Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 21407/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4749/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA D’ALESSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Somministrazione CC 21.06.2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PHARMANEPI S.r.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t. nonché amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3717/2020 depositata il 23/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 258/2016, condannava la AUSL di Viterbo al pagamento, a favore di Credifarma S.p.A., della somma di euro 14.515,05 a titolo di interessi al tasso legale, accogliendo parzialmente, dato l’avvenuto pagamento in corso di causa della somma capitale, la domanda di Credifarma avente ad oggetto il pagamento di euro 3.036.865,83, oltre agli interessi, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, e al maggior danno, per forniture di medicinali anticipate dalle Farmacie da essa rappresentate agliassistiti del servizio sanitario nazionale, rigettava la domanda di condanna della ASL al risarcimento del "maggior danno" di cui all'art. 1224 cod.civ., comma 2, e al pagamento degli interessi anatocistici; Credifarma impugnava la decisione del Tribunale di Viterbo per illegittima limitazione della domanda e omessa pronuncia ex art. 1218 cod.civ., per omesso riconoscimento, sulla somma indicata come dovuta, degli interessi al tasso legale ex art. 1282 cod.civ., per errata pronuncia ex art. 10 cod.proc.civ. sulla domanda principale, per errata dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. quanto alla compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado e alla liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, per mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 cod.civ., per non aver applicato l’art. 1282 cod.civ. ; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3717/2020, preso atto della rinuncia alla domanda di liquidazione degli interessi, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ha ritenuto di dover imitare il decisum “ai restanti motivi volti al riconoscimento del magg ior danno e degli interessi anatocistici”, concludendo per l’inammissibilità dell’appello per violazione dei requisiti formali previsti dall’art. 342 cod.proc.civ., atteso che l’impugnazione della statuizione del Tribunale che aveva negato il maggior danno per l’insussistenza della colpa nel ritardo da parte dell’azienda sanitaria non era stata confutata; in particolare, in sentenza è affermato che la ricorrente non aveva replicato “alcunché ai dirimenti rilievi del Tribunale” e la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi anatocistici era stata formulata soffermandosi sulla circostanza che la relativa pretesa fosse stata adeguatamente formulata nell’atto introduttivo, senza confrontarsi con il rilievo del Tribunale che “gli stessi non fossero maturati da oltre sei mesi all’atto della proposizione della domanda giudiziale, di guisa da non integrare il presupposto all’uopo richiesto dall’art. 1283 cod.civ.”; Credifarma ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso la Asl di Viterbo; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art 342 cpc ex art. 360 cpc n. 3.

Omesso esame di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti processuali ex art. 360 cpc n.5”, Credifarma censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di rispondenza ai requisiti formali ex art. 342 cod.proc.civ., adducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare tutti i motivi di appello e in particolare le doglianze, le questioni ed i punti contestati debitamente esposti in citazione, elencando puntualmente le parti del provvedimento impugnate e l’indicazione delle circostanze dalle quali promana la violazione di legge, evidenziando altresì la rilevanza delle stesse ai fini della decisione e riportando, allo scopo di soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., “i punti contestati nell’atto di appello e le argomentazioni che il giudice di secondo grado ha omesso di esaminare”; il motivo è inammissibile perché non coglie e quindi non confuta efficacemente la ratio decidendi; sebbene infatti la Corte d'appello abbia richiamato l' art. 342 cod.proc.civ., la motivazione della sentenza impugnata è chiara nel senso che l'appello è stato dichiarato inammissibile non già per mancanza dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 cod.proc.civ., ma semplicemente perché le doglianze erano estranee alla ratio decidendisottesa dalla sentenza di primo grado; il ragionamento della Corte d’Appello è stato il seguente: a) il Tribunale aveva rigettato la domanda di maggior dannoex art. 1224 cod.civ., comma 2, per mancanza di colpa della ASL; b) Credifarma aveva impugnato tale statuizione "senza argomentare alcunché a confutazione" dell'assunto del Tribunale, dilungandosi a sostenere come e perché quel "maggior danno"ex art. 1224 cod.civ., 2° comma, cod.civ. dovesse ritenersi sussistente; c) allo stesso modo, il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento degli interessi anatocistici per mancanza del requisito della "debenza per almeno sei mesi", prescritto dall'art. 1283 cod.civ.(rectius art. 1284 cod.civ.); Credifarma aveva impugnato la sua decisione sostenendo che la domanda di pagamento degli interessi anatocistici era stata ritualmente formulata già in primo grado; è dunque evidente che il passaggio in cui la sentenza impugnata ha evocato l’art. 342 cod.proc.civ. non ha spiegato alcun effetto sulla ratio decidendi della sentenza impugnata; di conseguenza, come si è detto, il motivo è inammissibile; 2) con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 1218 e dell’art. 1282 cod.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. nonché l’omesso esame di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti processuali ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è che il giudicante abbia omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, avente ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 1218 cod.civ., conseguente all’omessa statuizione sul mancato pagamento del debito e sugli effetti della mora per il debitore; nella sostanza Credifarma lamenta di aver subito un danno, da riversare sul debitore moroso, per “la tempistica dei pagamenti effettuati dalla ASL”, avendo sostenuto delle spese per il fatto di aver dovuto affidare ad un legale la tutela del credito ex art. 1218 cod.civ.; il Tribunale, seguito dalla Corte d’Appello, avrebbe erroneamente ritenuto che l’avvenuto pagamento della somma capitale giustificasse la prosecuzione del giudizio solo per stabilire se alla creditrice spettassero gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 o dell’art. 1284 cod.civ., omettendo di pronunciarsi su ogni altra domanda, compresa quella con cui aveva chiesto la liquidazione degli interessi ai sensidell’art. 1284 cod.civ.,. per il capitale residuo; la ricorrente aggiunge che la Corte d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non solo per non aver tenuto conto della mancata applicazione degli artt. 1218 e 1282 cod.civ., ma anche per avere violato i parametri previsti dal d.m.55/2014; il motivo non risulta ammissibile, perché risulta formulato in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ.; Credifarma, infatti, non ha indicato idocumenti e gli atti sui quali il ricorso si fonda, non ha fornito chiare ed esaurienti indicazioni circa i termini in cui era stata formulata la domanda su cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi né in quali termini era stata riproposta in grado di appello; anche in punto di regolazione delle spese di lite l’illustrazione del motivo non soddisfa il principio di autosufficienza; pure declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il principio di autosufficienza del ricorso è volto a semplificare l'attività del giudice di legittimità, a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione) ed ha investito questa Suprema Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporzionalità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale che lo renderebbe strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al p.to 81 in motivazione), il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenza conforme): requisito quest’ultimo che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass.19/04/2022, n. 12481); a tale ultimo riguardo, si osserva che neppure in calce al ricorso parte ricorrente ha fornito indicazioni per la localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda; 3) con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 10 cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omessa pronuncia sulla domanda principale presente in citazione ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. e la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. in conseguenza dell’errata dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” in ordine al capitale”; Credifarma lamenta che la Corte territoriale: a) non si sia pronunciata sul motivo di appello avente ad oggetto la statuizione con cui il Tribunale, avendo dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al pagamento della sorte capitale per oltre euro 3.000.000,00, senza soccombenza virtuale della Asl, aveva disposto la condanna al pagamento delle spese di lite, senza tener conto del valore della domanda; b) abbia compensato per metà le spese in ragione della reciproca parziale soccombenza, nonostante al momento dell’editio actionis la Asl fosse debitrice di oltre euro 3.000.000,00; c) abbia violato il principio di causalità, in virtù del quale il debitore ha dato causa al mancato pagamento per il quale il creditore è stato costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere la soddisfazione del suo credito; il motivo è fondato, precisando che la prospettata omessa pronuncia è riconducibile all’art.112 c.p.c.; la Corte territoriale ha in tutta evidenza integralmente obliterato il motivo di appello, d el qual e Credifarma ha riportato il contenuto e fornito gli elementi per la sua localizzazione (p. 7 del ricorso); 4) col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 2, 4 e 6, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ: il motivo è assorbitoda quello precedente; 5) col quinto motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 3, la violazione dell'art. 1224 cod.civ., comma 2. la ricorrente deduce che: gli interessi di mora sono dovuti, ai sensi della norma sopra ricordata, "anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno"; in ogni caso le parti attrici avevano documentato di