CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 04940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Vista la segnalazione del Tribunale di Pescara avente ad oggetto l'ordinanza emessa dalla Settima Sezione penale di questa Corte in data 24/10/2017, depositata in data 23/01/2018, sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che con la predetta ordinanza i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati inammissibili, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; rilevato che, per mero errore materiale, nell'estratto della predetta ordinanza di questa Corte è stato annotato un dispositivo di annullamento della sentenza impugnata - con cui viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione - diverso da quello risultante dall'ordinanza-documento; considerato che trattasi di errore emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., nei sensi specificati in dispositivo; visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; P.Q.M. Dispone correggersi l'errore contenuto nell'estratto [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'ordinanza di questa Corte, sezione settima, emessa il 24/10/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che il dispositivo dell'ordinanza in questione è: "Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.". Così deciso in Roma, il 25/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]