CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENA«Cl-ato aisolle parti;-. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, contesta, peraltro in termini generici e assertivi, la sussistenza del reato associativo, in tal modo inammissibilmente collocandosi al di fuori dello spettro dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci il 1./03/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente