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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 05937/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6750-201Sproposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis, contron'corrente — avverso la sentenza n. 7072 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2015 n. 06750 sez.V- ud. 13-01-2023 2- rg 6750/2015 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia dele entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avviso di accertamento per Irpef anno 2006, emesso a seguito di verifica fiscale per presunta mancata contabilizzazione del maggior reddito di partecipazione accertato in relazione alla società a ristretta base azionaria ha respinto l'appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado.

La CTR, preso atto dei motivi di urgenza che hanno giustificato l'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento per causa di forza maggiore, ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati ai soci escludendo il valore probatorio dei finanziamenti non documentati.

La CTR dà atto l'Ufficio ha eccepito in sede di appello, in sede di controdeduzioni, in data 5.7.2013, che in data 3.6.2013 era stata depositata la sentenza della CTP di Salerno n. 341 che aveva respinto il ricorso della società.

L'Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, ex art. 370 c.p.c..

Il ricorrente deposita successiva memoria.

Considerato che: 1.11 ricorso è affidato a quattro motivi: col primo motivo si deduce violazione di legge, dell'art. 295 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione in relazione all'art. 12

I. 212/2000, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col terzo motivo si deduce violazione art. 12

I. 212/200 ex art. 360 n. 3 c.p.c., col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 38 comma 3, 39 comma 1 lett.

D) dpr 600/73 e art. 2729 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c..

Rilevato che: Il ricorrente ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a fronte della definizione agevolata di cui al DL. n. 119/2018, allegando l'invio della relativa domanda di adesione e la ricevuta di presentazione.

Poiché risulta, da un lato, che il contribuente ha trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] la relativa domanda di definizione e ha dichiarato di avere già versato il quantum necessario per aderire alla definizione come specificato nella domanda e non contestato e, dall'altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all'art.6 DL n. 119/2018 cit., la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, co. 13, ult. prop., cit.).

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. :30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; pone le spese del processo a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6750-201Sproposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis, contron'corrente — avverso la sentenza n. 7072 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2015 n. 06750 sez.V- ud. 13-01-2023 2- rg 6750/2015 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia dele entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avviso di accertamento per Irpef anno 2006, emesso a seguito di verifica fiscale per presunta mancata contabilizzazione del maggior reddito di partecipazione accertato in relazione alla società a ristretta base azionaria ha respinto l'appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado. La CTR, preso atto dei motivi di urgenza che hanno giustificato l'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento per causa di forza maggiore, ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati ai soci escludendo il valore probatorio dei finanziamenti non documentati. La CTR dà atto l'Ufficio ha eccepito in sede di appello, in sede di controdeduzioni, in data 5.7.2013, che in data 3.6.2013 era stata depositata la sentenza della CTP di Salerno n. 341 che aveva respinto il ricorso della società. L'Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, ex art. 370 c.p.c.. Il ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1.11 ricorso è affidato a quattro motivi: col primo motivo si deduce violazione di legge, dell'art. 295 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. per ultrapetizione in relazione all'art. 12 I. 212/2000, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; col terzo motivo si deduce violazione art. 12 I. 212/200 ex art. 360 n. 3 c.p.c., col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 38 comma 3, 39 comma 1 lett. D) dpr 600/73 e art. 2729 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Rilevato che: Il ricorrente ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a fronte della definizione agevolata di cui al DL. n. 119/2018, allegando l'invio della relativa domanda di adesione e la ricevuta di presentazione. Poiché risulta, da un lato, che il contribuente ha trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] la relativa domanda di definizione e ha dichiarato di avere già versato il quantum necessario per aderire alla definizione come specificato nella domanda e non contestato e, dall'altro, che non è stato notificato diniego, né presentata la menzionata istanza di trattazione agli specifici fini di cui all'art.6 DL n. 119/2018 cit., la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, co. 13, ult. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. :30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara estinto il processo; pone le spese del processo a caric
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