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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1968

ECLI:EU:C:1968:1
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61967C0003 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 18 gennaio 1968 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (gli antefatti, le conclusioni delle parti) Valutazione giuridica

1. Se la ricorrente sia soggetta alla perequazione

2. Se il consumo dì rottame della ricorrente potesse essere stabilito mediante stima

3. Le singole critiche mosse al metodo di valutazione seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] per accertare il consumo di rottame

4. Difetto di motivazione

5. Errori nel procedimento

6. Circa il carattere definitivo di precedenti conteggi di perequazione

7. Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La ricorrente nella causa odierna è un'impresa siderurgica italiana con stabilimento in Torino, frazione [OSCURATO:PERSONA].

Mi occuperò in seguito dei particolari della produzione; per ora dirò che è assodato che l'impresa ha impiegato del rottame e che l'[OSCURATO:PERSONA] le ha chiesto di pagare dei contributi di perequazione.

Pare che anche l'impresa non abbia mai messo in dubbio il suo obbligo, poiché per il periodo che ci interessa (febbraio 1957-novembre 1958) ha regolarmente denunciato i suoi acquisti di rottame (per un totale di 10702 t) ed ha versato dei contributi (lire 24941334).

Come in altri casi, l'[OSCURATO:PERSONA] ha più volte fatto controllare i quantitativi denunciati; una prima volta nel gennaio 1961 dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera, che redigeva una relazione in merito il 5 maggio 1961.

Secondo la relazione, presso la ricorrente non era reperibile tutta la documentazione necessaria al controllo, il che impediva di ricostruire un quadro esatto degli acquisti di rottame.

L'[OSCURATO:PERSONA] cercava quindi di ottenere dati precisi per altra via, cioè desumendoli dalle fatture relative al consumo di energia elettrica della ricorrente.

La prima richiesta d'invio delle fatture (con lettera 27 novembre 1961) rimaneva infruttuosa e solo a seguito della decisione formale 23 febbraio 1962 le fatture venivano esibite, nell'aprile 1962.

Nemmeno con questo sistema però si poteva giungere ad un risultato attendibile, poiché le fatture si riferivano a diversi tipi di produzione, alcuni dei quali — a detta della ricorrente — richiedevano un consumo di energia molto superiore alla media.

In un colloquio avvenuto a Lussemburgo il 24 settembre 1962 tra i rappresentanti dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il rappresentante dell'impresa interessata, questi ammetteva poi che le denunce presentate erano incomplete in quanto vi erano state vendite effettuate senza fattura e non denunciate; l'[OSCURATO:PERSONA] decideva allora di procedere ad una nuova ispezione onde accertare la produzione che l'impresa non aveva denunciato.

Il compito veniva affidato alla [OSCURATO:PERSONA] italiana «Fidital», incaricata abitualmente di tali controlli sul rottame, che effettuava un'ispezione nel dicembre 1962-gennaio 1963.

Poiché nemmeno questo mezzo aveva dato risultati soddisfacenti, l'[OSCURATO:PERSONA], d'accordo con la ricorrente, faceva eseguire una perizia al fine di accertare «l'entità della produzione d'acciaio e del consumo di rottame» tenendo conto delle caratteristiche dello stabilimento della Mandelli e dei suoi procedimenti produttivi.

La relazione conclusiva (del 26 marzo 1965) veniva comunicata alla ricorrente, la quale sollevava varie obiezioni (l'ultima con lettera del 29 gennaio 1966) che in parte venivano accolte dall'[OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, per la produzione di lingotti d'acciaio, la ricorrente non avrebbe consumato 10702 t, come in origine denunciato, bensì 24026 t di rottame d'acquisto.

Nella decisione individuale d'accertamento del 7 dicembre 1966 compariva quest'ultima cifra, sulla cui base veniva emanata una seconda decisione di pari data che ingiungeva alla Mandelli di pagare lire 137910340 di contributi, per il periodo febbraio 1957-novembre 1958.

La controversia verte sulla legittimità di queste due decisioni, di cui si chiede l'annullamento per insufficienza di motivazione e per violazione del trattato o delle norme relative alla sua applicazione.

Esaminerò tra breve i particolari di queste censure; per ora mi limiterò a rilevare che le censure riguardano principalmente la decisione relativa all'accertamento dell'imponibile, mentre la seconda, che contiene l'ingiunzione di pagamento, è subordinata alla prima e cadrebbe automaticamente qualora questa risultasse illegittima.

Valutazione giuridica

1. Se la ricorrente sia soggetta alla perequazione Esaminando gli argomenti della ricorrente, sorge in primo luogo la questione del se essa sia soggetta alla perequazione a norma delle decisioni generali relative al rottame.

Talune osservazioni contenute nell'atto introduttivo e nella replica sottolineano con forza il fatto che la ricorrente è una fonderia d'acciaio , esercita cioè un'attività produttiva non compresa nella perequazione.

Tuttavia appare subito evidente che la tesi secondo cui la ricorrente sarebbe del tutto esente dalla perequazione, è insostenibile in quanto in contrasto, non solo col precedente atteggiamento della ricorrente che ha denunciato gli acquisti di rottame e ha pagato i contributi, ma anche e soprattutto col fatto che, durante l'intero procedimento amministrativo, essa non ha mai contestato di dover pagare i contributi.

Potrei anche ricordare che la carta intestata della ricorrente contiene, nella ragione sociale, il termine «acciaierie» e specifica che vengono prodotti «lingotti per forgia e laminazione».

Infine la ricorrente, nelle osservazioni relative alla perizia comunicatale dall'[OSCURATO:PERSONA] (allegate alla lettera 29 gennaio 1966), menziona la «fabbricazione di lingotti», cioè un'attività produttiva soggetta alla perequazione.

Se ne desume che le osservazioni contenute nelle memorie della ricorrente devono al massimo essere intese nel senso che essa è soprattutto una fonderia d'acciaio, mentre la produzione dei lingotti ha importanza solo secondaria (il che va tenuto presente nella valutazione dei risultati della stima).

In questo senso vanno intesi pure gli argomenti svolti nella fase orale, ma è escluso che si possa contestare in linea di principio l'obbligo di pagare i contributi.

2. Se il consumo di rottame della ricorrente potesse essere stabilito mediante stima La ricorrente contesta formalmente il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] di accertare il consumo di rottame mediante stima.

La stima sarebbe ammessa solo qualora non vi siano denunce; se queste sono invece state regolarmente fatte — come nel caso nostro — e si devono semplicemente rettificare , si potrebbe tutt'al più far ricorso al metodo deduttivo.

Quindi oggetto del contendere è l' interpretazione di due disposizioni (articolo 2 della decisione 13-58 e articolo 15 della decisione 16-58) che, in sostanza corrispondenti, recitano : «Qualora le imprese omettano di dichiarare gli elementi di calcolo dei contributi, l'[OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a procedere mediante valutazione d'ufficio.

L'[OSCURATO:PERSONA] è ugualmente autorizzata a rettificare d'ufficio le dichiarazioni in appoggio delle quali non possa essere prodotta una valida giustificazione.» Non mi sembra però necessario soffermarmi a lungo sul tenore e sulla motivazione della norma citata e sull'interpretazione che tenta di darne la ricorrente, giacché la giurisprudenza in materia è univoca ed abbondante.

Nella sentenza 2-65 (Raccolta XII-1966, pag. 251) la stima del consumo di rottame in base al consumo di energia elettrica (in sostanza l'applicazione del metodo induttivo) è dichiarata legittima anche nei confronti di un'impresa che ha effettuato le denunce sul proprio consumo di rottame, ma non è stata in grado di esibire agli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA] gli abituali registri contabili, vale a dire non ha potuto provare l'esattezza delle proprie denunce.

Analoga soluzione si ha nella sentenza 8-65 (Raccolta XII-1966, pag. 10) nella quale più che alle eventuali denunce di rottame della ricorrente si attribuisce importanza alle pezze giustificative prodotte per comprovare l'esattezza delle denunce.

In base alla giurisprudenza, non vedo quindi perche si dovrebbe accettare la distinzione fatta dalla ricorrente, anziché applicare, in entrambi i casi contemplati dall'articolo 2 della decisione 13-58 e dall'articolo 15 della decisione 16-58, lo stesso sistema di accertamento d'ufficio.

Rimane perciò solo la questione di come la ricorrente debba provare l'esattezza della sua denuncia, in altre parole: se la ricorrente abbia ottemperato al suo dovere di fornire informazioni.

La situazione è la seguente.

Anzitutto si deve rilevare che le denunce iniziali erano certamente inesatte (inferiori al vero di almeno 4000-5000 t) e che nemmeno i dati sul rottame di cadute proprie corrispondevano alla realtà.

Ciò venne alla luce nel gennaio 1961, a seguito dell'ispezione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera i cui risultati sono stati formalmente accettati dalla ricorrente (vedi la relazione 5 maggio 1961, pagg. 5, 7 e 8 e il relativo allegato).

La relazione teste menzionata dichiara inoltre espressamente che la documentazione esibita era così lacunosa da rendere impossibile l'accertamento del consumo di rottame e della produzione di acciaio.

A pag. 2 della relazione viene indicato quali documenti indispensabili all'ispezione a detta della ricorrente non sarebbero mai esistiti oppure sarebbero stati distrutti anteriormente all'ispezione stessa.

L'amministrazione della ricorrente non avrebbe mai posseduto elenchi particolareggiati relativi agli acquisti ed al consumo di rottame, né registri degli acquisti di rottame, né dati statistici sulla produzione.

Sarebbero invece stati distrutti in parte diversi bollettini di consegna relativi agli acquisti di rottame, il libro delle fatture, il libro delle importazioni, il libro inventario e i dati statistici sul consumo di rottame, nonché i documenti relativi alla contabilità generale, del magazzino e dello stabilimento.

L'esattezza di queste dichiarazioni è confermata da una lettera della ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] in data 10 novembre 1959 (nella quale si dichiara che i documenti relativi alla produzione sono stati parzialmente distrutti), nonché da un'espressa dichiarazione scritta della ricorrente, in data 15 febbraio 1961, il cui contenuto coincide in pratica con la relazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera in data 5 maggio 1961.

Agli ispettori, a quanto afferma la ricorrente, vennero mostrate principalmente delle fatture d'acquisto , ma è evidente che dette fatture non permettevano di ricostruire il consumo di rottame, come invece sarebbe stato possibile grazie ad alcuni dei documenti distrutti, ad esempio il libro delle fatture, il libro degli inventari o quello della contabilità industriale.

Anche se quanto ho detto sin qui sarebbe sufficiente ai fini della presente controversia, aggiungerò alcune altre considerazioni.

In primo luogo è significativo il fatto che la ricorrente, tramite il suo rappresentante rag.

Porta, abbia ammesso, in occasione dell'incontro con i funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 24 settembre 1962, l'inesattezza delle denunce relative alla produzione, quindi di elementi del pari importanti per il calcolo del consumo di rottame.

Quando venne effettuato un altro controllo, al fine di stabilire il quantitativo di lingotti d'acciaio venduti senza fattura (dicembre 1962 e gennaio 1963), la Fidital riuscì ad accertare altri quantitativi sulla scorta di buoni di consegna e di nastri d'addizione; tuttavia anche in questa ispezione, in cui la Fidital aveva cercato di stabilire un «bilancio generale del metallo», venne constatata l'incompletezza della documentazione dell'azienda.

Così, la relazione del 1 o maggio 1963 parla di tre distinte dichiarazioni di produzione considerevolmente diverse fra loro; dichiara che i dati forniti nel gennaio 1963 non coincidevano con quelli rilevati nelle precedenti verifiche, e sottolinea che la documentazione esibita era in parte diversa rispetto alle precedenti ispezioni.

In particolare fu rilevato che la serie di bollette di consegna prese in primo luogo in considerazione non era completa e che i nastri di addizione, altrettanto importanti, non andavano oltre il 31 dicembre 1957, poiché quelli successivi sarebbero stati distrutti.

La conclusione della relazione è la seguente : «Le lacune riscontrate nella documentazione messa a nostra disposizione ci inducono a formulare le più ampie riserve per il caso in cui altri documenti non fossero stati sottoposti al nostro esame».

La ricorrente non è stata in grado di spiegare questo stato di cose.

Non pare convincente il suo richiamo al carattere particolare dell'impresa, in quanto una società delle dimensioni della ricorrente (che impiega più di 100 operai solo per i forni elettrici — com'è detto a pag. 7 della lettera 29 gennaio 1966), pur se non è in grado di produrre tutti i documenti richiesti dagli ispettori, deve almeno disporre di una contabilità ordinata che permetta di farsi un'idea completa dell'andamento dell'azienda.

Per quanto riguarda la presunta distruzione di documenti (che, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente nella fase orale, non si è limitata a documenti irrilevanti per l'ispezione), non riesco a comprenderne gli scopi.

Dalla relazione Fidital, si desume che nel 1963 esistevano ancora documenti che permettevano di risalire al 1954, mentre mancavano documenti successivi al dicembre 1957.

Pur supponendo che il diritto interno consenta una simile distruzione, i documenti andrebbero conservati in considerazione delle esigenze del consorzio di perequazione.

Nessuna delle imprese soggette alla perequazione poteva pensare che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto esclusivo affidamento sulle denunce ricevute; era invece logico prevedere che alle loro denunce sarebbe seguito un controllo.

Ciò vale quanto meno per una delle epoche in cui la ricorrente ha parlato di aver distrutto dei documenti contabili (si vedano le sue dichiarazioni del 1959 e del 1961).

In quel momento, non solo il consorzio di perequazione aveva appena cessato di funzionare, ma tutti i partecipanti sapevano perfettamente che la liquidazione finale non era ancora in vista.

Da tutto questo emerge uua situazione in cui l' unico modo per stabilire il consumo di rottame della ricorrente era la stima d'ufficio.

È inoltre significativo che la ricorrente, in corso di causa, non ha mai offerto di fornire la prova (ad essa incombente) dell'esattezza delle denunce effettuate mediante esibizione di documenti contabili, ma si è limitata a chiedere che fosse effettuata una perizia, come già nella fase precontenziosa si era dichiarata d'accordo su una perizia intesa a chiarire la situazione.

Concludendo, posso rilevare innanzitutto che non sussiste in linea di massima violazione dell'articolo 2 della decisione 13-58 né dell'articolo 15 della decisione 16-58.

Esaminerò ora nei particolari il metodo di valutazione seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] e le eventuali critiche cui esso prestasse il fianco.

3. Le singole critiche mosse al metodo di valutazione seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] per accertare il consumo di rottame Ricordo che l'[OSCURATO:PERSONA], derogando alla sua prassi abituale, nella fattispecie non ha accertato il consumo di rottame desumendolo dal consumo di energia.

In effetti il sistema non sarebbe stato appropriato, in quanto la ricorrente non produce solo lingotti, ma anche getti d'acciaio di svariate forme e qualità e, secondo le sue dichiarazioni, per quest'ultima produzione il consumo di energia per tonnellata è molto elevato, il che impediva di procedere ad un semplice rapporto consumo d'energia — produzione d'acciaio.

La ricorrente non ha del resto criticato l'[OSCURATO:PERSONA] per non aver applicato il sistema induttivo fondato sul consumo di energia.

Nel nostro caso l'[OSCURATO:PERSONA] si è invece adoperata ad accertare la produzione complessiva d'acciaio liquido, basandosi sulla capacità dei forni, sul tempo d'esercizio e sul tempo di colata.

Dalla produzione totale si doveva quindi detrarre una determinata quantità di acciaio grezzo destinata ai getti d'acciaio.

A questo scopo si è tenuto conto delle denunce della ricorrente relative alla produzione ed inoltre dei quantitativi che la Fidital, nell'ispezione del gennaio 1963, ha accertato esser stati venduti senza fattura (e quindi esclusi dalle denunce di produzione).

Il restante acciaio liquido, perciò, secondo l'[OSCURATO:PERSONA] poteva essere impiegato solo per la produzione di lingotti.

Tenendo conto delle cadute proprie, se ne poteva dedurre il quantitativo di rottame necessario per la produzione, com'è stato fatto nella decisione impugnata.

In un primo tempo, il calcolo si fondava su elementi forniti dal perito dell'[OSCURATO:PERSONA].

In seguito — e vedremo come — i dati sono stati rettificati sulla scorta delle osservazioni della ricorrente.

Vediamo ora nei particolari le critiche mosse dalla ricorrente a questo modo di procedere.

Innanzitutto essa rileva di essersi accordata con l'[OSCURATO:PERSONA] sull'effettuazione di una perizia.

I risultati di detta perizia avrebbero quindi potuto essere usati solo se riconosciuti esatti da entrambe le parti.

Dal momento però che la ricorrente ha sollevato obiezioni sui risultati ottenuti dal perito ed anche l'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la fondatezza delle obiezioni della ricorrente, non sarebbe più possibile valersi della perizia per accertare il consumo di rottame.

Una perizia costituisce un sistema coerente; se talune parti di essa vengono soppresse a seguito di critiche giustificate, l'intera perizia perde ogni attendibilità.

L'argomento non mi pare persuasivo.

Per quanto riguarda la sua seconda parte, non mi sembra si possa ammettere in linea di principio che la rettifica di taluni punti di una perizia tolga alla stessa ogni valore.

Si sarebbe dovuto dimostrare che i punti criticati, rispetto al complesso della perizia, avevano un'importanza tale da giustificare la conclusione cui giunge la ricorrente.

Poiché ciò non è avvenuto, possiamo trascurare questa censura.

Quanto all' accordo delle parti , che sarebbe necessario per potersi valere della perizia, rileverò che la ricorrente considera erroneamente il problema nella prospettiva del diritto privato.

In effetti, come giustamente è stato messo in rilievo nella fase orale, l'elaborazione di una perizia del genere non rappresenta l'esecuzione di una convenzione inter partes, ma un tipo di ispezione periziale a norma dell'articolo 47 del trattato (il perito prescelto era infatti accompagnato da un ispettore dell'[OSCURATO:PERSONA]), cioè di un atto per cui non è necessario il consenso dell'impresa interessata, anche se questo è stato chiesto per ragioni di correttezza.

L'[OSCURATO:PERSONA] quindi, checché ne dica la ricorrente, aveva il potere di valersi dei risultati della perizia che essa riteneva esatti e la Corte dovrà solo accertare se tali risultati appaiano oggettivamente esatti.

Del pari, la ricorrente critica in generale il valore della perizia osservando che il perito è rimasto sul luogo un solo giorno.

Essa solleva inoltre la questione del se egli avesse un'adeguata conoscenza delle fonderie d'acciaio e conoscesse sufficientemente la lingua.

Nemmeno queste considerazioni possono tuttavia aver peso ai fini della pronunzia.

Per quanto si fondano su dati di fatto (come la durata del sopraluogo), esse non consentono di pronunciarsi sull'attendibilità dei risultati, in quanto il perito non partiva da zero, ma poteva servirsi dei risultati delle ispezioni precedenti.

Per quanto riguarda le supposizioni della ricorrente circa le capacità del perito, si può non tenerne conto già perché si tratta di un semplice accenno, non corroborato da prove.

Si potrebbe poi aggiungere che le eventuali deficienze linguistiche del perito furono compensate dalla presenza dell'ispettore dell'[OSCURATO:PERSONA], mentre per quanto riguarda la sua competenza in campo tecnico posso accontentarmi del rilievo che, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], come vedremo, essa non ha avuto peso decisivo.

In terzo luogo la ricorrente lamenta che i calcoli del perito si siano fondati prevalentemente su dati teorici , senza tenere nel dovuto conto le caratteristiche dell'impresa.

Il rilievo potrebbe essere pertinente per quanto riguarda il tempo di esercizio e i tempi di colata, ma in definitiva ha scarso valore, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente modificato i risultati della perizia, tenendo conto delle obiezioni formulate dalla ricorrente nella lettera del 29 gennaio 1966.

Unicamente in base ai dati forniti dalla ricorrente è stato calcolato il tempo medio mensile d'esercizio, sono stati detratti i periodi d'interruzione e stabiliti i tempi medi di fusione dei tre forni elettrici.

Almeno per quanto riguarda la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], che è poi il solo atto di cui si deve tener conto, non si può quindi accogliere la censura secondo cui sarebbero stati impiegati solo dati teorici.

Infine la ricorrente sostiene (e mi pare che ciò costituisca il punto fondamentale della sua critica, come risulta specialmente dalla perizia di parte prodotta con la replica) che non si è avuto riguardo alle particolari condizioni di produzione della sua fonderia d'acciaio , ed in particolare alla molteplicità dei prodotti e del periodo di rodaggio che a quell'epoca l'impresa stava attraversando.

Se questi elementi fossero stati considerati, si sarebbe dovuto ammettere che una percentuale di acciaio grezzo maggiore di quella ritenuta dall'[OSCURATO:PERSONA] era destinata alla fonderia (in altre parole: si sarebbe dovuto assumere un diverso rapporto produzione di acciaio grezzo/getti d'acciaio) ed il risultato finale sarebbe stato diverso se si fosse tenuto conto della notevole quantità di scarti della fonderia.

Anche questa censura alla fin fine appare tuttavia infondata.

Innanzitutto si deve ricordare che l'[OSCURATO:PERSONA] ha calcolato la produzione totale di acciaio liquido basandosi, fra l'altro, sui tempi di fusione medi forniti dalla ricorrente, e che quindi si è tenuto conto delle caratteristiche dello stabilimento, che si concretano in tempi di fusione particolarmente lunghi a causa delle esigenze della fonderia.

Va inoltre ricordato che il risultato finale differisce di poco da quello cui giunge la ricorrente, e che la differenza di circa 2000 t è evidentemente dovuta al fatto che la ricorrente — senza plausibile motivo — si è basata sullo sfruttamento solo parziale della capacità del forno.

Il problema per l'[OSCURATO:PERSONA], una volta ottenuto questo primo risultato, difficilmente criticabile, era quello di detrarre dalla produzione totale il quantitativo destinato alla fonderia, in quanto il resto poteva essere impiegato solo nella produzione di lingotti.

L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accertare il quantitativo detraibile effettuando minuziose ricerche per stabilire il rapporto getti d'acciaio/acciaio grezzo.

In base ai getti d'acciaio venduti, si sarebbe potuta stabilire la quantità di acciaio grezzo necessaria per la loro produzione.

L'[OSCURATO:PERSONA] però non ha seguito questo metodo e ritengo che abbia avuto le sue buone ragioni.

Essa ha invece assunto come base per la detrazione le quantità di acciaio grezzo che la stessa ricorrente aveva dichiarato esser state destinate alla produzione di getti.

A dette quantità l'[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto il materiale grezzo necessario per produrre le merci vendute senza fattura, nel far che essa poteva partire dal rapporto acciaio grezzo/prodotto finito , desumibile dalle denunce della ricorrente circa la sua produzione, e dai corrispondenti dati relativi alle vendite di prodotti finiti regolarmente fatturati, unici noti in un primo tempo.

Con questo modo di procedere l'[OSCURATO:PERSONA] ha evitato tutte le difficoltà connesse alla determinazione empirica del rapporto acciaio grezzo/prodotto finito.

Il metodo mi pare ineccepibile, soprattutto perché si fonda su dati in precedenza forniti dalla stessa ricorrente.

Un giudizio diverso sarebbe possibile solo se la ricorrente avesse dimostrato che i dati relativi alle prime denunce non corrispondevano a verità.

Risulta quindi infondata non solo la censura principale della ricorrente che si riferisce al rapporto acciaio grezzo/prodotto finito , assunto come base dall'[OSCURATO:PERSONA], ma contemporaneamente si rivela priva di sostanza la questione del se il perito incaricato dall'[OSCURATO:PERSONA] disponesse di cognizioni tecniche sufficienti per pronunciarsi sulle caratteristiche di una fonderia d'acciaio.

Per quanto riguarda poi la fase di rodaggio attraversata dall'impresa negli anni 1957 e 1958, nonché la quantità particolarmente rilevante di scarti della fonderia, mi limiterò a brevi osservazioni.

In effetti, mi pare si possa diffìcilmente sostenere che forni funzionanti dal 1954 e, rispettivamente, dall'ottobre 1956, potessero ancora considerarsi in rodaggio nel 1957 e nel 1958.

Pur ammettendo che nella fonderia il protrarsi delle difficoltà connesse con l'avviamento abbiano provocato grandi quantità di scarti, il computo finale del rottame non dovrebbe essere molto diverso, giacché il rottame riguardava un ciclo produttivo escluso dalla perequazione.

Sotto questo profilo, ritengo che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia applicato del tutto correttamente la nostra giurisprudenza in materia di definizione del rottame di caduta propria non tassabile.

Se si fosse comportata diversamente, le si sarebbe potuto giustamente far carico di una discriminazione nei confronti delle imprese consumatrici di rottame che non svolgono un'attività produttiva mista, cioè non hanno una annessa fonderia d'acciaio.

In complesso si può quindi ritenere che nessuna delle critiche mosse al metodo di stima dell'[OSCURATO:PERSONA] può infirmare il risultato dei calcoli oggetto della decisione impugnata.

Il risultato, come ogni altro dato ottenuto induttivamente, non è assolutamente esatto; le imprese che non sono in grado di corroborare le loro denunce coi documenti contabili devono però subire questo inconveniente.

Sarebbe comunque fuori luogo tentare ora di ottenere un risultato più preciso disponendo una nuova perizia, e ciò non solo perché non è possibile attendersi risultati migliori dopo un decennio dal periodo che ci interessa e dopo che la ricorrente ha mutato i suoi sistemi produttivi, ma anche perché — come ha stabilito la nostra giurisprudenza (causa 51-65, Raccolta XII-1966, pag. 133 ) — mancano i necessari presupposti: la ricorrente non ha infatti dedotto elementi atti a giustificare il dubbio che i risultati ottenuti finora si scostino notevolmente dalla realtà.

L'esame della controversia non è però terminato.

Dovrò occuparmi ancora di varie censure, prevalentemente di natura formale, che dovrebbero condurre del pari all'annullamento della decisione.

4. Difetto di motivazione La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione di accertamento dell'imponibile di rottame è insufficiente, contraddittoria e inconcludente.

Riguardo alla contraddittorietà, la ricorrente si riferisce probabilmente ai termini «contraddizioni e divergenze» che figurano nella motivazione.

Contrariamente a quanto ritiene la Mandelli, i termini non si riferiscono a contrasti fra l'[OSCURATO:PERSONA] ed i suoi ispettori che la prima non avrebbe risolto nella decisione, bensì alle divergenze tra i risultati delle singole ispezioni.

Sono proprio queste, come si può chiaramente desumere dalla decisione, che hanno indotto l'[OSCURATO:PERSONA] a rinunciare ad accertare il consumo di rottame della ricorrente servendosi del metodo deduttivo (cioè in base alle scritture contabili), per procedere invece ad una stima in base alla produzione totale di acciaio liquido.

La ricorrente sostiene poi che l'[OSCURATO:PERSONA], nella decisione, avrebbe dovuto pronunziarsi sul valore dei controlli effettuati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte si può obiettare che non è lecito pretendere che la motivazione sia tanto dettagliata.

È per contro sufficiente la constatazione che le ispezioni non avevano fornito un risultato attendibile, mentre il commento particolareggiato delle manchevolezze rilevate poteva essere riservato al contenzioso.

Infine non ravviso un difetto di motivazione nemmeno nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia indicato con assoluta precisione quali eccezioni sollevate nel procedimento amministrativo siano state da lei accolte né abbia specificato i motivi per cui non sono state accolte le altre eccezioni.

Indipendentemente dalla considerazione che ogni dubbio della destinataria della decisione circa la portata delle eccezioni accolte sarebbe venuto meno, se essa avesse confrontato le varie lettere concernenti la perizia Studer e la motivazione della decisione stessa, la nostra giurisprudenza ammette già da tempo che l'obbligo della motivazione non implica che vengano commentate tutte le eccezioni sollevate nella fase preparatoria di una decisione.

Se ciò vale per le eccezioni delle istituzioni comunitarie che a norma del trattato devono venir interpellate prima dell'adozione di una decisione (cause 4 e 6-54), non si può presumere una regola diversa per quanto riguarda le eccezioni dei singoli interessati.

Nemmeno il richiamo alla sentenza 8-65 è di qualche utilità, in quanto essa si riferisce tutt'al più all'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] di tener conto degli argomenti in senso contrario che risultino conferenti, ma non impone il dovere formale di farvi riferimento nella motivazione.

Nessuna delle censure elevate mi pare quindi atta a dimostrare che la decisione impugnata è viziata da insufficiente motivazione.

5. Errori nel procedimento Pure dal punto di vista della forma, la ricorrente assume che l'[OSCURATO:PERSONA] ha illecitamente trascurato di comunicarle tempestivamente i risultati dell'ispezione eseguita dalla Fidital alla fine del 1962-inizio 1963, il che costituirebbe al tempo stesso una discriminazione a danno della ricorrente, nei confronti delle altre imprese consumatrici di rottame.

Le mie osservazioni in proposito saranno molto brevi: non solo la ricorrente veniva informata — almeno sommariamente — con una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 9 luglio 1964 che l'ispezione della Fidital aveva avuto un risultato insoddisfacente (donde la necessità di affidare ad un perito il compito di accertare l'entità della produzione della ricorrente) ; ma l'[OSCURATO:PERSONA] non è obbligata , in qualsivoglia procedimento amministrativo, a sentire gli interessati relativamente agli atti preparatori della decisione definitiva (anche se l'audizione degli interessati può naturalmente essere utile).

La ricorrente non ha inoltre provato che l'[OSCURATO:PERSONA], in situazioni analoghe, abbia regolarmente informato gli interessati in modo esauriente e tempestivo e che la difesa in giudizio della ricorrente sia stata resa più difficile da questo comportamento insolito.

Nemmeno questa censura può quindi portare all'annullamento della decisione impugnata.

6. Circa il carattere definitivo di precedenti conteggi di perequazione La ricorrente infine sostiene — senza specificare chiaramente se si tratti di un mezzo d'impugnazione — di aver ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA] un conteggio datato 8 aprile 1963, dal quale si poteva desumere che i dati non sarebbero più stati sostanzialmente modificati.

Mentre in detta lettera il debito perequativo veniva fissato in lire 38496372, la decisione successiva lo portava a lire 137910340.

Questo accenno non può tuttavia avere conseguenze di rilievo.

È noto che tutti i consumatori di rottame hanno ricevuto un conteggio al 31 maggio 1963.

Esso doveva costituire un primo passo verso la liquidazione del consorzio di perequazione, ma era espressamente dichiarato provvisorio e quindi disciplinato dalla decisione generale 7-63 (articolo 5).

La ricorrente in particolare avrebbe dovuto rendersi conto che i suoi problemi specifici , già da anni dibattuti con l'[OSCURATO:PERSONA], non erano ancora risolti (si trattava dell'esatta determinazione dell'imponibile e della data d'inizio dell'obbligo di pagare i contributi).

Infatti la Mandelli, ancora nel 1964, si è dichiarata d'accordo sulla perizia intesa a determinare il suo consumo di rottame.

Quindi, l'invio di un primo conteggio (del resto proveniente dalla direzione mercato) non impediva affatto all'[OSCURATO:PERSONA] di aumentare — come in vari altri casi — il debito di perequazione per adeguarlo alla situazione risultante da successivi accertamenti, aggiungendovi naturalmente gli interessi (nella fattispecie, circa 50 milioni).

Nessuno dei mezzi dedotti contro la decisione impugnata appare quindi fondato.

7. Conclusioni finali Le mie conclusioni sono le seguenti : Non vi sono motivi atti a giustificare l'assunzione di prove sotto forma di perizia o di accesso sul posto.