avere sofferto un "maggior danno", rappresentato dalla necessità di fare ricorso al credito per ottenere quella liquidità resa necessaria dalla mora della ASL nel rimborsare il costo dei farmaci; la circostanza che il ritardo della ASL fu causato dalla mancanza di fondi non era sufficiente ad escludere la colpa dell'amministrazione debitrice, tenuto conto dell'autonomia patrimoniale e contabile della ASL; il motivo è inammissibile nella parte in cui sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 1224 cod.civ.: il giudice di merito , infatti, per quanto già evidenziato, ha ritenuto che Credifarma non aveva impugnato la statuizione con cui il Tribunale aveva accertato che gli interessi moratori non erano dovuti, per mancanza di colpa nella mora dell'amministrazione, e non ha fatto, dunque, applicazione dell’art. 1224 cod.civ; detta statuizione, giusta o errata che sia, non è stata censurata dalla ricorrente; 6) col sesto motivo la ricorrente impugna la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame concernente il pagamento degli interessi anatocistici, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1283 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse negato la debenza degli interessi anatocistici, perché gli stessi non erano maturati da oltre sei mesi all’atto della proposizione della domanda giudiziale, e quindi non risultava integrata la previsione dell’art. 1283 cod.civ.,e altresì che Credifarma avesse completamente ignorato la questione, soffermandosi sulla circostanza che la relativa pretesa fosse stata adeguatamente formulata nell’atto introduttivo del giudizio; Credifarma sostiene che “la domanda era fondata e correttamente articolata in impugnazione in quanto gli interessi alla data della domanda giudiziale erano scaduti da oltre sei mesi (più precisamente da circa 9 mesi).

Nel caso di specie si fa riferimento a DCR di ottobre 2012 per cui esiste la costituzione in mora del 6.12.2012”; poi ribadisce di avere domandato gli interessi anatocistici sia in primo grado che in appello; il motivo è inammissibile, perché la sua illustrazione si basa su asserzioni e non rispetta, evidentemente, la prescrizione di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ. (cfr. supra§ 2)); 6) in definitiva, va accolto il terzo motivo, il primo, il secondo, il quinto ed il sesto sono inammissibili, il quarto è assorbito; 7) la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa sezione e composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte,dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il quinto ed il sesto motivo ed as

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4749/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA D’ALESSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Somministrazione CC 21.06.2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PHARMANEPI S.r.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t. nonché amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3717/2020 depositata il 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 258/2016, condannava la AUSL di Viterbo al pagamento, a favore di Credifarma S.p.A., della somma di euro 14.515,05 a titolo di interessi al tasso legale, accogliendo parzialmente, dato l’avvenuto pagamento in corso di causa della somma capitale, la domanda di Credifarma avente ad oggetto il pagamento di euro 3.036.865,83, oltre agli interessi, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, e al maggior danno, per forniture di medicinali anticipate dalle Farmacie da essa rappresentate agliassistiti del servizio sanitario nazionale, rigettava la domanda di condanna della ASL al risarcimento del "maggior danno" di cui all'art. 1224 cod.civ., comma 2, e al pagamento degli interessi anatocistici; Credifarma impugnava la decisione del Tribunale di Viterbo per illegittima limitazione della domanda e omessa pronuncia ex art. 1218 cod.civ., per omesso riconoscimento, sulla somma indicata come dovuta, degli interessi al tasso legale ex art. 1282 cod.civ., per errata pronuncia ex art. 10 cod.proc.civ. sulla domanda principale, per errata dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. quanto alla compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado e alla liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, per mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 cod.civ., per non aver applicato l’art. 1282 cod.civ. ; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3717/2020, preso atto della rinuncia alla domanda di liquidazione degli interessi, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, ha ritenuto di dover imitare il decisum “ai restanti motivi volti al riconoscimento del magg ior danno e degli interessi anatocistici”, concludendo per l’inammissibilità dell’appello per violazione dei requisiti formali previsti dall’art. 342 cod.proc.civ., atteso che l’impugnazione della statuizione del Tribunale che aveva negato il maggior danno per l’insussistenza della colpa nel ritardo da parte dell’azienda sanitaria non era stata confutata; in particolare, in sentenza è affermato che la ricorrente non aveva replicato “alcunché ai dirimenti rilievi del Tribunale” e la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi anatocistici era stata formulata soffermandosi sulla circostanza che la relativa