CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 04158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dell'istanza del ricorrente, attenenti rispettivamente la prima ad un furto con strappo e ad un tentativo di spendita di banconota falsa, commesso in concorso con altro soggetto, la seconda alla spendita di due banconote false, commesso personalmente dall'imputato; il G.E. ha in particolare osservato come i reati, pur commessi a breve distanza temporale (meno di un mese) fossero caratterizzati da differenti modalità operative (in un caso l'agente aveva agito da solo, nell'altro fungeva da palo) e fossero stati commessi in diversi luoghi geografici; Ricordato che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario. Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere