CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,– intimata –avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondogrado di Trento – sez. n. 1 – n. 41/2018, depositata il 28 marzo2018;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 32409/2018Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 20321/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di dottorecommercialista, chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Trento il rimborso di € 7.032,05, asseritamenteversato indebitamente a titolo di IRAP per gli anni dal 2003 al2007, in quanto relativo ad attività svolta in forma individuale,con esclusivo lavoro proprio e con minimi beni strumentali, perl’attività di sindaco e revisore contabile, senza l’utilizzo dellastruttura organizzativa dello “[OSCURATO:PERSONA] CommercialistiAssociati”, di cui era socio.2. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale istanza di rimborso, ilcontribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria di primo grado di Trento la quale, con sentenza n.81/2009, lo rigettava.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n.17/2011, depositata il 21 marzo 2011, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado.4. Proposto dal contribuente ricorso per cassazione, questaCorte, con ordinanza del 20 dicembre 2016, n. 26301,accoglieva il ricorso, rinviando alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado di Trento per nuovo giudizio, oltre che per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.5. Riassunto il giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], laCommissione Tributaria di secondo grado di Trento, consentenza n. 41/2018, pronunciata il 19 marzo 2018, edepositata in segreteria il 28 marzo 2018, rigettavanuovamente l’appello, condannando l’appellante alla rifusionedelle spese di lite.R.G. N. 32409/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32409/2018Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 20321/2026Data pubblicazione 17/06/20266. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMoser Marcello, sulla base di cinque motivi (ricorso notificato il6 novembre 2018).L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinquemotivi.1.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 384, comma2, e 177 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dellostesso codice di rito.Deduce, in particolare, che la C.T. di secondo gravo non avevatenuto conto delle statuizioni dell’ordinanza di questa S.C. n.26301/2016, che aveva rinviato al giudice di meritounicamente al fine di valutare la sussistenza del requisitodell’”autonoma organizzazione”, senza che fosse accolta,tuttavia, l’eccezione riguardante la mancanza di prova circa laprovenienza del reddito prodotto da incarichi di sindaco e/orevisore contabile, il che aveva determinato la formazione digiudicato implicito su tale questione.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 3 d.l.gs. 15 dicembre 1997 n. 446,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la Corte di secondo grado non avevaconsiderato che non sono soggetti ad IRAP i redditi derivantiR.G. N. 32409/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32409/2018Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 20321/2026Data pubblicazione 17/06/2026da attività di sindaco e revisore contabile svolta singolarmentee separatamente da quella espletata dal commercialistaall’interno dello studio associato, omettendo di valutare che taliorganizzativa eccedente il minimum indispensabile persvolgerle.1.3. Con il terzo motivo, in via subordinata, viene eccepitaviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 2697, 2727 e 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva il ricorrente che l’Ufficio non aveva contestato che ilrimborso IRAP non fosse dovuto, perché quei redditiprovenivano da una tipologia di attività svolta senza l’utilizzodi una “autonoma organizzazione”, anche in considerazione delfatto che, secondo l’art. 3 dello statuto dello “Studio FronzaCommercialisti Associati”, le funzioni di sindaco edamministratore di società, ovvero le funzioni riferite allapersona di ciascun singolo associato, non rientravano tra quelleproprie dello studio associato.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5), c.p.c.Rileva, in particolare, che la Corte territoriale aveva omessodi valutare se il contribuente avesse utilizzato, per produrre iredditi oggetto della domanda, beni strumentali eccedenti ilminimo indispensabile, ritenendo erroneamente di poterdecidere il caso, così come peraltro richiesto da questa Cortecon la precedente ordinanza n. 26301/2016.R.G. N. 32409/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32409/2018Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 20321/2026Data pubblicazione 17/06/20261.5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce violazione e falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, e degli artt. 91 e92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), dello stessocodice di rito.Deduce, in particolare, che la Corte territoriale lo avevaerroneamente condannato al pagamento delle spese delgiudizio di rinvio e del precedente giudizio di legittimità,nonostante che egli fosse risultato vittorioso in detto giudiziodi cassazione.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo possono essereesaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, esono infondati.Questa Corte, con precedente ordinanza n. 26301 del 20dicembre 2016, aveva cassato con rinvio la precedentesentenza d’appello, demandando alla [OSCURATO:PERSONA] secondo grado di accertare se potesse configurarsi o menoun’autonoma organizzazione, sulla base degli elementi offertidal contribuente, con particolare riferimento all’attività svolta(sindaco e/o revisore dei conti di singole società), tenendoconto della qualità dei beni strumentali utilizzati.Le corti di merito, nei precedenti gradi di giudizio, avevanoritenuto che fosse configurabile l’autonoma organizzazione, inquanto il professionista era inserito in uno studio professionaleassociato; il Moser, tuttavia, ritiene che, per la parte di redditoproveniente da tale attività di sindaco e/o revisore contabile,non si applichi l’IRAP, in quanto trattasi di attività svolta al diR.G. N. 32409/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32409/2018Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 20321/2026Data pubblicazione 17/06/2026fuori dello studio professionale, e senza l’utilizzo di taleorganizzazione.La Corte territoriale di Trento, tuttavia, ha confermato ilrigetto dell’appello, ritenendo non provata l’attività di perito, disindaco e/o di revisore contabile, per cui «non vi è prova che ilreddito da lavoro autonomo denunciato sul quale egli ha pagatola contrastata imposta consegua all’esercizio – solo asserito –della predetta attività individuale».Il ricorrente contesta tale affermazione, ritenendo che sullaquestione dello svolgimento dell’attività quale sindaco e/orevisore contabile si sia formato un giudicato interno, posto chenei precedenti gradi di giudizio nulla si era detto al riguardo, equindi si sarebbe dato per accertato che tale attività sia stataeffettivamente svolta, in quanto la questione controversadell’”autonoma organizzazione”.Deve tuttavia rilevarsi che questa Corte, nella precedenteordinanza n. 26301/2016, ha demandato alla CommissioneTributaria di secondo grado di Trento, esaminare «il tipospecifico di attività svolta e la qualità dei beni strumentaliutilizzati», e quindi rientrava sicuramente, tra gli accertamentidemandati alla Corte di merito, effettuare la verifica dell’attivitàsvolta, ed eventualmente escludere che si trattasse di attivitàdi sindaco e/o revisore contabile, una volta accertato che ditale attività specifica non era stata fornita adeguata prova.Peraltro, poiché nel giudizio di rinvio le parti conservano lastessa posizione processuale del precedente giudizio, era oneredel contribuente (trattandosi di richiesta di rimborso) fornire laprova dello svolgimento dell’attività di perito, sindaco e/oR.G. N. 32409/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32409/2018Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 20321/2026Data pubblicazione 17/06/2026revisore contabile senza l’ausilio di un’autonomaorganizzazione, prova che, evidentemente, il contribuente nonha adeguatamente fornito, come accertato dai giudici di meritocon valutazione di fatto insindacabile in questa sede.2.2. Il quarto motivo è inammissibile.Nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di c.d. “doppiaconforme”, in quanto i giudici di secondo grado hannoconfermato la decisione di primo grado; conseguentemente, inapplicazione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., vigente rationetemporis, non è ammissibile la censura riguardante l’omessoesame di fatti rilevanti ai fini del giudizio.2.3. Il quinto motivo, infine, è infondato, in quanto nellavalutazione della regolamentazione delle spese deve farsiriferimento al principio della soccombenza applicato all'esitoglobale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stessoed al loro risultato (Cass. 21 giugno 2025, n. 16645).3. Il ricorso deve, quindi, nel suo complesso essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare ilricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.R.G. N. 32409/2018 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32409/2018Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 20321/2026Data pubblicazione 17/06/2026Dà atto della sussistenza del presupposti processuali perdichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 32409/2018 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]