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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 20890/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11678/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario p.t. , elettivamente domiciliata in R oma, viale M azzini 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P into, che l a rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliat a in R oma, corso V ittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell’avvocato C laudio Scognamiglio che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1777/2016depositata il 31/10/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con la sentenza n. 13080 del 2013, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (di seguito MPS o Banca) s.p.a. contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 17 febbraio 2006, che aveva condannato la ricorrente a restituire all’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. somme riscosse, in esecuzione di un ripart o parzial e , in misura superiore a quelle effettivamente dovutele quale creditrice concorsuale , oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della riscossione, cassò il capo della decisione impugnata che aveva attribuito alla procedura gli accessori del credito senza accertare, secondo quanto richiesto dall’art. 2033 c.c., se l’accipiens versasse in buona o mala fede al momento in cui aveva percepito gli importi non dovuti.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 31.10.2016 emessa in sede di rinvio, ha riconosciuto la buona fede della Banca al momento dell’apprensione ( il 28 febbraio 1986) delle somme indebitamente attribuitele in sede di riparto.

Ha osservato al riguardo: i)che il carattere indebito del pagamento era emerso solo ex post, e segnatamente a seguito dell’accollo liberatorio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del mutuo di cui era gravata la società in A.S., cui MPS aveva prestato il proprio consenso nell’aprile dello stesso anno; ii)che [OSCURATO:PERSONA] in A.S. non aveva provato, ma neppure allegato, che già al momento del pagamento la Banca avesse contezza dell’accollo; iii) che era palesemente inconferente l’assunto dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’originaria malafede dell’istituto di credito era provata dalla temerarietà del giudizio di opposizione a stato passivo dallo stesso instaurato nel 1981, sia perché a dar corpo all’indebito non era stato il rigetto dell’opposizione, ma l’accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla procedura, sia perché l’accoglimento della riconvenzionale non sarebbe valsa, di per sé, a integrare consapevolezza dell’indebito, rispetto al quale era risultato decisivo il successivo accollo liberatorio; iv)che, ai fini della decorrenza degli interessi, era irrilevante la mala fede sopravvenutadella Banca.

La corte del merito, pertanto, osservato che ai sensi dell’art. 2033 c.c. l’accipiens in buona fede è tenuto a corrispondere gli interessi sull’indebito solo dalla data della domanda, e accertato che MPS aveva provveduto alla restituzione della somma indebitamente percepita (di £ 159.236.334) il 18 luglio 1995, ovvero anteriormente alla notifica, il 1° luglio 1996, dell’atto di citazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in A. S., ha rigettato la domanda della procedura di condanna della Banca al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma predetta. [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.. 1.1.La ricorrente contesta che le circostanze sulle quali la corte d’appello ha fondato la decisione fossero indicative della buona fede della Banca.

Deduce in contrario , per un verso, che MPS era consapevole sin dal 28 febbraio 1986 dell’intenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. di accollarsi il mutuo, in quanto il Commissario straordinario, nell’inoltrarle l’assegno, l’aveva informata della volontà di subentro della predetta società, sollecitandola a comunicare se intendesse prestarvi assenso e, per altro verso , che la riduzione del credito della Banca ammesso al passivo non era derivato dall’accoglimento della riconvenzionale ma dall’effettuazione, nel corso del giudizio di opposizione, di più precisi e condivisi conteggi ; lamenta, infine, che la corte del merito abbia ritenuto irrilevante la sopravvenuta consapevolezza dell’indebito, quale momento da cui far decorrere la corresponsione degli interessi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente illustra le medesime doglianze sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza impugnata, imputando alla corte d’appello l’omesso esame dei fatti, a suo dire decisivi, appena riportati sub. 1.1.

3. I motivi, che sono sostanzialmente sovrapponibili e possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

3.1. La valutazione dello stato soggettivo dell’accipiensal momento in cui riceve un pagamento costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 23543/2016, non massimata sul punto). 3.2.Nel caso in esame il vizio in questione , denunciato specificamente col secondo motivo, non ricorre, perché, come più volte affermato da questa Corte (cfr. , fra molte , Cass. nn. 2498/015, 28887/019, 20553/021) esso non è integrato dall’ omesso esame di risultanze istruttorie qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, il quale, come nella specie, abbia dato ampio conto degli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, anche senza indicare le ragioni per le quali ne ha ritenuto altri privi di concludenza. 3.3.Ciò senza contare che l’eventuale svista nella quale sarebbe incorsa la corte d’appello nell’affermare che la procedura di A.S., sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva provato – ma neppure allegato –che la banca avesse contezza dell’accollo già al momento del pagamento, costituirebbe vizio revocatorio, denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c. 3.4.Non v’e dubbio, poi, che anche col primo motivo la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge (art.2033 c.c.), intenda sollecitarequesta Corte a una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dal giudice d’appello, come noto insindacabile nella presente sede di legittimità.

3.5. Da ultimo va evidenziato che le pronunce richiamate dalla ricorrente a confutazione dell’assunto della corte territoriale dell’irrilevanza, ai fini della debenza degli interessi, della mala fede sopravvenuta dall’accipiens, sono tutte riferite a fattispecie in cui non si discuteva dell’applicazione dell’art. 2033 c.c.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d PR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11678/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario p.t. , elettivamente domiciliata in R oma, viale M azzini 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P into, che l a rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliat a in R oma, corso V ittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell’avvocato C laudio Scognamiglio che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1777/2016depositata il 31/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con la sentenza n. 13080 del 2013, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (di seguito MPS o Banca) s.p.a. contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 17 febbraio 2006, che aveva condannato la ricorrente a restituire all’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. somme riscosse, in esecuzione di un ripart o parzial e , in misura superiore a quelle effettivamente dovutele quale creditrice concorsuale , oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della riscossione, cassò il capo della decisione impugnata che aveva attribuito alla procedura gli accessori del credito senza accertare, secondo quanto richiesto dall’art. 2033 c.c., se l’accipiens versasse in buona o mala fede al momento in cui aveva percepito gli importi non dovuti. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 31.10.2016 emessa in sede di rinvio, ha riconosciuto la buona fede della Banca al momento dell’apprensione ( il 28 febbraio 1986) delle somme indebitamente attribuitele in sede di riparto. Ha osservato al riguardo: i)che il carattere indebito del pagamento era emerso solo ex post, e segnatamente a seguito dell’accollo liberatorio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del mutuo di cui era gravata la società in A.S., cui MPS aveva prestato il proprio consenso nell’aprile dello stesso anno; ii)che [OSCURATO:PERSONA] in A.S. non aveva provato, ma neppure allegato, che già al momento del pagamento la Banca avesse contezza dell’accollo; iii) che era palesemente inconferente l’assunto dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’originaria malafede dell’istituto di credito era provata dalla temerarietà del giudizio di opposizione a stato passivo dallo stesso instaurato nel 1981, sia perché a dar corpo all’indebito non era stato il rigetto dell’opposizione, ma l’accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla procedura, sia perché l’accoglimento della riconvenzionale non sarebbe valsa, di per sé, a integrare consapevolezza dell’indebito, rispetto al quale era risultato decisivo il successivo accollo liberatorio; iv)che, ai fini della decorrenza degli interessi, era irrilevante la mala fede sopravvenutadella Banca. La corte del merito, pertanto, osservato che ai sensi dell’art. 2033 c.c. l’accipiens in buona fede è tenuto a corrispondere gli interessi sull’indebito solo dalla data della domanda, e accertato che MPS aveva provveduto alla restituzione della somma indebitamente percepita (di £ 159.236.334) il 18 luglio 1995, ovvero anteriormente alla notifica, il 1° luglio 1996, dell’atto di citazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in A. S., ha rigettato la domanda della procedura di condanna della Banca al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma predetta. [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.. 1.1.La ricorrente contesta che le circostanze sulle quali la corte d’appello ha fondato la decisione fossero indicative della buona fede della Banca. Deduce in contrario , per un verso, che MPS era consapevole sin dal 28 febbraio 1986 dell’intenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. di accollarsi il mutuo, in quanto il Commissario straordinario, nell’inoltrarle l’assegno, l’aveva informata della volontà di subentro della predetta società, sollecitandola a comunicare se intendesse prestarvi assenso e, per altro verso , che la riduzione del credito della Banca ammesso al passivo non era derivato dall’accoglimento della riconvenzionale ma dall’effettuazione, nel corso del giudizio di opposizione, di più precisi e condivisi conteggi ; lamenta, infine, che la corte del merito abbia ritenuto irrilevante la sopravvenuta consapevolezza dell’indebito, quale momento da cui far decorrere la corresponsione degli interessi. 2. Con il secondo motivo la ricorrente illustra le medesime doglianze sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza impugnata, imputando alla corte d’appello l’omesso esame dei fatti, a suo dire decisivi, appena riportati sub. 1.1. 3. I motivi, che sono sostanzialmente sovrapponibili e possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. 3.1. La valutazione dello stato soggettivo dell’accipiensal momento in cui riceve un pagamento costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 23543/2016, non massimata sul punto). 3.2.Nel caso in esame il vizio in questione , denunciato specificamente col secondo motivo, non ricorre, perché, come più volte affermato da questa Corte (cfr. , fra molte , Cass. nn. 2498/015, 28887/019, 20553/021) esso non è integrato dall’ omesso esame di risultanze istruttorie qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, il quale, come nella specie, abbia dato ampio conto degli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, anche senza indicare le ragioni per le quali ne ha ritenuto altri privi di concludenza. 3.3.Ciò senza contare che l’eventuale svista nella quale sarebbe incorsa la corte d’appello nell’affermare che la procedura di A.S., sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva provato – ma neppure allegato –che la banca avesse contezza dell’accollo già al momento del pagamento, costituirebbe vizio revocatorio, denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c. 3.4.Non v’e dubbio, poi, che anche col primo motivo la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge (art.2033 c.c.), intenda sollecitarequesta Corte a una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dal giudice d’appello, come noto insindacabile nella presente sede di legittimità. 3.5. Da ultimo va evidenziato che le pronunce richiamate dalla ricorrente a confutazione dell’assunto della corte territoriale dell’irrilevanza, ai fini della debenza degli interessi, della mala fede sopravvenuta dall’accipiens, sono tutte riferite a fattispecie in cui non si discuteva dell’applicazione dell’art. 2033 c.c. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d PR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,se
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