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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32812/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, cornma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame; - la memoria e le conclusioni presentate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al grado di giudizio come da nota; - le conclusioni presentate con separati atti - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili G&[OSCURATO:SOCIETA],. ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, come da nota;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 4 ottobre 2021 (dep. il 9 novembre 2018) la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2020, appellata da Evelina MORO - ha rideterminato in mitius (segnatamente in mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa) le pene inflitte all'imputata, rilevando come alla stessa non fosse stata contestata alcuna aggravante (in relazione alla quale compiere il giudizio di bilanciamento), e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., le aveva concesso le circostanze attenuanti generiche e irrogato le pene accessorie di legge, con le conseguenti civili e i provvedimenti sui beni in sequestro.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 473 cod. pen. 125, comma 3, 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 81, comma 2, 110 e 473 cod. pen., 125, comma 3, 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen. - è stato addotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo (punti nn. 1 e

2. del ricorso) la difesa ha rappresentato che la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (segnatamente sull'offensività del fatto in contestazione) sarebbe stata omessa ed anzi sarebbe apparente e, comunque, frutto di un'erronea interpretazione della legge.

Difatti, la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza del fatto tipico, osservando come sia emerso che i marchi di pregio apposti sui capi sequestrati fossero contraffatti (alla luce delle consulenze acquisite e della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]); tuttavia, la difesa aveva avanzato doglianze rispetto all'idoneità dei beni contraffatti a trarre in inganno il consumatore, deducendo che nel caso di falso grossolano, percepibile come tale dal consumatore finale, la punibilità dovrebbe essere esclusa; e tale profilo non sarebbe stato adeguatamente affrontato (neppure dal Tribunale, come denunciato con il gravame).

1.1. Il motivo in esame è inammissibile.Vero è, infatti, che ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) «è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumaton e da nuocere al generale affidamento»; occorre cioè «che si realizzi una situazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello genuino» (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378 - 01) non venendo in rilievo ex se il prodotto su cui è apposto.

La norma incriminatrice in discorso (così come dall'art. 474 cod. pen.) tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio che ha interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (cfr. Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232832), «contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione»; e tale bene giuridico è «messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento» (Sez. 5, n. 23709/2021, cit., che richiama Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856).

Tuttavia, il ricorso si è limitato a dolersi del mancato esame del tema in discorso da parte dei Giudici di merito, senza indicare in alcun modo gli elementi che deporrebbero per il difetto di offensività del fatto e il cui apprezzamento sarebbe stato pretermesso, limitandosi a riportare i passi dell'atto di appello con i quali aveva formulato la doglianza de qua, che parimenti non fanno alcun riferimento a tali elementi; e a soggiungere, in via ipotetica, che «laddove si fosse tratto di c.d. falsi grossolani [...], la punibilità avrebbe dovuto essere esclusa».

Il motivo di impugnazione è, dunque, intrinsecamente generico (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

2. Con il secondo motivo (punto n. 3 del ricorso), sub specie del vizio di motivazione, si è dedotto che, nonostante le specifiche allegazioni contenute nell'atto di appello - con il quale si era assunto il difetto di qualsivoglia elemento che consentisse di ritenere provato che la MORO era consapevole della contraffazione della merce in discorso, poiché ella aveva rivestito un ruolo marginale (essendosi occupata esclusivamente della stiratura del confezionamento dei capi di abbigliamento de quibus) -, la Corte di merito si sarebbe limitata'a ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo poiché sarebbe notorio che i prodotti con marchio di pregio vengono realizzati in un circuito dedicato da soggetti formalmente incaricati e, dunque, l'imputata - che era estranea a detto circuito - era consapevole della contraffazione.

In 1:al modo, ad avviso della difesa, la sentenza impugnata avrebbe argomentando sulla scorta di un assunto destituito di fondamento, non condivisibile e non supportato in alcun modo.

2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile.

La Corte territoriale ha attribuito all'imputata il prescritto elemento soggettivo argomentando nei termini indicati dalla difesa.

Si tratta di una valutazione di merito che non è manifestamente illogica e, dunque, non può essere sindacata in questa sede: la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti rei giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza»; difatti, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01, Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Cas.iucci, Rv. 246552, secondo cui, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 01).

