CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 22984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 1577/2025proposto Comune di Parma, in persona del dirigentepro tempore del settore Avvocatura civica, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso cui ha eletto domicilio in Roma alla via L. [OSCURATO:PERSONA] n.10, ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), e francesco [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata digitalmente all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e fisicamente presso lo [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 47; -controricorrente – In relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al T.a.r.Emilia –Romagna R.G. n.70/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione voglia rigettare il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conavviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 202 3 , il Comune di Parma ha intimato ilpagamento del [OSCURATO:PERSONA] annuale, oltre all’indennità dovuta per l’abusività dell’occupazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. edalla relativa sanzione amministrativa . Secondo l’Amministrazione comunale, l’attraversamento del territorio comunale, da parte dell’autostradaA1, nei punti in cui la stessa interseca, tramite viadotti, alcune strade comunali, determina l’applicabilità del Canone UnicoPatrimoniale (CUP), nonché, in mancanza di concessione comunale, dell’indennità di occupazione abusiva del suolo comunale. 2. [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, per l’annullamento dell’ a ccertamento esecutivo di violazione Canone unico annuale relativo all’annualità 202 3 e del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (art. 1 commi 816-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160) del Comune di Parma, da ultimo modificato con atto di C.C. n. 99 del 20.12.2021, nella parte in cui prescrive il rilascio di specifica autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi diesonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti. Il Comune di Parma si è costituito nel giudizio suindicato, riservandosi di proporre regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., successivamente proposto con il ricorso oggetto di esame, cui la società [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ. L’ufficio del Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmentedeve rilevarsi che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP) per l'anno 2023, notificato dalla concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate di un comune della provincia vicentina per esposizioni rilevate nel territorio comunale e ritenute imponibili in quanto dotate di valenza pubblicitaria, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT-1) di Vicenza, preso atto dell’esistenza di pronunce difformi delle corti di merito, con ordinanza in data 7 aprile 2025, ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., questione pregiudizialein ordine alla corretta interpretazione delle norme da cui dipende il riparto della giurisdizione ed, in particolare, se essa spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario , ovvero ancora all’uno o all’altro in base al contenuto in concreto della pretesa, attesa la natura eterogenea degli istituti accorpati nel canone unico patrimoniale. L’ordinanza è stata iscritta a ruolo dalla cancelleria centrale civile della Corte di Cassazione con il n. 7546/2025 R.G. Con provvedimento del 3 giugno 2025, successivo alla fissazione del presente ricorso, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con l'ordinanza sopra indicata, assegnandolo alle Sezioni Unite. Appare, dunque, opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente ricorso per coordinare temporalmente la trattazione di questo ricorso e del rinvio pregiudiziale sulla questione dell’eventuale sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per le controversia aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso esecutivo “Cup”. P.Q.M La Corte, a Sezioni unite, dis