CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 12481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5436/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente- contro MINISTERO DELL' ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4460/2019 depositata il 02/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con sentenza deposita il 2/7/2019 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n.27053/2014 del Tribunale di Roma, con cui era stata respinta la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 54.742,50=, pari - a dire del ricorrente - agli emolumenti maturati per lo svolgimento delle funzioni di Presidente reggente della Commissione tributaria regionale del Lazio dal 22/8/29012 sino al 29/2/2014, emolumenti composti da un compenso fisso ed uno variabile ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.545/1992, oltre alle maggiori somme maturate dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18/3/2014, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione. La domanda era stata proposta sulla premessa che l'odierno ricorrente, in qualità di presidente anziano, aveva ricoperto quale reggente, la carica di Presidente della anzidetta Commissione Tributaria ed aveva svolto le relative funzioni e che ciò aveva comportato il maturarsi del diritto all'emolumento indicato. Lauro ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi; il MEF ha replicato con controricorso. Lauro ha depositato istanza per la trattazione in pubblica udienza, rappresentando che questione similare era posta nel ricorso n.13760/2020 tra altre parti. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. - Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art.2 del d.lgs. n.545/1992, nonché dell'art.39 del d.l. n.98/2011; con tale doglianza il ricorrente deduce che, nel caso in cui - come il suo - la nomina in funzione vicaria sia conseguita non già ad "assenza" o impedimento", ma alla vacanza del posto non troverebbe applicazione l'art.2 cit. e trae argomento a sostegno dalla circostanza che la delibera n.1474 del Consiglio di Presidenza Tributaria del 17/7/2012, con cui era stato nominato in funzione vicaria del presidente di Commissione, gli aveva attribuito il potere di esercitare sia l'attività giurisdizionale che quella non giurisdizionale; II) Omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del giudizio ed in particolare del "decreto di nomina"; erronea valutazione delle mansioni effettivamente svolte in materia giurisdizionale da un Presidente di Commissione rispetto ad un Presidente di Sezione; III) Violazione e falsa applicazione dell'art.39, comma 6, del d.l. n.98/2011, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost. 3.- Reputa il Collegio che sia opportuna la decisione della causa in pubblica udienza, possibilità rimessa alla discrezionalità del collegio, deponendo in questo senso la novità delle questioni giuridiche proposte e la pendenza del ricorso n.13760/2020 su questioni similari, che rendono opportuno l'esame abbinato dei ricorsi nella più ampia sede decisionale, sentito anche il Procuratore Generale. P.Q.M. Rimette la trattazione della presente controversia, abbinata a quella del ricorso n.13760/2020, alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile. Cos