CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08851/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 280/2024depositata il 6 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Il signor [OSCURATO:PERSONA] otteneva il 28 giugno 2017 dal Tribunale diModena decreto ingiuntivo di euro 79.843, oltre interessi, nei confrontiNumero registro generale 9531/2024Numero sezionale 396/2026Numero di raccolta generale 8851/2026Data pubblicazione 08/04/2026della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva incorporato Sai-promissario acquirente da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., promittente alienante inrelazione ad un immobile che quest’ultima costruiva a [OSCURATO:PERSONA],per il quale il Badiali aveva già corrisposto, su un prezzo totale di euro118.000, la somma di euro 75.000. Con detta polizza la compagniaassicuratrice si era assunta l’obbligo di restituire al Badiali quanto egliavesse versato fino alla somma di euro 79.843 se [OSCURATO:PERSONA] fossedivenuta inadempiente e fosse entrata in una delle “situazioni di crisi” dicui alla l. 210/2004 e al d.lgs. 122/2005.Nel ricorso monitorio il Badiali aveva esposto che [OSCURATO:PERSONA] era entratain tale situazione, e che egli stesso le aveva comunicato, con nota del 21febbraio 2013, la risoluzione del contratto per inadempimento appunto diTop Cinque. Quest’ultima nulla gli restituiva, e il 19 marzo 2015 venivadichiarato il suo fallimento dal Tribunale di Bologna. A questo punto ilBadiali aveva escusso la compagnia assicuratrice, che negava di doverglicorrispondere alcunché per essersi risolto il contratto prima dello stato dicrisi, il curatore del fallimento non volendo poi subentrare nel contrattopreliminare, dichiarando invece che non esisteva più il vincolocontrattuale. Così il Badiali aveva proposto il ricorso monitorio, ottenendoil decreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto; il Badiali insisteva nella sua pretesa. IlTribunale di Modena, con sentenza n. 90/2020, rigettava l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva il Badiali e che la Corted’appello di Bologna, con sentenza n. 280/2024, accoglieva, condannandoil Badiali a restituire quanto ricevuto dall’opponente/appellante ecompensando le spese.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Badiali propone oraricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Numero registro generale 9531/2024Numero sezionale 396/2026Numero di raccolta generale 8851/2026Data pubblicazione 08/04/2026Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], che ha depositata anche attodenominato “Memoria ex art. 380-bis . 1 cpc”, che non può considerarsitale in difetto dei relativi requisiti di legge.Considerato che:1. Con unico motivo il ricorrente denunzia, ex articolo 360, primo comma,n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, commi 1, 2, 3e 7 d.lgs. 122/2005 e 12 prel. nonché errata interpretazione normativariguardo “alla necessità di esigere l’esistenza del contratto preliminare almomento della manifestazione della situazione della crisi qualecondizione di validità ed efficacia della garanzia fideiussoria”,argomentando ampiamente al fine di contrastare la giurisprudenza dilegittimità invocata dalla corte territoriale per accogliere l’appello, cioèCass. 21792/2019 e Cass. 1571/2020.2. Il motivo è infondato.Come sottolineato anche dalla controricorrente nel proprio scrittodifensivo, il giudice d’appello ha nell’impugnata sentenza fatto inverocorretta applicazione delle due suddette pronunce di questa SupremaCorte, specifiche in tema e alle quali si rimanda (la prima è massimata enon risultano pronunce contrarie), e il ricorrente in realtà non ha propostoargomenti idonei ad indurre questa Corte a mutare orientamento.A tale stregua il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.Le ragioni della decisione, considerata la divergenza degli esiti dei duegiudizi di merito, costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazionetra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spesedel giudizio di cassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 9531/2024Numero sezionale 396/2026Numero di raccolta generale 8851/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]