Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2025

Cassazione n. 41682/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello avverso l'ordinanza emessa il 30 luglio 2025 dal Tribunale di Palmi con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e per tre reati-fine in materia di stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso. 2.1 Con tale motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione.

In particolare, deduce che nell'ordinanza impugnata, sulla base di congetture che non raggiungono neppure il grado di "massime d'esperienza", la pericolosità soggettiva della [OSCURATO:PERSONA] verrebbe ricondotta, in buona parte, agli ambienti, asseritamente di 'ndrangheta, ove costei avrebbe operato malgrado l'esclusione da parte del Tribunale della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. così come di ogni aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen.; che altrettanto fallace poiché non rispondente ad alcuna logica sillogistica è quanto rappresentato in merito alla possibilità della ricorrente di ripristinare pregresse relazioni criminali; che il riferimento del Tribunale alla remissione in libertà di altri coimputati e del cugino della [OSCURATO:PERSONA] integra un'evidente contraddittorietà della motivazione poiché quest'ultimo è stato assolto dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e che la motivazione relativa alle esigenze cautelari che giustificherebbero come unica possibile la massima misura custodiale è nel complesso apparente poiché anziché soffermarsi sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotta e del pericolo di fuga fa ricorso a una serie di formule di stile senza affrontare in particolare il caso concreto, tanto più che le modalità di sostituzione della misura erano dimostrative della rescissione evidente di ogni vincolo associativo (domiciliazione in Alessandria, braccialetto elettronico, disponibilità all'accoglienza del compagno incensurato e instancabile lavoratore). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

In tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 — 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01).Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale non ha affatto ricondotto, in buona parte, la pericolosità sociale della ricorrente agli ambienti di 'ndrangheta.

Invero, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in sede di appello sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ha disatteso le richieste della difesa operando, in primo luogo, specifico riferimento alla compenetrazione e professionalità dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti e al ruolo della stessa di primo piano e decisionale in seno al sodalizio dopo l'arresto del padre [OSCURATO:PERSONA], già al vertice della congrega.

Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la pericolosità soggettiva e la propensione a delinquere della [OSCURATO:PERSONA], enucleabili dalle modalità dei fatti, maturati in contesto di rapporti tessuti in ambienti di 'ndrangheta (assiduo rapportarsi con tale [OSCURATO:PERSONA] esponente del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ritenuto articolazione della 'ndrangheta rosarnese e intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA], ai vertici del sodalizio di trafficanti, nel commentare l'arresto del latitante [OSCURATO:PERSONA], ha fatto riferimento al comune inquadramento nella cosca Pesce), pur essendo stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., fossetkorroborate dalla severa condanna riportata in esito al processo di primo grado.

Pertanto, il riferimento al contesto di criminalità organizzata contenuto nell'ordinanza impugnata vale a meglio inquadrare la pericolosità sociale dell'indagata basata però dal Tribunale, principalmente, sulle modalità dei fatti.

Alcuna contraddittorietà si rinviene nella considerazione del Tribunale relativa alla possibilità di ripristino delle pregresse relazioni criminali posto che l'intervenuta assoluzione dal delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di altri coimputati e, in particolare, del cugino della ricorrente, tale [OSCURATO:PERSONA], non esclude che gli stessi possano operare nuovamente nel traffico degli stupefacenti (dal dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 20 novembre 2014, allegato al ricorso, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui ai capi 30 e 32 riguardanti, come si desume dall'estratto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, pure allegato al ricorso, il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

Del tutto logica e coerente e, infine, la valutazione circa l'irrilevanza, ai fini della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della proposta fruizione degli arresti domiciliari in luogo assai lontano dal iocus commissí delicti avendo il Tribunale evidenziato l'accertata attitudine della [OSCURATO:PERSONA] a intessere legami criminali con personaggi attivi nel narcotraffico in territori diversi da quelle' di residenza e, comunque, che il giudizio negativo sulla personalità dell'imputata è tale da non consentire una prognosi positiva circa l'osservanza delle prescrizioni relative alla misura domiciliare, anche se accompagnata da dispositivo di controllo.2.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Deve disporsi l'esecuzione dell'adempimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello avverso l'ordinanza emessa il 30 luglio 2025 dal Tribunale di Palmi con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e per tre reati-fine in materia di stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso. 2.1 Con tale motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione. In particolare, deduce che nell'ordinanza impugnata, sulla base di congetture che non raggiungono neppure il grado di "massime d'esperienza", la pericolosità soggettiva della [OSCURATO:PERSONA] verrebbe ricondotta, in buona parte, agli ambienti, asseritamente di 'ndrangheta, ove costei avrebbe operato malgrado l'esclusione da parte del Tribunale della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. così come di ogni aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen.; che altrettanto fallace poiché non rispondente ad alcuna logica sillogistica è quanto rappresentato in merito alla possibilità della ricorrente di ripristinare pregresse relazioni criminali; che il riferimento del Tribunale alla remissione in libertà di altri coimputati e del cugino della [OSCURATO:PERSONA] integra un'evidente contraddittorietà della motivazione poiché quest'ultimo è stato assolto dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e che la motivazione relativa alle esigenze cautelari che giustificherebbero come unica possibile la massima misura custodiale è nel complesso apparente poiché anziché soffermarsi sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotta e del pericolo di fuga fa ricorso a una serie di formule di stile senza affrontare in particolare il caso concreto, tanto più che le modalità di sostituzione della misura erano dimostrative della rescissione evidente di ogni vincolo associativo (domiciliazione in Alessandria, braccialetto elettronico, disponibilità all'accoglienza del compagno incensurato e instancabile lavoratore). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. In tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 — 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01).Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale non ha affatto ricondotto, in buona parte, la pericolosità sociale della ricorrente agli ambienti di 'ndrangheta. Invero, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in sede di appello sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ha disatteso le richieste della difesa operando, in primo luogo, specifico riferimento alla compenetrazione e professionalità dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti e al ruolo della stessa di primo piano e decisionale in seno al sodalizio dopo l'arresto del padre [OSCURATO:PERSONA], già al vertice della congrega. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la pericolosità soggettiva e la propensione a delinquere della [OSCURATO:PERSONA], enucleabili dalle modalità dei fatti, maturati in contesto di rapporti tessuti in ambienti di 'ndrangheta (assiduo rapportarsi con tale [OSCURATO:PERSONA] esponente del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ritenuto articolazione della 'ndrangheta rosarnese e intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA], ai vertici del sodalizio di trafficanti, nel commentare l'arresto del latitante [OSCURATO:PERSONA], ha fatto riferimento al comune inquadramento nella cosca Pesce), pur essendo stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., fossetkorroborate dalla severa condanna riportata in esito al processo di primo grado. Pertanto, il riferimento al contesto di criminalità organizzata contenuto nell'ordinanza impugnata vale a meglio inquadrare la pericolosità sociale dell'indagata basata però dal Tribunale, principalmente, sulle modalità dei fatti. Alcuna contraddittorietà si rinviene nella considerazione del Tribunale relativa alla possibilità di ripristino delle pregresse relazioni criminali posto che l'intervenuta assoluzione dal delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di altri coimputati e, in particolare, del cugino della ricorrente, tale [OSCURATO:PERSONA], non esclude che gli stessi possano operare nuovamente nel traffico degli stupefacenti (dal dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 20 novembre 2014, allegato al ricorso, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui ai capi 30 e 32 riguardanti, come si desume dall'estratto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, pure allegato al ricorso, il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). Del tutto logica e coerente e, infine, la valutazione circa l'irrilevanza, ai fini della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della proposta fruizione degli arresti domiciliari in luogo assai lontano dal iocus commissí delicti avendo il Tribunale evidenziato l'accertata attitudine della [OSCURATO:PERSONA] a intessere legami criminali con personaggi attivi nel narcotraffico in territori diversi da quelle' di residenza e, comunque, che il giudizio negativo sulla personalità dell'imputata è tale da non consentire una prognosi positiva circa l'osservanza delle prescrizioni relative alla misura domiciliare, anche se accompagnata da dispositivo di controllo.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi l'esecuzione dell'adempimento indicato in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a
Sentenza Cassazione n. 41682/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris