CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 04772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21069/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato quella del Tribunale di Foggia del 26.10.2015 che ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 condanandolo a pena di giustizia. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla intervenuta prescrizione del reato ed alla eccessività della pena. L'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consiglier estensore Il P esidente Angeli pozzi ;