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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 agosto 1990

Cassazione n. 15048/2025

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eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1987 avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 10 dicembre 2024, che aveva applicato ai ricorrenti la custodi cautelare in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso, ;. e - per avere richiesto ad un commerciante di pagare una somma settimanale di * euro 500 per potere svolgere la propria attività commerciale in Portici..

2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso.

Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l'assenza di metodo mafioso nelle parole proferite dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla vittima, nonché la circostanza che i precedenti penali dei ricorrenti non erano indicativi di loro appartenenza ad organizzazioni camorristiche.

D'altra parte, la vittima non si era intimorita e non aveva collegato le parole dettele ad alcuna organizzazione criminale. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non aveva commesso alcuna condotta espressiva del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati.

1. In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01, in fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152 del 1997, cit., per aver svalutato l'indicazione logistica contenuta nella frase: "Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare qualcosa", indirizzata dall'indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota 'ndrina).

Il Tribunale ha sottolineato che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto esplicita richiesta alla vittima di pagamento del cosiddetto "pizzo", vale a dire di una somma di danaro a cadenza determinata da versare per poter lavorare in quel determinato territorio ad alta densità camorristica, per di più indicando il proprio soprannome come soggetto facente parte del clan di zona.

Per la configurazione dell'aggravante non è necessaria l'effettiva appartenenza dell'agente ad una associazione criminale, ma l'utilizzo obbiettivo del metodo mafioso, correttamente riscontrato nella misura in cui è stata chiaramente evocata dal ricorrente l'esistenza di una organizzazione di stampo mafioso, l'unica in grado di controllare il territorio e di consentire al commerciante di "lavorare" dietro pagamento di una somma di danaro.

Ogni altra argomentazione difensiva rimane relegata al merito del giudizio.

2. La circostanza aggravante del metodo mafioso ha carattere oggettivo, sicché, nella specie, si è trasmessa anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la sua presenza sui luoghi e l'ulteriore condotta, abbinata a quella del correo, consistita nel consegnare alla vittima il numero di telefono del coindagato, ha mostrato piena condivisione del proposito criminoso, come il Tribunale ha correttamente messo in luce.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1987 avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 10 dicembre 2024, che aveva applicato ai ricorrenti la custodi cautelare in carcere in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso, ;. e - per avere richiesto ad un commerciante di pagare una somma settimanale di * euro 500 per potere svolgere la propria attività commerciale in Portici.. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l'assenza di metodo mafioso nelle parole proferite dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla vittima, nonché la circostanza che i precedenti penali dei ricorrenti non erano indicativi di loro appartenenza ad organizzazioni camorristiche. D'altra parte, la vittima non si era intimorita e non aveva collegato le parole dettele ad alcuna organizzazione criminale. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non aveva commesso alcuna condotta espressiva del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati. 1. In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01, in fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152 del 1997, cit., per aver svalutato l'indicazione logistica contenuta nella frase: "Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare qualcosa", indirizzata dall'indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota 'ndrina). Il Tribunale ha sottolineato che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto esplicita richiesta alla vittima di pagamento del cosiddetto "pizzo", vale a dire di una somma di danaro a cadenza determinata da versare per poter lavorare in quel determinato territorio ad alta densità camorristica, per di più indicando il proprio soprannome come soggetto facente parte del clan di zona. Per la configurazione dell'aggravante non è necessaria l'effettiva appartenenza dell'agente ad una associazione criminale, ma l'utilizzo obbiettivo del metodo mafioso, correttamente riscontrato nella misura in cui è stata chiaramente evocata dal ricorrente l'esistenza di una organizzazione di stampo mafioso, l'unica in grado di controllare il territorio e di consentire al commerciante di "lavorare" dietro pagamento di una somma di danaro. Ogni altra argomentazione difensiva rimane relegata al merito del giudizio. 2. La circostanza aggravante del metodo mafioso ha carattere oggettivo, sicché, nella specie, si è trasmessa anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la sua presenza sui luoghi e l'ulteriore condotta, abbinata a quella del correo, consistita nel consegnare alla vittima il numero di telefono del coindagato, ha mostrato piena condivisione del proposito criminoso, come il Tribunale ha correttamente messo in luce. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp.
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