pretesa fosse stata adeguatamente formulata nell’atto introduttivo, senza confrontarsi con il rilievo del Tribunale che “gli stessi non fossero maturati da oltre sei mesi all’atto della proposizione della domanda giudiziale, di guisa da non integrare il presupposto all’uopo richiesto dall’art. 1283 cod.civ.”; Credifarma ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso la Asl di Viterbo; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art 342 cpc ex art. 360 cpc n. 3. Omesso esame di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti processuali ex art. 360 cpc n.5”, Credifarma censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancanza di rispondenza ai requisiti formali ex art. 342 cod.proc.civ., adducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare tutti i motivi di appello e in particolare le doglianze, le questioni ed i punti contestati debitamente esposti in citazione, elencando puntualmente le parti del provvedimento impugnate e l’indicazione delle circostanze dalle quali promana la violazione di legge, evidenziando altresì la rilevanza delle stesse ai fini della decisione e riportando, allo scopo di soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., “i punti contestati nell’atto di appello e le argomentazioni che il giudice di secondo grado ha omesso di esaminare”; il motivo è inammissibile perché non coglie e quindi non confuta efficacemente la ratio decidendi; sebbene infatti la Corte d'appello abbia richiamato l' art. 342 cod.proc.civ., la motivazione della sentenza impugnata è chiara nel senso che l'appello è stato dichiarato inammissibile non già per mancanza dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 cod.proc.civ., ma semplicemente perché le doglianze erano estranee alla ratio decidendisottesa dalla sentenza di primo grado; il ragionamento della Corte d’Appello è stato il seguente: a) il Tribunale aveva rigettato la domanda di maggior dannoex art. 1224 cod.civ., comma 2, per mancanza di colpa della ASL; b) Credifarma aveva impugnato tale statuizione "senza argomentare alcunché a confutazione" dell'assunto del Tribunale, dilungandosi a sostenere come e perché quel "maggior danno"ex art. 1224 cod.civ., 2° comma, cod.civ. dovesse ritenersi sussistente; c) allo stesso modo, il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento degli interessi anatocistici per mancanza del requisito della "debenza per almeno sei mesi", prescritto dall'art. 1283 cod.civ.(rectius art. 1284 cod.civ.); Credifarma aveva impugnato la sua decisione sostenendo che la domanda di pagamento degli interessi anatocistici era stata ritualmente formulata già in primo grado; è dunque evidente che il passaggio in cui la sentenza impugnata ha evocato l’art. 342 cod.proc.civ. non ha spiegato alcun effetto sulla ratio decidendi della sentenza impugnata; di conseguenza, come si è detto, il motivo è inammissibile; 2) con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 1218 e dell’art. 1282 cod.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. nonché l’omesso esame di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti processuali ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è che il giudicante abbia omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, avente ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 1218 cod.civ., conseguente all’omessa statuizione sul mancato pagamento del debito e sugli effetti della mora per il debitore; nella sostanza Credifarma lamenta di aver subito un danno, da riversare sul debitore moroso, per “la tempistica dei pagamenti effettuati dalla ASL”, avendo sostenuto delle spese per il fatto di aver dovuto affidare ad un legale la tutela del credito ex art. 1218 cod.civ.; il Tribunale, seguito dalla Corte d’Appello, avrebbe erroneamente ritenuto che l’avvenuto pagamento della somma capitale giustificasse la prosecuzione del giudizio solo per stabilire se alla creditrice spettassero gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 o dell’art. 1284 cod.civ., omettendo di pronunciarsi su ogni altra domanda, compresa quella con cui aveva chiesto la liquidazione degli interessi ai sensidell’art. 1284 cod.civ.,. per il capitale residuo; la ricorrente aggiunge che la Corte d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non solo per non aver tenuto conto della mancata applicazione degli artt. 1218 e 1282 cod.civ., ma anche per avere violato i parametri previsti dal d.m.55/2014; il motivo non risulta ammissibile, perché risulta formulato in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ.; Credifarma, infatti, non ha indicato idocumenti e gli atti sui quali il ricorso si fonda, non ha fornito chiare ed esaurienti indicazioni circa i termini in cui era stata formulata la domanda su cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi né in quali termini era stata riproposta in grado di appello; anche in punto di regolazione delle spese di lite l’illustrazione del motivo non soddisfa il principio di autosufficienza; pure declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il principio di autosufficienza del ricorso è volto a semplificare l'attività del giudice di legittimità, a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione) ed ha investito questa Suprema Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporzionalità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale che lo renderebbe strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al p.to 81 in motivazione), il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenza conforme): requisito quest’ultimo che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass.19/04/2022, n. 12481); a tale ultimo riguardo, si osserva che neppure in calce al ricorso parte ricorrente ha fornito indicazioni per la localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda; 3) con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 10 cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omessa pronuncia sulla domanda principale presente in citazione ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. e la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. in conseguenza dell’errata dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” in ordine al capitale”; Credifarma lamenta che la Corte territoriale: a) non si sia pronunciata sul motivo di appello avente ad oggetto la statuizione con cui il Tribunale, avendo dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al pagamento della sorte capitale per oltre euro 3.000.000,00, senza soccombenza virtuale della Asl, aveva disposto la condanna al pagamento delle spese di lite, senza tener conto del valore della domanda; b) abbia compensato per metà le spese in ragione della reciproca parziale soccombenza, nonostante al momento dell’editio actionis la Asl fosse debitrice di oltre euro 3.000.000,00; c) abbia violato il principio di causalità, in virtù del quale il debitore ha dato causa al mancato pagamento per il quale il creditore è stato costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere la soddisfazione del suo credito; il motivo è fondato, precisando che la prospettata omessa pronuncia è riconducibile all’art.112 c.p.c.; la Corte territoriale ha in tutta evidenza integralmente obliterato il motivo di appello, d el qual e Credifarma ha riportato il contenuto e fornito gli elementi per la sua localizzazione (p. 7 del ricorso); 4) col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 2, 4 e 6, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ: il motivo è assorbitoda quello precedente; 5) col quinto motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 3, la violazione dell'art. 1224 cod.civ., comma 2. la ricorrente deduce che: gli interessi di mora sono dovuti, ai sensi della norma sopra ricordata, "anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno"; in ogni caso le parti attrici avevano documentato di avere sofferto un "maggior danno", rappresentato dalla necessità di fare ricorso al credito per ottenere quella liquidità resa necessaria dalla mora della ASL nel rimborsare il costo dei farmaci; la circostanza che il ritardo della ASL fu causato dalla mancanza di fondi non era sufficiente ad escludere la colpa dell'amministrazione debitrice, tenuto conto dell'autonomia patrimoniale e contabile della ASL; il motivo è inammissibile nella parte in cui sostiene che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 1224 cod.civ.: il giudice di merito , infatti, per quanto già evidenziato, ha ritenuto che Credifarma non aveva impugnato la statuizione con cui il Tribunale aveva accertato che gli interessi moratori non erano dovuti, per mancanza di colpa nella mora dell'amministrazione, e non ha fatto, dunque, applicazione dell’art. 1224 cod.civ; detta statuizione, giusta o errata che sia, non è stata censurata dalla ricorrente; 6) col sesto motivo la ricorrente impugna la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame concernente il pagamento degli interessi anatocistici, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1283 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; oggetto di impugnazione è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse negato la debenza degli interessi anatocistici, perché gli stessi non erano maturati da oltre sei mesi all’atto della proposizione della domanda giudiziale, e quindi non risultava integrata la previsione dell’art. 1283 cod.civ.,e altresì che Credifarma avesse completamente ignorato la questione, soffermandosi sulla circostanza che la relativa pretesa fosse stata adeguatamente formulata nell’atto introduttivo del giudizio; Credifarma sostiene che “la domanda era fondata e correttamente articolata in impugnazione in quanto gli interessi alla data della domanda giudiziale erano scaduti da oltre sei mesi (più precisamente da circa 9 mesi). Nel caso di specie si fa riferimento a DCR di ottobre 2012 per cui esiste la costituzione in mora del 6.12.2012”; poi ribadisce di avere domandato gli interessi anatocistici sia in primo grado che in appello; il motivo è inammissibile, perché la sua illustrazione si basa su asserzioni e non rispetta, evidentemente, la prescrizione di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ. (cfr. supra§ 2)); 6) in definitiva, va accolto il terzo motivo, il primo, il secondo, il quinto ed il sesto sono inammissibili, il quarto è assorbito; 7) la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa sezione e composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte,dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il quinto ed il sesto motivo ed as
Sentenza Cassazione n. 21407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris