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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05235/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 21069-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difesodagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e MATTEO GOZZIgiusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso lasentenza n. 729/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA LOMBARDIAdepositata il 7/3/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Milano propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 1024/2023della Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento de l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso diniego di rimborsodell’imposta IMU versata per l’anno 201 3 .

La contribuente resiste con controricorso.

Il Comune ricorrenteha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente avendo il Giudice di secondo grado omesso di esporre le ragioni poste alla base del proprio convincimento, essendosi limitato a richiamare le statuizioni di cui alla decisione di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 13, commi 2, 3 , 4, D .

L . n. 201/2011 e dell’art. 1, commi740 - 741, L. n. 160/2019 per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti richiesti ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pagamento dell’IMU e della TASI con riguardo all’unità immobiliare sita a Milano, di proprietà della contribuente, assimilata ad abitazione principale sebbene iscritta in categoria catastale A/10 sino all’anno 2018.

2.1. Il secondo motivo, fondato, può essere esaminato e deciso con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 23531/2016, 12002/2014).

2.2. La controricorrente non contesta quanto dedotto dal Comune e riportato anche nella sentenza impugnata, come di seguito indicato:«... la contribuente dichiarava al Comune di Milano di trasferire nel citato immobile la propria residenza a far data dal 14/01/2010...L'immobile di cui trattasi al tempo del trasferimentodella residenza risultava accatastato in Categoria A/10 (ufficio/studio privato); solamente indata 25/07/2018, tuttavia, la Controparte presentava a questo Ente domanda di SCIA in sanatoria per effetto della quale la categoria catastale da A/10 si è trasformata in A/3; il Catasto f aceva decorrere la variazione della categoria catastale di cui sopra dal 27/08/2018».

2.3. Ciò posto, in coerenza ai riferimenti normativi, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per cui, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (cfr. Cass. n. 5574/2022; Cass. n. 29077/2020; Cass. n. 7930/2016; Cass. n. 1704/2016).

2.4. Tale orientamento si riferisce all’ICI, ma i principi affermati sono applicabili anche all’IMU, essendo rilevante per entrambi i tributi l’individuazione della categoria catastale, spettando il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale solo per i fabbricati censiti in una categoria catastale conforme all’effettivo utilizzo dell’immobile a fini abitativi.

2.5. Ne deriva che non può qualificarsi come « abitazione principale»l’immobile che risultava censito , come nel caso in esame, nell’annualità in contestazione, nella categoria catastale A/10 (uffici o studi privati),anche nel caso in cui tale immobile fosse concretamente utilizzato comedimora abituale dal possessore, il quale vi avesse stabilito, in maniera non conforme alla legge, la propria residenza anagrafica.

2.5. Anche ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è, quindi,requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso. 2.6.Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa.

2.7. Pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamenteritenuto che l’immobile classificato in categoria A/10 potesse essere considerato abitazione principale ai fini della relativa agevolazione IMU.

3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo,la sentenza impugnata va cassata.

4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigettodel ricorso introduttivo della contribuente.

4. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuent e ; condanna la contribuente al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 2.500,00 ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna la contribuente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 21069-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difesodagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e MATTEO GOZZIgiusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso lasentenza n. 729/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA LOMBARDIAdepositata il 7/3/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Milano propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 1024/2023della Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento de l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso diniego di rimborsodell’imposta IMU versata per l’anno 201 3 . La contribuente resiste con controricorso. Il Comune ricorrenteha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente avendo il Giudice di secondo grado omesso di esporre le ragioni poste alla base del proprio convincimento, essendosi limitato a richiamare le statuizioni di cui alla decisione di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 13, commi 2, 3 , 4, D . L . n. 201/2011 e dell’art. 1, commi740 - 741, L. n. 160/2019 per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti richiesti ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pagamento dell’IMU e della TASI con riguardo all’unità immobiliare sita a Milano, di proprietà della contribuente, assimilata ad abitazione principale sebbene iscritta in categoria catastale A/10 sino all’anno 2018. 2.1. Il secondo motivo, fondato, può essere esaminato e deciso con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 23531/2016, 12002/2014). 2.2. La controricorrente non contesta quanto dedotto dal Comune e riportato anche nella sentenza impugnata, come di seguito indicato:«... la contribuente dichiarava al Comune di Milano di trasferire nel citato immobile la propria residenza a far data dal 14/01/2010...L'immobile di cui trattasi al tempo del trasferimentodella residenza risultava accatastato in Categoria A/10 (ufficio/studio privato); solamente indata 25/07/2018, tuttavia, la Controparte presentava a questo Ente domanda di SCIA in sanatoria per effetto della quale la categoria catastale da A/10 si è trasformata in A/3; il Catasto f aceva decorrere la variazione della categoria catastale di cui sopra dal 27/08/2018». 2.3. Ciò posto, in coerenza ai riferimenti normativi, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per cui, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (cfr. Cass. n. 5574/2022; Cass. n. 29077/2020; Cass. n. 7930/2016; Cass. n. 1704/2016). 2.4. Tale orientamento si riferisce all’ICI, ma i principi affermati sono applicabili anche all’IMU, essendo rilevante per entrambi i tributi l’individuazione della categoria catastale, spettando il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale solo per i fabbricati censiti in una categoria catastale conforme all’effettivo utilizzo dell’immobile a fini abitativi. 2.5. Ne deriva che non può qualificarsi come « abitazione principale»l’immobile che risultava censito , come nel caso in esame, nell’annualità in contestazione, nella categoria catastale A/10 (uffici o studi privati),anche nel caso in cui tale immobile fosse concretamente utilizzato comedimora abituale dal possessore, il quale vi avesse stabilito, in maniera non conforme alla legge, la propria residenza anagrafica. 2.5. Anche ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è, quindi,requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso. 2.6.Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa. 2.7. Pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamenteritenuto che l’immobile classificato in categoria A/10 potesse essere considerato abitazione principale ai fini della relativa agevolazione IMU. 3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo,la sentenza impugnata va cassata. 4. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigettodel ricorso introduttivo della contribuente. 4. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuent e ; condanna la contribuente al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 2.500,00 ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna la contribuente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge. Così deciso i
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