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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02528/2024

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23334/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] preso il cui studio in Roma, via F. Siacci, 4 è elettivamente domiciliato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], n.3246/2015, depositata il 09 / 06 /201 5 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , socio della [OSCURATO:SOCIETA].,a ristretta base, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Treviso che aveva accolto, previa riunione , i ricorsi dal medesimoproposti sia avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’U fficio aveva accertato, ai fini Ipref, per gli anni di imposta 2005 e 2006, un maggior reddito derivante dalla distribuzione di utili extracontabili,sia avverso la pedissequa cartella di pagamento.

2. Il contribuente ha depositatoistanza di rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta con altri ricorsi connessi e successivamemoria .

Considerato che: Rilevato che il giudizio è connesso con i ricorsi nn. 21757 del 2017, 2905, 3087 e 6690 del 2018, originariamente chiamati alla odierna udienza e successivamente tolti dal ruolo; rilevato, infatti, chei ricorsi hanno ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società a ristretta base e dei suoi sociin ragione della distribuzione di utili extracontabili; rilevato che l’accertamento emesso nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico dell’accertamento emesso nei confronti del socio e che, di conseguenza, appare opportuna la trattazione congiunta; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la tratt azione congiunta con i ricorsi nn. 21757 del 2017, 2905,3087 e 6690 del 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23334/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] preso il cui studio in Roma, via F. Siacci, 4 è elettivamente domiciliato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], n.3246/2015, depositata il 09 / 06 /201 5 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , socio della [OSCURATO:SOCIETA].,a ristretta base, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Treviso che aveva accolto, previa riunione , i ricorsi dal medesimoproposti sia avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’U fficio aveva accertato, ai fini Ipref, per gli anni di imposta 2005 e 2006, un maggior reddito derivante dalla distribuzione di utili extracontabili,sia avverso la pedissequa cartella di pagamento. 2. Il contribuente ha depositatoistanza di rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta con altri ricorsi connessi e successivamemoria . Considerato che: Rilevato che il giudizio è connesso con i ricorsi nn. 21757 del 2017, 2905, 3087 e 6690 del 2018, originariamente chiamati alla odierna udienza e successivamente tolti dal ruolo; rilevato, infatti, chei ricorsi hanno ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società a ristretta base e dei suoi sociin ragione della distribuzione di utili extracontabili; rilevato che l’accertamento emesso nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico dell’accertamento emesso nei confronti del socio e che, di conseguenza, appare opportuna la trattazione congiunta; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la tratt azione congiunta con i ricorsi nn. 21757 del 2017, 2905,3087 e 6690 del 201
Sentenza Cassazione n. 02528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris