. 98, ANGRI elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 7 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 6197/2017 depositata il 12/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostino, Corso Italia n. 98, Angri, ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 6197/2017 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 12 dicembre 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva accolto l’opposizione proposta dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali pari ad € 392,00 intimatole dal [OSCURATO:PERSONA]Agostino, Corso Italia n. 98, Angri, ritenendo liberatorio il pagamento fatto nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] amministratore agli effetti dell’art. 1189 c.c., in quanto nominato dall’assemblea in data 7 aprile 2009, a seguito della revoca dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA] contestualmente deliberata. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]Agostino denuncia l’omesso esame dei documenti prodotti dalle parti. Il secondo motivo di ricorso deduce la falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. La controricorrente afferma che il ricorso è infondato. Il ricorso è inammissibile. A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (come quella in esame) è l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c. L’art. 360, comma 1, c.p.c., prevede, del resto, l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado diappello o in unico grado, mentre la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado). Né rileva l’art. 111, comma 7, Cost., in quanto la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, è, come detto, appellabile, sia pure per motivi limitati, e non rientra, pertanto, tra le sentenze ed i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione (Cass. Sez. 6-2-, 22/02/2022, n. 5812; Cass. Sez. 6- 2 , 28/05/2020, n. 10063 ; Cass. Sez. 3, 04/06/2007, n. 13019). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 900,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam
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