CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
impugnazione sono in gran parte riproduttivi delleidentiche censure mosse con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla corte diappello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alleemergenze processuali e conformi ai principi di diritto fissati nelle materietrattate, in relazione all’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto cod. pen. eall’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (par. 2 dellasentenza impugnata) e della possibilità di riconoscere del vizio parziale di mente,ai sensi dell’art. 89 cod. pen. (par. 3 della sentenza impugnata). Motivazione cheviene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensive tendono aparcellizzare l’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile. Tanto porta a ribadire che«è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.