L'imputata deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti ovili [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., MANIFATTURA G&[OSCURATO:SOCIETA]., che per ciascuna si liquidano in complessivi euro 3300,00, oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3300,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile MONCLERS.p.A. che liquida in complessivi euro 3300,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile MANIFATTURA G&[OSCURATO:SOCIETA] S.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, cornma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame; - la memoria e le conclusioni presentate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al grado di giudizio come da nota; - le conclusioni presentate con separati atti - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili G&[OSCURATO:SOCIETA],. ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, come da nota;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 ottobre 2021 (dep. il 9 novembre 2018) la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2020, appellata da Evelina MORO - ha rideterminato in mitius (segnatamente in mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa) le pene inflitte all'imputata, rilevando come alla stessa non fosse stata contestata alcuna aggravante (in relazione alla quale compiere il giudizio di bilanciamento), e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., le aveva concesso le circostanze attenuanti generiche e irrogato le pene accessorie di legge, con le conseguenti civili e i provvedimenti sui beni in sequestro. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 473 cod. pen. 125, comma 3, 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 81, comma 2, 110 e 473 cod. pen., 125, comma 3, 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen. - è stato addotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo (punti nn. 1 e 2. del ricorso) la difesa ha rappresentato che la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (segnatamente sull'offensività del fatto in contestazione) sarebbe stata omessa ed anzi sarebbe apparente e, comunque, frutto di un'erronea interpretazione della legge. Difatti, la Corte territoriale avrebbe affermato la sussistenza del fatto tipico, osservando come sia emerso che i marchi di pregio apposti sui capi sequestrati fossero contraffatti (alla luce delle consulenze acquisite e della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]); tuttavia, la difesa aveva avanzato doglianze rispetto all'idoneità dei beni contraffatti a trarre in inganno il consumatore, deducendo che nel caso di falso grossolano, percepibile come tale dal consumatore finale, la punibilità dovrebbe essere esclusa; e tale profilo non sarebbe stato adeguatamente affrontato (neppure dal Tribunale, come denunciato con il gravame). 1.1. Il motivo in esame è inammissibile.Vero è, infatti, che ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) «è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumaton e da nuocere al generale affidamento»; occorre cioè «che si realizzi una situazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello genuino» (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378 - 01) non venendo in rilievo ex se il prodotto su cui è apposto. La norma incriminatrice in discorso (così come dall'art. 474 cod. pen.) tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio che ha interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (cfr. Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239783; Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232832), «contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione»; e tale bene giuridico è «messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento» (Sez. 5, n. 23709/2021, cit., che richiama Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856). Tuttavia, il ricorso si è limitato a dolersi del mancato esame del tema in discorso da parte dei Giudici di merito, senza indicare in alcun modo gli elementi che deporrebbero per il difetto di offensività del fatto e il cui apprezzamento sarebbe stato pretermesso, limitandosi a riportare i passi dell'atto di appello con i quali aveva formulato la doglianza de qua, che parimenti non fanno alcun riferimento a tali elementi; e a soggiungere, in via ipotetica, che «laddove si fosse tratto di c.d. falsi grossolani [...], la punibilità avrebbe dovuto essere esclusa». Il motivo di impugnazione è, dunque, intrinsecamente generico (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Con il secondo motivo (punto n. 3 del ricorso), sub specie del vizio di motivazione, si è dedotto che, nonostante le specifiche allegazioni contenute nell'atto di appello - con il quale si era assunto il difetto di qualsivoglia elemento che consentisse di ritenere provato che la MORO era consapevole della contraffazione della merce in discorso, poiché ella aveva rivestito un ruolo marginale (essendosi occupata esclusivamente della stiratura del confezionamento dei capi di abbigliamento de quibus) -, la Corte di merito si sarebbe limitata'a ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo poiché sarebbe notorio che i prodotti con marchio di pregio vengono realizzati in un circuito dedicato da soggetti formalmente incaricati e, dunque, l'imputata - che era estranea a detto circuito - era consapevole della contraffazione. In 1:al modo, ad avviso della difesa, la sentenza impugnata avrebbe argomentando sulla scorta di un assunto destituito di fondamento, non condivisibile e non supportato in alcun modo. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile. La Corte territoriale ha attribuito all'imputata il prescritto elemento soggettivo argomentando nei termini indicati dalla difesa. Si tratta di una valutazione di merito che non è manifestamente illogica e, dunque, non può essere sindacata in questa sede: la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti rei giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza»; difatti, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01, Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Cas.iucci, Rv. 246552, secondo cui, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 01). L'imputata deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti ovili [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., MANIFATTURA G&[OSCURATO:SOCIETA]., che per ciascuna si liquidano in complessivi euro 3300,00, oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3300,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile MONCLERS.p.A. che liquida in complessivi euro 3300,00, oltre accessori di legge; dalla parte civile MANIFATTURA G&[OSCURATO:SOCIETA] S.p
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