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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1987

Cassazione n. 27827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1987 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6835/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ,911' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023; Ritenuto che le doglianze del ricorrente - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e riproposte nella citata memoria - sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito là dove è stata esclusa la tenuità della lesione al bene giuridico protetto, essendo avvenuto l'allontanamento senza un qualsivoglia motivo (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1987 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6835/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ,911' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 17 aprile 2023; Ritenuto che le doglianze del ricorrente - attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e riproposte nella citata memoria - sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito là dove è stata esclusa la tenuità della lesione al bene giuridico protetto, essendo avvenuto l'allontanamento senza un qualsivoglia motivo (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0