Il ricorso è ricevibile, ma infondato e va quindi respinto, ponendosi le spese a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0003 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 18 gennaio 1968 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (gli antefatti, le conclusioni delle parti) Valutazione giuridica 1. Se la ricorrente sia soggetta alla perequazione 2. Se il consumo dì rottame della ricorrente potesse essere stabilito mediante stima 3. Le singole critiche mosse al metodo di valutazione seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] per accertare il consumo di rottame 4. Difetto di motivazione 5. Errori nel procedimento 6. Circa il carattere definitivo di precedenti conteggi di perequazione 7. Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La ricorrente nella causa odierna è un'impresa siderurgica italiana con stabilimento in Torino, frazione [OSCURATO:PERSONA]. Mi occuperò in seguito dei particolari della produzione; per ora dirò che è assodato che l'impresa ha impiegato del rottame e che l'[OSCURATO:PERSONA] le ha chiesto di pagare dei contributi di perequazione. Pare che anche l'impresa non abbia mai messo in dubbio il suo obbligo, poiché per il periodo che ci interessa (febbraio 1957-novembre 1958) ha regolarmente denunciato i suoi acquisti di rottame (per un totale di 10702 t) ed ha versato dei contributi (lire 24941334). Come in altri casi, l'[OSCURATO:PERSONA] ha più volte fatto controllare i quantitativi denunciati; una prima volta nel gennaio 1961 dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera, che redigeva una relazione in merito il 5 maggio 1961. Secondo la relazione, presso la ricorrente non era reperibile tutta la documentazione necessaria al controllo, il che impediva di ricostruire un quadro esatto degli acquisti di rottame. L'[OSCURATO:PERSONA] cercava quindi di ottenere dati precisi per altra via, cioè desumendoli dalle fatture relative al consumo di energia elettrica della ricorrente. La prima richiesta d'invio delle fatture (con lettera 27 novembre 1961) rimaneva infruttuosa e solo a seguito della decisione formale 23 febbraio 1962 le fatture venivano esibite, nell'aprile 1962. Nemmeno con questo sistema però si poteva giungere ad un risultato attendibile, poiché le fatture si riferivano a diversi tipi di produzione, alcuni dei quali — a detta della ricorrente — richiedevano un consumo di energia molto superiore alla media. In un colloquio avvenuto a Lussemburgo il 24 settembre 1962 tra i rappresentanti dell'[OSCURATO:PERSONA] ed il rappresentante dell'impresa interessata, questi ammetteva poi che le denunce presentate erano incomplete in quanto vi erano state vendite effettuate senza fattura e non denunciate; l'[OSCURATO:PERSONA] decideva allora di procedere ad una nuova ispezione onde accertare la produzione che l'impresa non aveva denunciato. Il compito veniva affidato alla [OSCURATO:PERSONA] italiana «Fidital», incaricata abitualmente di tali controlli sul rottame, che effettuava un'ispezione nel dicembre 1962-gennaio 1963. Poiché nemmeno questo mezzo aveva dato risultati soddisfacenti, l'[OSCURATO:PERSONA], d'accordo con la ricorrente, faceva eseguire una perizia al fine di accertare «l'entità della produzione d'acciaio e del consumo di rottame» tenendo conto delle caratteristiche dello stabilimento della Mandelli e dei suoi procedimenti produttivi. La relazione conclusiva (del 26 marzo 1965) veniva comunicata alla ricorrente, la quale sollevava varie obiezioni (l'ultima con lettera del 29 gennaio 1966) che in parte venivano accolte dall'[OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, per la produzione di lingotti d'acciaio, la ricorrente non avrebbe consumato 10702 t, come in origine denunciato, bensì 24026 t di rottame d'acquisto. Nella decisione individuale d'accertamento del 7 dicembre 1966 compariva quest'ultima cifra, sulla cui base veniva emanata una seconda decisione di pari data che ingiungeva alla Mandelli di pagare lire 137910340 di contributi, per il periodo febbraio 1957-novembre 1958. La controversia verte sulla legittimità di queste due decisioni, di cui si chiede l'annullamento per insufficienza di motivazione e per violazione del trattato o delle norme relative alla sua applicazione. Esaminerò tra breve i particolari di queste censure; per ora mi limiterò a rilevare che le censure riguardano principalmente la decisione relativa all'accertamento dell'imponibile, mentre la seconda, che contiene l'ingiunzione di pagamento, è subordinata alla prima e cadrebbe automaticamente qualora questa risultasse illegittima. Valutazione giuridica 1. Se la ricorrente sia soggetta alla perequazione Esaminando gli argomenti della ricorrente, sorge in primo luogo la questione del se essa sia soggetta alla perequazione a norma delle decisioni generali relative al rottame. Talune osservazioni contenute nell'atto introduttivo e nella replica sottolineano con forza il fatto che la ricorrente è una fonderia d'acciaio , esercita cioè un'attività produttiva non compresa nella perequazione. Tuttavia appare subito evidente che la tesi secondo cui la ricorrente sarebbe del tutto esente dalla perequazione, è insostenibile in quanto in contrasto, non solo col precedente atteggiamento della ricorrente che ha denunciato gli acquisti di rottame e ha pagato i contributi, ma anche e soprattutto col fatto che, durante l'intero procedimento amministrativo, essa non ha mai contestato di dover pagare i contributi. Potrei anche ricordare che la carta intestata della ricorrente contiene, nella ragione sociale, il termine «acciaierie» e specifica che vengono prodotti «lingotti per forgia e laminazione». Infine la ricorrente, nelle osservazioni relative alla perizia comunicatale dall'[OSCURATO:PERSONA] (allegate alla lettera 29 gennaio 1966), menziona la «fabbricazione di lingotti», cioè un'attività produttiva soggetta alla perequazione. Se ne desume che le osservazioni contenute nelle memorie della ricorrente devono al massimo essere intese nel senso che essa è soprattutto una fonderia d'acciaio, mentre la produzione dei lingotti ha importanza solo secondaria (il che va tenuto presente nella valutazione dei risultati della stima). In questo senso vanno intesi pure gli argomenti svolti nella fase orale, ma è escluso che si possa contestare in linea di principio l'obbligo di pagare i contributi. 2. Se il consumo di rottame della ricorrente potesse essere stabilito mediante stima La ricorrente contesta formalmente il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] di accertare il consumo di rottame mediante stima. La stima sarebbe ammessa solo qualora non vi siano denunce; se queste sono invece state regolarmente fatte — come nel caso nostro — e si devono semplicemente rettificare , si potrebbe tutt'al più far ricorso al metodo deduttivo. Quindi oggetto del contendere è l' interpretazione di due disposizioni (articolo 2 della decisione 13-58 e articolo 15 della decisione 16-58) che, in sostanza corrispondenti, recitano : «Qualora le imprese omettano di dichiarare gli elementi di calcolo dei contributi, l'[OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a procedere mediante valutazione d'ufficio. L'[OSCURATO:PERSONA] è ugualmente autorizzata a rettificare d'ufficio le dichiarazioni in appoggio delle quali non possa essere prodotta una valida giustificazione.» Non mi sembra però necessario soffermarmi a lungo sul tenore e sulla motivazione della norma citata e sull'interpretazione che tenta di darne la ricorrente, giacché la giurisprudenza in materia è univoca ed abbondante. Nella sentenza 2-65 (Raccolta XII-1966, pag. 251) la stima del consumo di rottame in base al consumo di energia elettrica (in sostanza l'applicazione del metodo induttivo) è dichiarata legittima anche nei confronti di un'impresa che ha effettuato le denunce sul proprio consumo di rottame, ma non è stata in grado di esibire agli ispettori dell'[OSCURATO:PERSONA] gli abituali registri contabili, vale a dire non ha potuto provare l'esattezza delle proprie denunce. Analoga soluzione si ha nella sentenza 8-65 (Raccolta XII-1966, pag. 10) nella quale più che alle eventuali denunce di rottame della ricorrente si attribuisce importanza alle pezze giustificative prodotte per comprovare l'esattezza delle denunce. In base alla giurisprudenza, non vedo quindi perche si dovrebbe accettare la distinzione fatta dalla ricorrente, anziché applicare, in entrambi i casi contemplati dall'articolo 2 della decisione 13-58 e dall'articolo 15 della decisione 16-58, lo stesso sistema di accertamento d'ufficio. Rimane perciò solo la questione di come la ricorrente debba provare l'esattezza della sua denuncia, in altre parole: se la ricorrente abbia ottemperato al suo dovere di fornire informazioni. La situazione è la seguente. Anzitutto si deve rilevare che le denunce iniziali erano certamente inesatte (inferiori al vero di almeno 4000-5000 t) e che nemmeno i dati sul rottame di cadute proprie corrispondevano alla realtà. Ciò venne alla luce nel gennaio 1961, a seguito dell'ispezione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] svizzera i cui risultati sono stati formalmente accettati dalla ricorrente (vedi la relazione 5 maggio 1961, pagg. 5, 7 e 8 e il relativo allegato). La relazione teste menzionata dichiara inoltre espressamente che la documentazione esibita era così lacunosa da rendere impossibile l'accertamento del consumo di rottame e della produzione di acciaio. A pag. 2 della relazione viene indicato quali documenti indispensabili all'ispezione a detta della ricorrente non sarebbero mai esistiti oppure sarebbero stati distrutti anteriormente all'ispezione stessa. L'amministrazione della ricorrente non avrebbe mai posseduto elenchi particolareggiati relativi agli acquisti ed al consumo di rottame, né registri degli acquisti di rottame, né dati statistici sulla produzione. Sarebbero invece stati distrutti in parte diversi bollettini di consegna relativi agli acquisti di rottame, il libro delle fatture, il libro delle importazioni, il libro inventario e i dati statistici sul consumo di rottame, nonché i documenti relativi alla contabilità generale, del magazzino e dello stabilimento. L'esattezza di queste dichiarazioni è confermata da una lettera della ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] in data 10 novembre 1959 (nella quale si dichiara che i documenti relativi alla produzione sono stati parzialmente distrutti), nonché da un'espressa dichiarazione scritta della ricorrente, in data 15 febbraio 1961, il cui contenuto coincide in pratica con la relazione della [OSCURATO:PERSONA] svizzera in data 5 maggio 1961. Agli ispettori, a quanto afferma la ricorrente, vennero mostrate principalmente delle fatture d'acquisto , ma è evidente che dette fatture non permettevano di ricostruire il consumo di rottame, come invece sarebbe stato possibile grazie ad alcuni dei documenti distrutti, ad esempio il libro delle fatture, il libro degli inventari o quello della contabilità industriale. Anche se quanto ho detto sin qui sarebbe sufficiente ai fini della presente controversia, aggiungerò alcune altre considerazioni. In primo luogo è significativo il fatto che la ricorrente, tramite il suo rappresentante rag. Porta, abbia ammesso, in occasione dell'incontro con i funzionari dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 24 settembre 1962, l'inesattezza delle denunce relative alla produzione, quindi di elementi del pari importanti per il calcolo del consumo di rottame. Quando venne effettuato un altro controllo, al fine di stabilire il quantitativo di lingotti d'acciaio venduti senza fattura (dicembre 1962 e gennaio 1963), la Fidital riuscì ad accertare altri quantitativi sulla scorta di buoni di consegna e di nastri d'addizione; tuttavia anche in questa ispezione, in cui la Fidital aveva cercato di stabilire un «bilancio generale del metallo», venne constatata l'incompletezza della documentazione dell'azienda. Così, la relazione del 1 o maggio 1963 parla di tre distinte dichiarazioni di produzione considerevolmente diverse fra loro; dichiara che i dati forniti nel gennaio 1963 non coincidevano con quelli rilevati nelle precedenti verifiche, e sottolinea che la documentazione esibita era in parte diversa rispetto alle precedenti ispezioni. In particolare fu rilevato che la serie di bollette di consegna prese in primo luogo in considerazione non era completa e che i nastri di addizione, altrettanto importanti, non andavano oltre il 31 dicembre 1957, poiché quelli successivi sarebbero stati distrutti. La conclusione della relazione è la seguente : «Le lacune riscontrate nella documentazione messa a nostra disposizione ci inducono a formulare le più ampie riserve per il caso in cui altri documenti non fossero stati sottoposti al nostro esame». La ricorrente non è stata in grado di spiegare questo stato di cose. Non pare convincente il suo richiamo al carattere particolare dell'impresa, in quanto una società delle dimensioni della ricorrente (che impiega più di 100 operai solo per i forni elettrici — com'è detto a pag. 7 della lettera 29 gennaio 1966), pur se non è in grado di produrre tutti i documenti richiesti dagli ispettori, deve almeno disporre di una contabilità ordinata che permetta di farsi un'idea completa dell'andamento dell'azienda. Per quanto riguarda la presunta distruzione di documenti (che, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente nella fase orale, non si è limitata a documenti irrilevanti per l'ispezione), non riesco a comprenderne gli scopi. Dalla relazione Fidital, si desume che nel 1963 esistevano ancora documenti che permettevano di risalire al 1954, mentre mancavano documenti successivi al dicembre 1957. Pur supponendo che il diritto interno consenta una simile distruzione, i documenti andrebbero conservati in considerazione delle esigenze del consorzio di perequazione. Nessuna delle imprese soggette alla perequazione poteva pensare che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto esclusivo affidamento sulle denunce ricevute; era invece logico prevedere che alle loro denunce sarebbe seguito un controllo. Ciò vale quanto meno per una delle epoche in cui la ricorrente ha parlato di aver distrutto dei documenti contabili (si vedano le sue dichiarazioni del 1959 e del 1961). In quel momento, non solo il consorzio di perequazione aveva appena cessato di funzionare, ma tutti i partecipanti sapevano perfettamente che la liquidazione finale non era ancora in vista. Da tutto questo emerge uua situazione in cui l' unico modo per stabilire il consumo di rottame della ricorrente era la stima d'ufficio. È inoltre significativo che la ricorrente, in corso di causa, non ha mai offerto di fornire la prova (ad essa incombente) dell'esattezza delle denunce effettuate mediante esibizione di documenti contabili, ma si è limitata a chiedere che fosse effettuata una perizia, come già nella fase precontenziosa si era dichiarata d'accordo su una perizia intesa a chiarire la situazione. Concludendo, posso rilevare innanzitutto che non sussiste in linea di massima violazione dell'articolo 2 della decisione 13-58 né dell'articolo 15 della decisione 16-58. Esaminerò ora nei particolari il metodo di valutazione seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] e le eventuali critiche cui esso prestasse il fianco. 3. Le singole critiche mosse al metodo di valutazione seguito dall'[OSCURATO:PERSONA] per accertare il consumo di rottame Ricordo che l'[OSCURATO:PERSONA], derogando alla sua prassi abituale, nella fattispecie non ha accertato il consumo di rottame desumendolo dal consumo di energia. In effetti il sistema non sarebbe stato appropriato, in quanto la ricorrente non produce solo lingotti, ma anche getti d'acciaio di svariate forme e qualità e, secondo le sue dichiarazioni, per quest'ultima produzione il consumo di energia per tonnellata è molto elevato, il che impediva di procedere ad un semplice rapporto consumo d'energia — produzione d'acciaio. La ricorrente non ha del resto criticato l'[OSCURATO:PERSONA] per non aver applicato il sistema induttivo fondato sul consumo di energia. Nel nostro caso l'[OSCURATO:PERSONA] si è invece adoperata ad accertare la produzione complessiva d'acciaio liquido, basandosi sulla capacità dei forni, sul tempo d'esercizio e sul tempo di colata. Dalla produzione totale si doveva quindi detrarre una determinata quantità di acciaio grezzo destinata ai getti d'acciaio. A questo scopo si è tenuto conto delle denunce della ricorrente relative alla produzione ed inoltre dei quantitativi che la Fidital, nell'ispezione del gennaio 1963, ha accertato esser stati venduti senza fattura (e quindi esclusi dalle denunce di produzione). Il restante acciaio liquido, perciò, secondo l'[OSCURATO:PERSONA] poteva essere impiegato solo per la produzione di lingotti. Tenendo conto delle cadute proprie, se ne poteva dedurre il quantitativo di rottame necessario per la produzione, com'è stato fatto nella decisione impugnata. In un primo tempo, il calcolo si fondava su elementi forniti dal perito dell'[OSCURATO:PERSONA]. In seguito — e vedremo come — i dati sono stati rettificati sulla scorta delle osservazioni della ricorrente. Vediamo ora nei particolari le critiche mosse dalla ricorrente a questo modo di procedere. Innanzitutto essa rileva di essersi accordata con l'[OSCURATO:PERSONA] sull'effettuazione di una perizia. I risultati di detta perizia avrebbero quindi potuto essere usati solo se riconosciuti esatti da entrambe le parti. Dal momento però che la ricorrente ha sollevato obiezioni sui risultati ottenuti dal perito ed anche l'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la fondatezza delle obiezioni della ricorrente, non sarebbe più possibile valersi della perizia per accertare il consumo di rottame. Una perizia costituisce un sistema coerente; se talune parti di essa vengono soppresse a seguito di critiche giustificate, l'intera perizia perde ogni attendibilità. L'argomento non mi pare persuasivo. Per quanto riguarda la sua seconda parte, non mi sembra si possa ammettere in linea di principio che la rettifica di taluni punti di una perizia tolga alla stessa ogni valore. Si sarebbe dovuto dimostrare che i punti criticati, rispetto al complesso della perizia, avevano un'importanza tale da giustificare la conclusione cui giunge la ricorrente. Poiché ciò non è avvenuto, possiamo trascurare questa censura. Quanto all' accordo delle parti , che sarebbe necessario per potersi valere della perizia, rileverò che la ricorrente considera erroneamente il problema nella prospettiva del diritto privato. In effetti, come giustamente è stato messo in rilievo nella fase orale, l'elaborazione di una perizia del genere non rappresenta l'esecuzione di una convenzione inter partes, ma un tipo di ispezione periziale a norma dell'articolo 47 del trattato (il perito prescelto era infatti accompagnato da un ispettore dell'[OSCURATO:PERSONA]), cioè di un atto per cui non è necessario il consenso dell'impresa interessata, anche se questo è stato chiesto per ragioni di correttezza. L'[OSCURATO:PERSONA] quindi, checché ne dica la ricorrente, aveva il potere di valersi dei risultati della perizia che essa riteneva esatti e la Corte dovrà solo accertare se tali risultati appaiano oggettivamente esatti. Del pari, la ricorrente critica in generale il valore della perizia osservando che il perito è rimasto sul luogo un solo giorno. Essa solleva inoltre la questione del se egli avesse un'adeguata conoscenza delle fonderie d'acciaio e conoscesse sufficientemente la lingua. Nemmeno queste considerazioni possono tuttavia aver peso ai fini della pronunzia. Per quanto si fondano su dati di fatto (come la durata del sopraluogo), esse non consentono di pronunciarsi sull'attendibilità dei risultati, in quanto il perito non partiva da zero, ma poteva servirsi dei risultati delle ispezioni precedenti. Per quanto riguarda le supposizioni della ricorrente circa le capacità del perito, si può non tenerne conto già perché si tratta di un semplice accenno, non corroborato da prove. Si potrebbe poi aggiungere che le eventuali deficienze linguistiche del perito furono compensate dalla presenza dell'ispettore dell'[OSCURATO:PERSONA], mentre per quanto riguarda la sua competenza in campo tecnico posso accontentarmi del rilievo che, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], come vedremo, essa non ha avuto peso decisivo. In terzo luogo la ricorrente lamenta che i calcoli del perito si siano fondati prevalentemente su dati teorici , senza tenere nel dovuto conto le caratteristiche dell'impresa. Il rilievo potrebbe essere pertinente per quanto riguarda il tempo di esercizio e i tempi di colata, ma in definitiva ha scarso valore, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente modificato i risultati della perizia, tenendo conto delle obiezioni formulate dalla ricorrente nella lettera del 29 gennaio 1966. Unicamente in base ai dati forniti dalla ricorrente è stato calcolato il tempo medio mensile d'esercizio, sono stati detratti i periodi d'interruzione e stabiliti i tempi medi di fusione dei tre forni elettrici. Almeno per quanto riguarda la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], che è poi il solo atto di cui si deve tener conto, non si può quindi accogliere la censura secondo cui sarebbero stati impiegati solo dati teorici. Infine la ricorrente sostiene (e mi pare che ciò costituisca il punto fondamentale della sua critica, come risulta specialmente dalla perizia di parte prodotta con la replica) che non si è avuto riguardo alle particolari condizioni di produzione della sua fonderia d'acciaio , ed in particolare alla molteplicità dei prodotti e del periodo di rodaggio che a quell'epoca l'impresa stava attraversando. Se questi elementi fossero stati considerati, si sarebbe dovuto ammettere che una percentuale di acciaio grezzo maggiore di quella ritenuta dall'[OSCURATO:PERSONA] era destinata alla fonderia (in altre parole: si sarebbe dovuto assumere un diverso rapporto produzione di acciaio grezzo/getti d'acciaio) ed il risultato finale sarebbe stato diverso se si fosse tenuto conto della notevole quantità di scarti della fonderia. Anche questa censura alla fin fine appare tuttavia infondata. Innanzitutto si deve ricordare che l'[OSCURATO:PERSONA] ha calcolato la produzione totale di acciaio liquido basandosi, fra l'altro, sui tempi di fusione medi forniti dalla ricorrente, e che quindi si è tenuto conto delle caratteristiche dello stabilimento, che si concretano in tempi di fusione particolarmente lunghi a causa delle esigenze della fonderia. Va inoltre ricordato che il risultato finale differisce di poco da quello cui giunge la ricorrente, e che la differenza di circa 2000 t è evidentemente dovuta al fatto che la ricorrente — senza plausibile motivo — si è basata sullo sfruttamento solo parziale della capacità del forno. Il problema per l'[OSCURATO:PERSONA], una volta ottenuto questo primo risultato, difficilmente criticabile, era quello di detrarre dalla produzione totale il quantitativo destinato alla fonderia, in quanto il resto poteva essere impiegato solo nella produzione di lingotti. L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accertare il quantitativo detraibile effettuando minuziose ricerche per stabilire il rapporto getti d'acciaio/acciaio grezzo. In base ai getti d'acciaio venduti, si sarebbe potuta stabilire la quantità di acciaio grezzo necessaria per la loro produzione. L'[OSCURATO:PERSONA] però non ha seguito questo metodo e ritengo che abbia avuto le sue buone ragioni. Essa ha invece assunto come base per la detrazione le quantità di acciaio grezzo che la stessa ricorrente aveva dichiarato esser state destinate alla produzione di getti. A dette quantità l'[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto il materiale grezzo necessario per produrre le merci vendute senza fattura, nel far che essa poteva partire dal rapporto acciaio grezzo/prodotto finito , desumibile dalle denunce della ricorrente circa la sua produzione, e dai corrispondenti dati relativi alle vendite di prodotti finiti regolarmente fatturati, unici noti in un primo tempo. Con questo modo di procedere l'[OSCURATO:PERSONA] ha evitato tutte le difficoltà connesse alla determinazione empirica del rapporto acciaio grezzo/prodotto finito. Il metodo mi pare ineccepibile, soprattutto perché si fonda su dati in precedenza forniti dalla stessa ricorrente. Un giudizio diverso sarebbe possibile solo se la ricorrente avesse dimostrato che i dati relativi alle prime denunce non corrispondevano a verità. Risulta quindi infondata non solo la censura principale della ricorrente che si riferisce al rapporto acciaio grezzo/prodotto finito , assunto come base dall'[OSCURATO:PERSONA], ma contemporaneamente si rivela priva di sostanza la questione del se il perito incaricato dall'[OSCURATO:PERSONA] disponesse di cognizioni tecniche sufficienti per pronunciarsi sulle caratteristiche di una fonderia d'acciaio. Per quanto riguarda poi la fase di rodaggio attraversata dall'impresa negli anni 1957 e 1958, nonché la quantità particolarmente rilevante di scarti della fonderia, mi limiterò a brevi osservazioni. In effetti, mi pare si possa diffìcilmente sostenere che forni funzionanti dal 1954 e, rispettivamente, dall'ottobre 1956, potessero ancora considerarsi in rodaggio nel 1957 e nel 1958. Pur ammettendo che nella fonderia il protrarsi delle difficoltà connesse con l'avviamento abbiano provocato grandi quantità di scarti, il computo finale del rottame non dovrebbe essere molto diverso, giacché il rottame riguardava un ciclo produttivo escluso dalla perequazione. Sotto questo profilo, ritengo che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia applicato del tutto correttamente la nostra giurisprudenza in materia di definizione del rottame di caduta propria non tassabile. Se si fosse comportata diversamente, le si sarebbe potuto giustamente far carico di una discriminazione nei confronti delle imprese consumatrici di rottame che non svolgono un'attività produttiva mista, cioè non hanno una annessa fonderia d'acciaio. In complesso si può quindi ritenere che nessuna delle critiche mosse al metodo di stima dell'[OSCURATO:PERSONA] può infirmare il risultato dei calcoli oggetto della decisione impugnata. Il risultato, come ogni altro dato ottenuto induttivamente, non è assolutamente esatto; le imprese che non sono in grado di corroborare le loro denunce coi documenti contabili devono però subire questo inconveniente. Sarebbe comunque fuori luogo tentare ora di ottenere un risultato più preciso disponendo una nuova perizia, e ciò non solo perché non è possibile attendersi risultati migliori dopo un decennio dal periodo che ci interessa e dopo che la ricorrente ha mutato i suoi sistemi produttivi, ma anche perché — come ha stabilito la nostra giurisprudenza (causa 51-65, Raccolta XII-1966, pag. 133 ) — mancano i necessari presupposti: la ricorrente non ha infatti dedotto elementi atti a giustificare il dubbio che i risultati ottenuti finora si scostino notevolmente dalla realtà. L'esame della controversia non è però terminato. Dovrò occuparmi ancora di varie censure, prevalentemente di natura formale, che dovrebbero condurre del pari all'annullamento della decisione. 4. Difetto di motivazione La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione di accertamento dell'imponibile di rottame è insufficiente, contraddittoria e inconcludente. Riguardo alla contraddittorietà, la ricorrente si riferisce probabilmente ai termini «contraddizioni e divergenze» che figurano nella motivazione. Contrariamente a quanto ritiene la Mandelli, i termini non si riferiscono a contrasti fra l'[OSCURATO:PERSONA] ed i suoi ispettori che la prima non avrebbe risolto nella decisione, bensì alle divergenze tra i risultati delle singole ispezioni. Sono proprio queste, come si può chiaramente desumere dalla decisione, che hanno indotto l'[OSCURATO:PERSONA] a rinunciare ad accertare il consumo di rottame della ricorrente servendosi del metodo deduttivo (cioè in base alle scritture contabili), per procedere invece ad una stima in base alla produzione totale di acciaio liquido. La ricorrente sostiene poi che l'[OSCURATO:PERSONA], nella decisione, avrebbe dovuto pronunziarsi sul valore dei controlli effettuati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte si può obiettare che non è lecito pretendere che la motivazione sia tanto dettagliata. È per contro sufficiente la constatazione che le ispezioni non avevano fornito un risultato attendibile, mentre il commento particolareggiato delle manchevolezze rilevate poteva essere riservato al contenzioso. Infine non ravviso un difetto di motivazione nemmeno nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbia indicato con assoluta precisione quali eccezioni sollevate nel procedimento amministrativo siano state da lei accolte né abbia specificato i motivi per cui non sono state accolte le altre eccezioni. Indipendentemente dalla considerazione che ogni dubbio della destinataria della decisione circa la portata delle eccezioni accolte sarebbe venuto meno, se essa avesse confrontato le varie lettere concernenti la perizia Studer e la motivazione della decisione stessa, la nostra giurisprudenza ammette già da tempo che l'obbligo della motivazione non implica che vengano commentate tutte le eccezioni sollevate nella fase preparatoria di una decisione. Se ciò vale per le eccezioni delle istituzioni comunitarie che a norma del trattato devono venir interpellate prima dell'adozione di una decisione (cause 4 e 6-54), non si può presumere una regola diversa per quanto riguarda le eccezioni dei singoli interessati. Nemmeno il richiamo alla sentenza 8-65 è di qualche utilità, in quanto essa si riferisce tutt'al più all'obbligo dell'[OSCURATO:PERSONA] di tener conto degli argomenti in senso contrario che risultino conferenti, ma non impone il dovere formale di farvi riferimento nella motivazione. Nessuna delle censure elevate mi pare quindi atta a dimostrare che la decisione impugnata è viziata da insufficiente motivazione. 5. Errori nel procedimento Pure dal punto di vista della forma, la ricorrente assume che l'[OSCURATO:PERSONA] ha illecitamente trascurato di comunicarle tempestivamente i risultati dell'ispezione eseguita dalla Fidital alla fine del 1962-inizio 1963, il che costituirebbe al tempo stesso una discriminazione a danno della ricorrente, nei confronti delle altre imprese consumatrici di rottame. Le mie osservazioni in proposito saranno molto brevi: non solo la ricorrente veniva informata — almeno sommariamente — con una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 9 luglio 1964 che l'ispezione della Fidital aveva avuto un risultato insoddisfacente (donde la necessità di affidare ad un perito il compito di accertare l'entità della produzione della ricorrente) ; ma l'[OSCURATO:PERSONA] non è obbligata , in qualsivoglia procedimento amministrativo, a sentire gli interessati relativamente agli atti preparatori della decisione definitiva (anche se l'audizione degli interessati può naturalmente essere utile). La ricorrente non ha inoltre provato che l'[OSCURATO:PERSONA], in situazioni analoghe, abbia regolarmente informato gli interessati in modo esauriente e tempestivo e che la difesa in giudizio della ricorrente sia stata resa più difficile da questo comportamento insolito. Nemmeno questa censura può quindi portare all'annullamento della decisione impugnata. 6. Circa il carattere definitivo di precedenti conteggi di perequazione La ricorrente infine sostiene — senza specificare chiaramente se si tratti di un mezzo d'impugnazione — di aver ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA] un conteggio datato 8 aprile 1963, dal quale si poteva desumere che i dati non sarebbero più stati sostanzialmente modificati. Mentre in detta lettera il debito perequativo veniva fissato in lire 38496372, la decisione successiva lo portava a lire 137910340. Questo accenno non può tuttavia avere conseguenze di rilievo. È noto che tutti i consumatori di rottame hanno ricevuto un conteggio al 31 maggio 1963. Esso doveva costituire un primo passo verso la liquidazione del consorzio di perequazione, ma era espressamente dichiarato provvisorio e quindi disciplinato dalla decisione generale 7-63 (articolo 5). La ricorrente in particolare avrebbe dovuto rendersi conto che i suoi problemi specifici , già da anni dibattuti con l'[OSCURATO:PERSONA], non erano ancora risolti (si trattava dell'esatta determinazione dell'imponibile e della data d'inizio dell'obbligo di pagare i contributi). Infatti la Mandelli, ancora nel 1964, si è dichiarata d'accordo sulla perizia intesa a determinare il suo consumo di rottame. Quindi, l'invio di un primo conteggio (del resto proveniente dalla direzione mercato) non impediva affatto all'[OSCURATO:PERSONA] di aumentare — come in vari altri casi — il debito di perequazione per adeguarlo alla situazione risultante da successivi accertamenti, aggiungendovi naturalmente gli interessi (nella fattispecie, circa 50 milioni). Nessuno dei mezzi dedotti contro la decisione impugnata appare quindi fondato. 7. Conclusioni finali Le mie conclusioni sono le seguenti : Non vi sono motivi atti a giustificare l'assunzione di prove sotto forma di perizia o di accesso sul posto. Il ricorso è ricevibile, ma infondato e va quindi respinto, ponendosi le spese a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1968 — Fons Iuris — Fons Iuris