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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 07717/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 7/3/2019 del Tribunale di Alessandria, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di 1 mese e 10 giorni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2

I. 638/1983 (ascrittole per avere omesso, quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA], di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 2013, pari a complessivi euro 13.223).

Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., esclusa per la non episodicità della condotta, stante la unicità delle condotte relative alla medesima annualità, costituenti un unico reato a consumazione prolungata, cosicché a carico della ricorrente vi era solamente un precedente decreto penale di condanna relativo all'identico reato di omessi versamenti contributivi ma per l'anno 2012. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Torino ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. evidenziando che nei confronti della ricorrente era stato emesso decreto penale di condanna in relazione agli omessi versamenti contributivi relativi all'anno 2012 (con la conseguente improcedibilità dell'azione penale in relazione a tali fatti), divenuto definitivo, escludendo, sulla base di tale precedente condotta, l'occasionalità della condotta da giudicare, sottolineando anche che in relazione a quest'ultima vi erano state più omissioni in relazione alla medesima annualità.

La ricorrente ha censurato tale ultima affermazione, sottolineando il carattere unitario della fattispecie, con la conseguente irrilevanza, sul piano della condotta, della pluralità delle omissioni relative al medesimo anno, e anche la necessità della precedente realizzazione di più reati e non di una sola condanna per poter qualificare la condotta abituale e, dunque, tale da escludere l'applicabilità della invocata causa di esclusione della punibilità.

Tali rilievi sono, però, palesemente infondati, posto che secondo l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di legittimità l'applicabilità di tale causa di non punibilità va esclusa nel caso in cui l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole o reati aventi a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, anche quando non vi sia stato un pregresso accertamento in sede giudiziaria dell'abitualità, ma anche con riferimento a condotte prese in considerazione nell'ambito di un medesimo procedimento, anche con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione, apparendo questi espressione di un "comportamento abituale", di una "devianza non occasionale", ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività che, invece, deve caratterizzare "il fatto", ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo di cui a! citato art. 131 bis (v.

Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017, dep. 2018, Lesmo e altro, Rv. 272123-01, nonché Sez. 3, n. 19159 del 29/3/2018, Fusaro, Rv. 273198; Sez. 6, n. 18192 del 20/3/2019, Franchi, Rv. 275955; Sez. 2, n. 41453 del 16/5/2018, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 274237; Sez. 4, n. 44896, del 25/9/2018, Abramo, Rv. 274270).

Risultano, dunque, coerenti con tale orientamento interpretativo la sottolineatura, al fine della esclusione della configurabilità di tale causa di non punibilità, della commissione di un altro precedente analogo reato e anche della struttura della fattispecie, caratterizzata da condotte plurime determinanti una progressione criminosa, indici entrambi di non occasionalità della devianza, ma, anzi, di sistematicità della stessa (tra l'altro posta in essere nell'ambito dì una attività di impresa), come tale ostativa al riconoscimento della non abitualità della condotta e, con essa, della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, che richiede, appunto, che il comportamento non sia abituale.

Va aggiunto che il superamento della soglia di rilevanza penale per l'annualità in considerazione non è certamente modesto, essendo pari a euro 13.223 l'ammontare complessivo dei contributi non versati nell'anno 2013, cosicché anche sotto questo profilo deve essere esclusa l'applicabilità di detta causa di non punibilità, non potendo certamente dirsi lieve l'offesa arrecata al bene protetto.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracaie, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M. 2 2'L Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 7/3/2019 del Tribunale di Alessandria, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di 1 mese e 10 giorni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 I. 638/1983 (ascrittole per avere omesso, quale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA], di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 2013, pari a complessivi euro 13.223). Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., esclusa per la non episodicità della condotta, stante la unicità delle condotte relative alla medesima annualità, costituenti un unico reato a consumazione prolungata, cosicché a carico della ricorrente vi era solamente un precedente decreto penale di condanna relativo all'identico reato di omessi versamenti contributivi ma per l'anno 2012. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Torino ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. evidenziando che nei confronti della ricorrente era stato emesso decreto penale di condanna in relazione agli omessi versamenti contributivi relativi all'anno 2012 (con la conseguente improcedibilità dell'azione penale in relazione a tali fatti), divenuto definitivo, escludendo, sulla base di tale precedente condotta, l'occasionalità della condotta da giudicare, sottolineando anche che in relazione a quest'ultima vi erano state più omissioni in relazione alla medesima annualità. La ricorrente ha censurato tale ultima affermazione, sottolineando il carattere unitario della fattispecie, con la conseguente irrilevanza, sul piano della condotta, della pluralità delle omissioni relative al medesimo anno, e anche la necessità della precedente realizzazione di più reati e non di una sola condanna per poter qualificare la condotta abituale e, dunque, tale da escludere l'applicabilità della invocata causa di esclusione della punibilità. Tali rilievi sono, però, palesemente infondati, posto che secondo l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di legittimità l'applicabilità di tale causa di non punibilità va esclusa nel caso in cui l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole o reati aventi a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, anche quando non vi sia stato un pregresso accertamento in sede giudiziaria dell'abitualità, ma anche con riferimento a condotte prese in considerazione nell'ambito di un medesimo procedimento, anche con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione, apparendo questi espressione di un "comportamento abituale", di una "devianza non occasionale", ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività che, invece, deve caratterizzare "il fatto", ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo di cui a! citato art. 131 bis (v. Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017, dep. 2018, Lesmo e altro, Rv. 272123-01, nonché Sez. 3, n. 19159 del 29/3/2018, Fusaro, Rv. 273198; Sez. 6, n. 18192 del 20/3/2019, Franchi, Rv. 275955; Sez. 2, n. 41453 del 16/5/2018, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 274237; Sez. 4, n. 44896, del 25/9/2018, Abramo, Rv. 274270). Risultano, dunque, coerenti con tale orientamento interpretativo la sottolineatura, al fine della esclusione della configurabilità di tale causa di non punibilità, della commissione di un altro precedente analogo reato e anche della struttura della fattispecie, caratterizzata da condotte plurime determinanti una progressione criminosa, indici entrambi di non occasionalità della devianza, ma, anzi, di sistematicità della stessa (tra l'altro posta in essere nell'ambito dì una attività di impresa), come tale ostativa al riconoscimento della non abitualità della condotta e, con essa, della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, che richiede, appunto, che il comportamento non sia abituale. Va aggiunto che il superamento della soglia di rilevanza penale per l'annualità in considerazione non è certamente modesto, essendo pari a euro 13.223 l'ammontare complessivo dei contributi non versati nell'anno 2013, cosicché anche sotto questo profilo deve essere esclusa l'applicabilità di detta causa di non punibilità, non potendo certamente dirsi lieve l'offesa arrecata al bene protetto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracaie, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. 2 2'L Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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