CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3051/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.5182/2018 depositata i l 28/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Dalla sentenza in epigrafe emerge che, a seguito delle risultanze dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] svolta nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1491/2011 mod. 21 presso la Procura della Repubblica di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Renato, MERLO [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati ex artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, l’Ufficio procedeva al controllo di varie società e all'emissione di numerosi atti impositivi. Con riferimento ad una di tali società, TOMORROW’S [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (TTT) [OSCURATO:PERSONA], cessata (“rectius”, cancellata dal registro delle imprese) il 1° febbraio 2012, rilevava irregolarità per aver registrato fatture per operazioni inesistenti. Di conseguenza, relativamente all'anno 2009, veniva emesso, nei confronti della società, l'avviso di accertamento n. T9B03FD04159/2014 per IRES ed IRAP, oltre accessori e sanzioni, indirizzato sia al liquidatore GARZIA Daniele sia anche al [OSCURATO:PERSONA] ed al MERLO nell'affermata la loro qualità di amministratori di fatto e beneficiari dei proventi illeciti (ciò sulla base della documentazione relativa al suddetto procedimento penale, a termini della quale essi rivestivano il ruolo di autori, ideatori e beneficiari della complessiva attività fraudolenta, nella misura, rispettivamente, dell’80% e del 20%). A carico del MERLO veniva quindi emesso avviso di accertamento di responsabilità n. T9B03FD04159/2014/2, per il recupero, in via diretta, del 20% di imposte e sanzioni, non esigibili dalla società in quanto soggetto estinto. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso nanti la CTP di Milano, la quale, respinte le eccezioni preliminari, l’accoglieva parzialmente nel merito con riferimento alle sole imposte pretese, giusta sentenza n. 9380/35/2016. L’Ufficio ed il Merlo proponevano appello rispettivamente in via principale ed incidentale. La CTR della Lombardia respingeva il principale ed accoglieva l’incidentale, giusta sentenza in epigrafe. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un motivo. Resisteva il Merlo con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi. Considerato che: Con istanza datata 1° agosto 2023, compiegata a nota di deposito datata 31 agosto 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di sospensione del giudizio sul rilievo che, in relazione all’avviso di accertamento n. T9B03FD04159/2014, il contribuente, in data 19 luglio 2023, aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022, versando con modello F24 la prima delle quattro rate dell’importo dovuto; indi allegava sia detta domanda sia la prova dell’avvenuto pagamento. Con istanza datata 24 novembre 2023, il difensore del contribuente formulava richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate. A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge n. 197 del 2022, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. A termini del comma 198, “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Nella specie, stante l’avvenuto deposito ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, l.n. 197 del 2022, deve, ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, nulla facendo rilevare in contrario l’Agenzia delle entrate, dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giud